Provvedimento del 9 ottobre 2025 [10212561]
Provvedimento del 9 ottobre 2025 [10212561]
[doc. web n. 10212561]
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 598 del 9 ottobre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 9 ottobre 2024 con il quale XX, rappresentato dagli avvocati XX e XX, ha chiesto di ordinare a Dagospia S.p.A. la deindicizzazione di alcuni articoli pubblicati dalla testata e riferibili ad incarichi istituzionali assunti in passato dal medesimo;
CONSIDERATO che l’interessato ha rilevato:
di essere XX dal XX e di ricoprire attualmente l’incarico di XX presso la XX;
che nelle passate XX gli sono stati attribuiti importanti incarichi direttivi presso il XX che, pur se privi di natura politica, sono stati “oggetto di notizia – all’incirca XX anni fa – su diverse pagine web, in considerazione dell’attenzione rivolta alla notorietà delle autorità pubbliche che avevano disposto” la propria nomina;
che “prima del suo ingresso nell'XX, oltre vent’anni fa, (…) ha ricoperto diversi incarichi di vertice amministrativo presso la XX disposta sotto precedenti XX: fra gli altri, quelli di XX e di XX, XX” e che tali incarichi fossero meramente burocratici e privi di connotazione politica;
che, all’epoca dello svolgimento dei suddetti incarichi, Dagospia ha pubblicato articoli contenenti dati e fatti che lo riguardano;
che le notizie riportate attengono a fatti e circostanze risalenti nel tempo e connesse al normale disbrigo della propria attività amministrativa senza l’indicazione di comportamenti o azioni di una qualche rilevanza di ordine sociale, economica o legale a sé riferibili;
che tali articoli possono ingenerare nel lettore una erronea percezione dei legami politici del medesimo pregiudicando in tal modo l’imparzialità che deve caratterizzare il ruolo di XX, impedendo il sereno svolgimento del proprio lavoro presso quest’ultima;
che, per tale ragione, ha inviato a Dagospia un’istanza di deindicizzazione in data 17 giugno 2024 motivata dalla ritenuta assenza di interesse pubblico attuale per le informazioni contenute negli articoli indicati in quanto risalenti nel tempo e non riferibili a specifiche condotte di rilevanza sociale a sé attribuibili;
di aver inviato altresì un successivo sollecito rimasto privo di riscontro così come l’interpello originario;
VISTA la nota dell’8 novembre 2024, con la quale questa Autorità ha chiesto a Dagospia S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;
VISTA la comunicazione del 25 novembre 2024 con la quale Dagospia S.p.A. ha rilevato che:
il reclamante è attualmente XX con l’importante incarico di XX;
l’interessato si duole del fatto di essere stato citato in alcuni articoli pubblicati da Dagospia.com con riferimento alle nomine di cui è stato destinatario e relative ad importanti incarichi di vertice amministrativo presso la XX (XX, XX, XX, XX);
la redazione di Dagospia.com ha attinto le notizie da altri organi di informazione nel corso del tempo – precisamente dal XX al XX – e nei relativi articoli il nome del dott. XX viene menzionato esclusivamente in virtù degli incarichi istituzionali di volta in volta assunti dal medesimo senza alcun riferimento a comportamenti o azioni che avrebbe compiuto tali da giustificare l’esercizio del diritto all’oblio;
non si comprendeva al momento della ricezione dell’istanza di deindicizzazione, né si comprende tuttora come un personaggio che ricopre attualmente un’importante carica istituzionale possa invocare il diritto all’oblio con riferimento al proprio percorso professionale, laddove è sufficiente digitare su qualsiasi motore di ricerca il nominativo del medesimo per verificare che i primi risultati di ricerca rimandano a siti istituzionali del XX e del XX in cui risultano accessibili e scaricabili i curricula in cui viene ripercorsa la sua carriera professionale;
la redazione ha ritenuto prevalente, rispetto al diritto alla riservatezza del reclamante, l’interesse del pubblico ad avere conoscenza delle notizie riportate negli articoli dei quali è stata chiesta la deindicizzazione tenuto conto che è di sicuro rilievo per la collettività conoscere il percorso professionale di chi riveste incarichi pubblici di primaria importanza;
negli articoli non è contenuto alcun riferimento a fatti o vicende che possano danneggiare il reclamante nel suo attuale ruolo istituzionale o che possano ferirne l’onore e la dignità in quanto non vi è alcuna insinuazione sulle modalità con le quali sono stati conferiti gli incarichi ricoperti, né si è mai prospettata la possibilità che possa non svolgere con imparzialità la funzione attualmente ricoperta;
le notizie riguardanti l’attività professionale dell’interessato sono pertanto da ritenersi sempre attuali in quanto consentono al lettore di conoscere il percorso svolto sino al ruolo attuale non potendo ritenersi che il riferimento a nomine ufficiali avvenute in passato possa essere foriero di una rappresentazione superata della persona che possa pregiudicarne la reputazione e la riservatezza;
VISTA la memoria del 5 dicembre 2024 con la quale l’interessato ha replicato al riscontro fornito dal titolare rilevando che:
non corrisponde al vero che ricopra attualmente incarichi di rilevante interesse pubblico in quanto svolge oggi XX, a supporto delle XX, prive di rilevanza esterna, come dimostrato dal fatto che non ha competenza ad adottare alcun atto o provvedimento di natura amministrativa, giudiziaria o legislativa che possa incidere su soggetti terzi e che i nomi dei XX siano pressoché sconosciuti al grande pubblico;
a partire dal proprio rientro presso XX, avvenuto XX anni fa, non è mai stato pubblicato alcun articolo giornalistico con il suo nome o che a lui faccia riferimento;
negli articoli oggetto di reclamo sono presenti informazioni apparentemente “neutre” sulle nomine ricevute unitamente ad altre del tutto personali (quale, ad esempio, XX); molti riferimenti risalgono ad oltre venti anni fa e non presentano alcuna attinenza né con gli incarichi governativi ricevuti nell’ultimo decennio, nè con le attuali funzioni svolte;
i propri dati sensibili, quali orientamenti politici, sono accessibili a chiunque senza che tale lesione del diritto alla riservatezza sia controbilanciato dal rispetto del diritto all’informazione e che le notizie che contengono tali dati sono molto risalenti nel tempo;
la disponibilità di tali dati è idonea a danneggiare la sua attuale posizione all’interno della XX posto che uno dei requisiti richiesti è l’imparzialità e l’equidistanza da tutte le forze politiche;
VISTA la comunicazione del 10 luglio 2025 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a Dagospia S.p.A. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento con riferimento alla presunta violazione degli artt.12, parr. 3 e 4, 21 e 17 del Regolamento;
VISTA la memoria difensiva fatta pervenire il 1° agosto 2025 dal titolare del trattamento, rappresentato dall’avv. XX, ha evidenziato che:
gli articoli oggetto di reclamo costituiscono legittimo esercizio del diritto di informazione;
sulla base di tale considerazione, la redazione ha ritenuto che la richiesta di deindicizzazione avanzata dall’interessato fosse palesemente infondata e pretestuosa in quanto diretta ad ottenere la rimozione di informazioni veritiere e di interesse generale in assenza di qualsivoglia fondamento giuridico;
la società ha pertanto ritenuto applicabile l’art. 12, par. 3, del Regolamento che prevede che “qualora le richieste dell’interessato siano manifestamente infondate o eccessive il titolare del trattamento può rifiutarsi di soddisfare la richiesta” in combinato disposto con l’art. 17, par. 3 lett. a), che prevede un’eccezione all’obbligo di cancellazione nei casi in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio della libertà di espressione e di informazione;
la mancata risposta all’interessato è stata pertanto causata dal fatto di ritenere applicabile, in buona fede, l’esenzione di cui all’art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento;
in ogni caso la direzione della testata ha provveduto a diffondere una comunicazione alla redazione ricordando l’importanza del rispetto delle Regole deontologiche e formulando regole pratiche di condotta nello svolgimento dell’attività giornalistica con particolare attenzione alla necessità di dare un tempestivo riscontro all’interessato a fronte delle richieste sul trattamento dei dati;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);
RILEVATO, con riferimento alla richiesta di rimozione degli articoli indicati nel reclamo, che:
gli articoli pubblicati dalla testata Dagospia.com, i quali coprono un arco temporale intercorrente tra il XX ed il XX, delineano il percorso professionale del reclamante all’interno delle istituzioni pubbliche;
tali informazioni sono rese in termini oggettivi senza che da tale circostanza possa ritenersi derivare in capo all’interessato un pregiudizio con riguardo alla funzione attualmente svolta in riferimento al vincolo di imparzialità cui sono tenuti i dipendenti della XX, richiamato dal medesimo tra le motivazioni addotte a sostegno delle proprie richieste; parte di tali incarichi, infatti, sono stati affidati al medesimo successivamente al suo ingresso nalla XX, in cui egli è rientrato di recente, circostanze idonee a far ritenere che il vincolo di imparzialità sopra citato sia da ritenersi riferibile al momento in cui tali funzioni vengono concretamente eseguite;
il reclamante svolge tuttora un incarico pubblico presso la XX in cui dirige XX – come risulta anche dal profilo Linkedin del medesimo, nonché da alcuni curricula vitae reperibili in rete – ragione per la quale appare di interesse per la collettività avere disponibilità di tali informazioni;
RILEVATO, con riferimento alla contestata violazione delle disposizioni del Regolamento poste a presidio della correttezza e trasparenza nelle comunicazioni con gli interessati, che:
risulta confermata la circostanza che la società editrice non ha fornito alcun riscontro alle richieste formulate dal reclamante anteriormente alla presentazione del reclamo;
le argomentazioni fornite da Dagospia S.p.A. non possono essere ritenute idonee ad escludere l’obbligo di riscontro cui il titolare del trattamento è sempre tenuto a seguito dell’esercizio di uno dei diritti previsti dal Regolamento, come espressamente disposto dall’art. 12 del Regolamento, anche ove non intenda ottemperarvi, informando l’interessato degli eventuali motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo ad un’autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale (cfr. par. 4);
tale obbligo di riscontro sussiste anche nell’ipotesi in cui il titolare si rifiuti di soddisfare le richieste dell’interessato in ragione della loro manifesta infondatezza, avendo peraltro l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato delle stesse (cfr. par. 5; v. anche provv. n. 586 del 7 dicembre 2023, doc. web. n. 9970880, provv. n. 207 dell’11 aprile 2024, doc. web n. 10018487);
lo stesso Considerando 59 del Regolamento richiama elementi volti a confermare la sussistenza (in ogni caso) di un obbligo di riscontro da parte del titolare del trattamento rispetto alle richieste dell’interessato, nonché di motivazione dell’eventuale intenzione di non accogliere tali richieste;
RITENUTO che la condotta posta in essere dall’editore, con riferimento ai profili sopra evidenziati, sia idonea a configurare una violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento;
RITENUTO, pertanto, di dover, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, ammonire Dagospia S.p.A. per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali, con riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati ed al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con questi ultimi che impongono al titolare, ai sensi del menzionato art. 12 del Regolamento, di fornire sempre un riscontro adeguato e tempestivo ai diritti esercitati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento stesso, anche nel caso in cui si ritenga la richiesta manifestamente infondata e di dare contezza delle ragioni di tale ritenuta infondatezza;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, in ordine e alle violazioni e alle misure adottate nel caso d specie in conformità all’art. 58, par.2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento,
a) dichiara il reclamo infondato con riferimento alla richiesta di deindicizzazione degli articoli ivi indicati;
b) dispone, ai sensi dell’art.58, par.2, lett. b) del Regolamento, rispetto alle violazioni accertate nei confronti di Dagospia S.p.A., la misura dell’ammonimento in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati come richiamate in motivazione;
c) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento delle misure adottate nei confronti di Dagospia S.p.A., in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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