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Accesso ai documenti amministrativi

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´NTERESSATO > Diritto di accesso > Accesso ai documenti amministrativi

La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi posta dalla legge n. 241/1990 (che permette l´esercizio del diritto di accesso a chiunque sia titolare di un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti), né pone alcun ostacolo alla facoltà del giudice di acquisire mezzi di prova in conformità alle norme processuali civili e penali (principio espresso nella risposta ad un quesito posto da una amministrazione pubblica in ordine al rilascio di copia del modello della dichiarazione dei redditi di un dipendente in favore di persona che intendeva farne uso dinanzi all´Autorità giudiziaria al fine della richiesta di maggiorazione di un assegno di mantenimento).

  • Garante 10 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 50 [doc. web n. 31039]


Le richieste di accesso presentate alle Camere di commercio dalle parti interessate alle procedure di gara per appalti d´opera o di fornitura (in specie, alle singole offerte) debbono essere valutate con riferimento alla legge n. 241/1990 (che riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chi è titolare di un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti) e alla specifica normativa vigente in materia di appalti (d.lg. n. 358/1992 e d.lg. n. 157/1995), che contempera il principio di trasparenza del procedimento con il principio di pertinenza e non eccedenza affermato dalla legge n. 675/1996 (art. 9).

  • Garante 8 giugno 1998, in Bollettino n. 6, pag. 10 [doc. web n. 40185]


La legge n. 675/1996, che ha introdotto la disciplina del diritto di accesso da parte dell´interessato ai dati che lo riguardano, non incide negativamente sulla normativa, posta a salvaguardia della trasparenza dell´azione amministrativa, contenuta nella legge n. 241/1990 (e nel d.P.R. n. 352/1992), che ha attribuito al cittadino che vi abbia interesse il diritto di accedere alla documentazione amministrativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; la disciplina sulla tutela dei dati personali non può, quindi, essere invocata per negare l´accesso ai documenti esercitato in conformità alla richiamata normativa, dovendosi, peraltro, tenere conto, nel momento di consentire l´accesso, del nuovo livello di tutela della riservatezza vigente nel nostro ordinamento (quale, ad esempio, quello assicurato ai dati sensibili).

  • Garante 9 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 9 [doc. web n. 40269]


L´accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (legge n. 241/1990; d.P.R. n. 352/1992), non è pregiudicato dall´entrata in vigore della legge n. 675/1996, che ha fatto salve, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia. Pertanto, deve ritenersi che possa essere esercitato, nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dalle relative norme di settore (v. d.P.R. n. 487/1994), l´accesso ai documenti inerenti allo svolgimento di un concorso pubblico da parte di alcuni candidati che abbiano richiesto di accedere agli elaborati redatti da altri candidati e ad ulteriori atti relativi alla procedura. Resta, peraltro, ferma l´esigenza che le informazioni così acquisite siano utilizzate esclusivamente per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti che hanno giustificato l´accesso.

  • Garante 3 settembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 7 [doc. web n. 39368]


La legge n. 675/1996 consente la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici a privati solo se previste da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3). Conseguentemente, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata da un´impresa ad un Comune di predisporre elenchi nominativi dei soggetti che, in un certo periodo, hanno proposto istanza per il rilascio di concessione edilizia o che hanno presentato la dichiarazione di inizio e fine lavori, in quanto la normativa urbanistica non prevede una tale modalità di comunicazione, che comporterebbe da parte dell´amministrazione un facere non previsto dall´ordinamento. Peraltro, poiché l´art. 7 della legge n. 142/1990 sull´ordinamento delle autonomie locali stabilisce che - salve le eccezioni ivi espressamente previste - tutti gli atti delle amministrazioni comunali e provinciali sono pubblici, resta salva la possibilità per chiunque di ottenere la visione o il rilascio di copia dei documenti delle medesime amministrazioni.

  • Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 9 [doc. web n. 30867]


Tra le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e quelle - anche previgenti alla legge n. 675/1996 - sulla trasparenza dell´attività della pubblica amministrazione, sull´accesso ai documenti amministrativi e sulla pubblicità di taluni atti non sussiste alcuna incompatibilità di fondo, in quanto la legge n. 675/1996 non ha introdotto un regime di assoluta riservatezza dei dati personali; ne consegue che, di volta in volta, è necessario accertare se sussistano diritti o interessi meritevoli di una tutela equivalente o superiore rispetto a quella fornita da tale legge.

  • Garante 14 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 15 [doc. web n. 42228]


Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990, che si riferisce alla documentazione amministrativa e può essere esercitato dal portatore di un interesse personale e qualificato per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di esclusione previsti, differisce in termini di oggetto e di presupposti dai diritti introdotti dalla legge n. 675/1996. Questi ultimi riguardano, infatti, i dati personali e possono essere esercitati dalle persone cui si riferiscono senza particolari formalità e limitazioni, ad eccezione di taluni diritti che richiedono una specifica situazione (ad esempio, rettificazione di dati inesatti, cancellazione di dati utilizzati in violazione di legge, opposizione ad un trattamento per motivi legittimi) e dei casi di esclusione tassativamente indicati dalla legge (art. 14).

  • Garante 12 luglio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 38 [doc. web n. 30923]


Non costituisce valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, con conseguente inammissibilità del successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge, la richiesta d´accesso ai documenti amministrativi, che attiene ad un distinto diritto tutelato dalla legge n. 241/1990.

  • Garante 27 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 10 [doc. web n. 39224]
  • Garante 3 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 28 [doc. web n. 38933]


Il diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 ha ad oggetto l´accesso dell´interessato ai soli dati personali, e non dev´essere confuso con il distinto diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificamente tutelato dalla legge n. 241/1990; comunque, ove l´estrazione dei dati oggetto dell´istanza ex art. 13 della legge risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento del titolare del trattamento può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione che li contiene.

  • Garante 24 luglio 2001, in Bollettino n. 22, pag. 34 [doc. web n. 39212]


Il principio di alternatività di cui all´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996, opera soltanto tra il Garante e l´a.g.o., unica autorità avente giurisdizione sulle controversie concernenti l´applicazione della legge n. 675/1996 e, segnatamente, sui diritti di cui all´art. 13; pertanto, ove l´interessato abbia preventivamente esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi innanzi al Giudice amministrativo (legge n. 241/1990), non sussistono preclusioni in relazione alla possibilità di esercitare il distinto diritto di accesso ai dati innanzi al Garante - con conseguente ammissibilità del relativo ricorso - o, in via alternativa, all´a.g.o.

  • Garante 17 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 72 [doc. web n. 39476]


Il diritto di accesso ai dati personali può essere esercitato nei confronti di un titolare del trattamento, sia pubblico che privato, con i soli limiti previsti dall´art. 14 della legge n. 675/1996, e non è soggetto alle limitazioni poste dalla legge n. 241/1990 in riferimento al distinto diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 9 [doc. web n. 1064233]


I diritti tutelati dalla normativa in materia di accesso ai dati personali non devono essere confusi con il diverso diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, regolato dalla legge n. 241/1990. Pertanto considerata l´autonomia delle due discipline, è irrilevante che i documenti nei quali sono contenuti i dati – che riguardano il solo istante – oggetto del diritto di accesso siano sottratti al distinto diritto di accesso ai documenti amministrativi – che possono contenere informazioni relative anche a terzi.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 26 [doc. web n. 1066171]
  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 49 [doc. web n. 1066203]


Il titolare del trattamento – nella specie, una Asl – richiesto dall´interessato, suo dipendente, di comunicargli i dati che lo riguardano ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, non può rifiutare l´accesso con la motivazione che il documento nel quale sono contenute le informazioni non è stato inserito nel fascicolo personale del lavoratore e rimane quindi un atto riservato, né condizionare la comunicazione dei dati all´attivazione di un procedimento di accesso ai documenti amministrativi ex lege n. 241/1990 (nella specie, non era in discussione la presenza sul documento in possesso della Asl datrice di lavoro dei dati personali del ricorrente relativi alla sua carriera professionale.

  • Garante 18 giugno 2003 [doc. web n. 1132395]


Rispetto all´accesso a documenti contenenti anche dati di terzi, la legge n. 675/1996 non ha comportato l´abrogazione della disciplina sull´accesso ai documenti amministrativi posta dalla legge n. 241/1990, la cui applicabilità, anche in caso di documenti contenenti dati sensibili, è stata anzi confermata da disposizioni successive (d.lg. n. 135/1999, in specie art. 16) che, in riferimento ai soggetti pubblici, ha individuato come di "rilevante interesse pubblico" i trattamenti di dati effettuati, tra l´altro, "in conformità alle leggi e ai regolamenti per l´applicazione della disciplina sull´accesso ai documenti amministrativi".

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832]


La normativa in materia di trattamento dei dati personali tutela il diritto dell´interessato di accedere ai dati che lo riguardano, non il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che è invece disciplinato dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 352/1992. Si tratta di due diritti che hanno distinti presupposti giuridici e che sono riconosciuti a tutela di situazioni giuridiche differenziate tra loro. La richiesta rivolta al Garante di accesso ai documenti amministrativi è quindi inammissibile.

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081426]

Scheda

Doc-Web
1049471
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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