Provvedimento del 4 giugno 2025 [10163572]
Provvedimento del 4 giugno 2025 [10163572]
[doc. web n. 10163572]
Provvedimento del 4 giugno 2025
Registro dei provvedimenti
n. 338 del 4 giugno 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 25 settembre 2024 con il quale XX ha chiesto di ordinare a RCS Mediagroup S.p.A., in qualità di editore de “Corriere della Sera”, la rimozione dei propri dati personali e dell’immagine contenuta in un articolo pubblicato il XX - dal titolo “XX” - la rettifica delle informazioni inesatte o non pertinenti e la deindicizzazione dello stesso dai motori di ricerca, reputandolo lesivo della propria riservatezza e della propria reputazione;
CONSIDERATO che l’interessato, lamentando il pregiudizio subìto a causa della predetta pubblicazione, ha rappresentato che:
l’immagine contenuta nell’articolo, in alcun modo giustificata da un interesse pubblico, sia stata pubblicata in assenza di consenso, determinando gravi danni alla reputazione;
l’art. 10 del Codice civile italiano dispone che l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o commercializzata senza il suo consenso e nel caso in cui la pubblicazione arrechi pregiudizio alla persona ritratta o ai suoi familiari, la medesima ha diritto alla rimozione delle immagini e al risarcimento del danno;
la società, alla quale ha inviato una richiesta preliminare, ha affermato che l’articolo si basa su fatti veri e di interesse pubblico ed ha rifiutato interventi di rettifica e deindicizzazione sino alla ricezione di documentazione attestante la risoluzione giudiziaria della vicenda;
nel caso di specie, vi è stata un’evoluzione giudiziaria che giustifica l’aggiornamento a prescindere dalla produzione di documentazione;
l’esposizione mediatica alla quale è stato sottoposto, prima ancora della definizione del giudizio, ha determinato nel pubblico una percezione distorta della sua persona;
la divulgazione dei propri dati personali ha influito anche sul contesto familiare in quanto i propri figli minori, benchè non direttamente ritratti nelle immagini pubblicate, sono esposti a tensioni e difficoltà derivanti dall’attenzione mediatica;
VISTA la nota del XX con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la comunicazione del 7 febbraio 2025 con la quale RCS Mediagroup S.p.A. ha evidenziato che:
il reclamante, in data 9 maggio 2024, ha inviato una richiesta di rimozione dell’articolo individuato nell’atto di reclamo;
in detto articolo, con tono rispettoso, l’autrice ha riferito della confisca in via definitiva di beni per un valore di XX, disposta nei confronti dell’interessato e XX ed eseguita dalla Guardia di Finanza in quei giorni;
la XX era stata posta in arresto nel gennaio del XX – XX – perché ritenuta presunta responsabile, come precisato dalla giornalista, di XX;
la società editrice in data 17 maggio 2024, trattandosi di vicenda che poteva essere ancora in corso o conclusa e ritenendo che la sua attualità non imponesse un intervento di rimozione, ha chiesto all’interessato di produrre copia del provvedimento che aveva definito la loro posizione al fine di valutare un eventuale aggiornamento dell’articolo pubblicato solo un anno e mezzo prima;
il 22 maggio 2024 il reclamante rispondeva reiterando la richiesta di rimozione, senza tuttavia allegare alcuna documentazione utile in merito alla definizione del procedimento, ma anzi affermando che l’articolo contenesse dati sensibili e il suo integrale indirizzo di residenza – in realtà mai pubblicato – e lamentando la “inesistente violazione dei diritti dei minori” in ragione della identificabilità XX, mentre l’articolo si limitava a riportare la notizia di reati di natura economica, gravi al punto tale da portare all’arresto;
RCS Mediagroup S.p.A. ha fornito riscontro anche a questa ulteriore richiesta in data 5 giugno 2024, respingendo la domanda di cancellazione ed evidenziando come, tramite fonti pubbliche aperte, fosse stata appreso dell’esistenza di un’istanza di patteggiamento avanzata XX al giudice per le indagini preliminari per la definizione del procedimento penale, addirittura prima della confisca di cui si narra nell’articolo del XX;
tale circostanza è stata taciuta sia all’editore che al Garante al quale, peraltro, sono stati trasmessi documenti con i quali i “XX sembrerebbero voler addirittura negare gli addebiti per i quali avrebbero chiesto il patteggiamento”;
si è proceduto a chiedere all’interessato di fornire tale documentazione anche al fine di poter valutare l’eventuale accoglimento della richiesta di deindicizzazione, ma l’interessato, anziché trasmettere quanto domandato, ha presentato una serie di reclami sovrapponibili contenenti richieste in larga parte inammissibili;
l’interessato nel reclamo ha insistito nella richiesta di rimozione dell’articolo, nonché in una non meglio precisata richiesta di rettifica, alla luce di elementi inconferenti e senza fare alcun cenno alla sentenza di patteggiamento che non è stata prodotta;
il medesimo ha proseguito nella propria condotta omissiva e il 23 gennaio scorso, dopo la notifica della richiesta di informazioni da parte dell’Autorità, ha inviato all’editore un’ulteriore richiesta di rimozione senza fare alcun cenno alla predetta sentenza;
con riferimento all’immagine contestata, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e del Garante, possono essere pubblicate le immagini di persone coinvolte in gravi fatti di rilevanza penale, purchè non le ritraggano in manette o in altre situazioni di costrizione, come infatti non si è verificato nel caso di specie;
l’articolo ha ad oggetto fatti veri e di rilevante interesse pubblico riferiti in modo oggettivo che hanno riguardato non solo XX e XX, ma le numerose parti lese dai fatti avvenuti;
la società ha rinnovato la disponibilità ad inserire un aggiornamento della notizia previa trasmissione della sentenza di patteggiamento da parte dell’interessato, nonché ad eseguire la deindicizzazione che eventualmente l’Autorità vorrà disporre;
VISTA la nota del 10 febbraio 2025 con la quale l’interessato ha fornito osservazioni al riscontro dell’editore rilevando che:
l’articolo, pubblicato il XX, fa riferimento a una confisca definitiva di beni per un valore di XX, riconducibile a un procedimento penale che si era già concluso in data XX (sentenza divenuta definitiva in data XX) con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
la presenza e l’indicizzazione dell’articolo, a distanza di oltre due anni dalla sua pubblicazione e in assenza di qualsiasi sviluppo ulteriore, determinano una grave compressione del diritto all’oblio;
l’applicazione della pena su richiesta delle parti, già conclusa e resa definitiva prima della pubblicazione dell’articolo, indica l’assenza di qualsiasi procedimento penale pendente, rendendo superata ogni utilità informativa, oltre al fatto assolutamente rilevante che la pena è stata integralmente scontata in data XX;
l’articolo descrive la “confisca definitiva” di beni per un valore di XX a carico del reclamante, facendo pertanto riferimento a un provvedimento giudiziario passato in giudicato, esito di un patteggiamento già perfezionato in data XX e divenuto definitivo il XX, che tuttavia non viene menzionato nell’articolo stesso;
l’editore rifiuta di procedere alla cancellazione dell’articolo, affermando l’attualità della vicenda e chiedendo ulteriori documenti che dimostrino la chiusura del procedimento, sebbene nello stesso testo pubblicato si riporti la dicitura “confisca definitiva”, indicativo di un giudizio già concluso;
l’affermazione “di “non conoscere” l’esito del procedimento appare un tentativo fraudolento di attribuire ai reclamanti la colpa di non aver fornito informazioni che il giornalista stesso possedeva”, come è reso evidente dalle informazioni contenute nell’articolo contestato e dal fatto che l’editore ha pubblicato in precedenza altri articoli sulla medesima vicenda;
ha tentato più volte di raggiungere una composizione bonaria con l’editore evidenziando il pregiudizio subìto a causa della perdurante diffusione dell’articolo, nonché il danno prodotto sui figli minori dall’esposizione mediatica dovuta alla pubblicazione dei nomi e dell’immagine XX;
RCS Mediagroup S.p.A. si rende disponibile ad effettuare un aggiornamento, previa presentazione di documenti ufficiali, tuttavia aggiornare un articolo “vecchio” con una nuova data equivarrebbe a rinnovare la visibilità del contenuto, dilatando ulteriormente la sua permanenza online;
la diffusione dell’immagine pubblicata a corredo dell’articolo è avvenuta in assenza di consenso, circostanza che ne impone la rimozione di cui reitera la richiesta unitamente all’istanza di deindicizzazione dell’articolo ed alla richiesta di indennizzo per i danni subìti;
VISTA la nota del 17 febbraio 2025 con la quale RCS Mediagroup S.p.A., nel riscontrare le osservazioni inviate dal reclamante, ha rappresentato che:
nelle proprie osservazioni il reclamante cita per la prima volta, dopo aver più volte scritto alla Società ed all’Autorità, la sentenza di patteggiamento, che dalla replica si apprende essere stata emessa a definizione del procedimento penale XX il XX e che è divenuta irrevocabile il XX;
tale allegazione continua ad essere priva di supporto probatorio, in contrasto con quanto stabilito in più occasioni dall’Autorità che fa decorrere per l’editore il termine per provvedere all’aggiornamento ed all’eventuale deindicizzazione dal momento della ricezione del documento;
il mancato inoltro di copia della sentenza, più volte richiesta, ha impedito all’editore di poter procedere all’aggiornamento ed all’eventuale deindicizzazione dell’articolo, nonostante la disponibilità dimostrata in tal senso; con riferimento alle richieste avanzate dall’interessato appare meritevole di rilievo la notizia, fornita direttamente dal medesimo, secondo cui ha terminato di scontare la pena il XX, cioè in tempi molto recenti;
con riguardo alla pubblicazione della foto del reclamante, si ribadisce quanto già rilevato in precedenza in ordine al fatto che l’immagine di soggetti accusati di gravi reati, inclusi quelli di natura finanziaria, specie se attinti da misure cautelari, risulta divulgabile in quanto di interesse pubblico, purchè non li mostri in situazioni umilianti o in stato di costrizione;
non assume rilevanza il fatto che la giornalista abbia scritto altri articoli sulla vicenda, posto che i precedenti risalgono al XX, ovvero al momento dell’arresto quando erano in corso le indagini;
solo in seguito alla ricerca su fonti aperte si è potuto apprendere della presentazione di una richiesta di applicazione di pena avanzata dal reclamante, ma senza conoscerne gli esiti e che, quando è stata sollecitata all’interessato la trasmissione del relativo documento, anziché ottenere risposta è stata ricevuta la notifica del reclamo presentato all’Autorità, al quale non era peraltro allegata la copia del provvedimento del giudice;
la giornalista, contrariamente a quanto affermato dall’interessato, non poteva conoscere l’esito del procedimento, né tale circostanza si sarebbe potuta desumere dal fatto che l’articolo citasse la confisca definitiva dei beni subìta dal medesimo in quanto un provvedimento di questo tipo potrebbe discendere anche da una sentenza di condanna a seguito di dibattimento e non impugnata;
tenuto conto del fatto che le dichiarazioni rese dal reclamante innanzi all’Autorità devono essere ritenute veritiere e che, per la prima volta, nel corso del procedimento il medesimo ha comunicato, in modo vincolante, che il procedimento che lo ha coinvolto si è concluso in via definitiva, ha disposto la deindicizzazione dell’articolo che non risulta più visualizzabile tramite motori di ricerca digitando il nome e cognome dell’interessato, provvedendo altresì ad aggiornarlo mediante l’inserimento in calce al testo di una nota che dà atto dell’intervenuto patteggiamento;
VISTE le note del 19 e del 22 febbraio 2025 con le quali il reclamante ha ribadito l’illiceità del trattamento ed ha:
rilevato, in ordine alla dichiarazione resa dall’editore relativamente all’avvenuta deindicizzazione, che le verifiche effettuate in data 22 febbraio 2025 confermano che la medesima pubblicazione resta facilmente reperibile, comparendo nelle prime posizioni dei risultati su Bing, Yahoo e altri motori di ricerca;
ribadito l’istanza di rimozione del contenuto dell’articolo dall’archivio digitale dell’editore e richiesto al Garante di garantire l’effettività della deindicizzazione da tutti i motori di ricerca, domandando prova documentale dell’operazione effettuata;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);
RILEVATO, con riferimento alla richiesta di rimozione dei dati personali che riguardano l’interessato contenuti nell’articolo individuato nel reclamo, ivi compresa l’immagine, nonché di deindicizzazione dello stesso, che:
l’articolo oggetto di contestazione è di recente pubblicazione e riguarda una vicenda giudiziaria che è stata definita con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che il reclamante, per sua stessa affermazione, ha terminato di scontare il XX, ovvero in epoca attuale;
la pubblicazione di informazioni relative al reclamante, ivi incluso il suo nome e cognome e la sua immagine, risulta avvenuta nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca per il quale non è richiesto il consenso del medesimo, tenuto conto della sussistenza dell’interesse del pubblico a conoscere la vicenda e del fatto che l’Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali è instaurato un procedimento penale non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini con riguardo all’attività di giustizia (ex multis provv n. 38 del 7 febbraio 2019, doc. web doc. web n. 9101651);
non può rilevare, nel caso in esame, la generica doglianza espressa dall’interessato secondo cui i figli minori sarebbero pregiudicati dalla permanenza in rete dell’articolo che identifica i XX, posto che detto articolo non attiene a vicende riguardanti i minori stessi, né li menziona;
in considerazione di ciò, il relativo trattamento non appare in contrasto con le norme applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche ed in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;
la conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio online dell’editore deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa, come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che, infatti, contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento), tenuto conto del fatto che l’archivio online di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);
l’editore, come emerso nel corso del procedimento, ha più volte chiesto all’interessato di fornire informazioni in ordine alla definizione del giudizio che lo ha riguardato, nonché di produrre copia della sentenza di patteggiamento che lo ha definito al fine di poter effettuare l’aggiornamento della notizia e di valutarne l’eventuale deindicizzazione;
il reclamante ha fornito gli elementi richiesti dal titolare solo nel corso del procedimento innanzi al Garante – senza, tuttavia, mai allegare copia del provvedimento giudiziario – e facendo peraltro menzione dell’intervenuta sentenza di patteggiamento solo in un momento successivo al reclamo, nel quale l’esito del procedimento che lo ha coinvolto non è stato indicato;
l’editore, sulla base delle dichiarazioni rese dal reclamante innanzi al Garante, ha provveduto ad effettuare l’aggiornamento della notizia, riportando in calce all’articolo l’informazione dell’intervenuta sentenza di patteggiamento;
il titolare del trattamento ha altresì provveduto alla deindicizzazione dell’articolo – che, in effetti, non sembra reperibile tramite i principali motori di ricerca sulla base di una verifica effettuata dall’Autorità – benchè l’interessato abbia eccepito che l’articolo sarebbe tuttora rinvenibile tramite alcuni motori di ricerca in associazione al proprio nome, pur non fornendo allegazioni utili a dimostrare quanto sostenuto (tra gli screenshot allegati, in un caso non risulta visibile il criterio di ricerca utilizzato, mentre nell’altro non risulta visibile il contenuto contestato tra i risultati di ricerca);
in ordine alla richiesta rivolta dall’interessato all’Autorità di pronunciarsi anche sulla richiesta di deindicizzazione, si reputa che non vi siano i presupposti per poter valutare positivamente l’istanza posto che sussiste tuttora l’interesse della collettività a conoscere della vicenda, la quale, riguardo al procedimento giudiziario individuato nel corso dell’istruttoria, si è peraltro conclusa in tempi molto recenti; ciò tenuto anche conto del fatto che vi sono ulteriori notizie dalle quali risulta che l’interessato è attualmente coinvolto in un ulteriore procedimento penale con riferimento ai medesimi fatti, ma con riguardo ad investitori che non erano noti all’epoca del procedimento che si è concluso con la sentenza di patteggiamento sopra richiamata;
l’interessato ha infine variamente richiamato negli atti prodotti nel corso del procedimento una richiesta di rettifica avanzata all’editore ai sensi dell’art. 8 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948) che tuttavia fuoriesce dall’ambito di competenza dell’Autorità in quanto si tratta di uno strumento attraverso il quale un soggetto, al quale siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni ritenuti lesivi della propria dignità o contrari a verità, può chiedere all’editore di pubblicare proprie dichiarazioni o rettifiche; analogamente, si pone al di fuori dell’ambito di competenza del Garante la richiesta di ristoro dei danni asseritamente subìti;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo con riferimento alle richieste sopra riportate;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato, pur prendendo atto delle misure adottate da RCS Mediagroup S.p.A. al fine di aggiornare l’articolo e di inibire l’indicizzazione di esso tramite motori di ricerca esterni al sito web della testata gestita dalla società.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 4 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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