g-docweb-display Portlet

Opposizione al trattamento

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > E-mail e spamming > Opposizione al trattamento

Costituisce corretto adempimento del titolare del trattamento all´opposizione del destinatario di una e-mail a contenuto pubblicitario l´assicurazione dell´avvenuta cessazione dell´invia di ulteriori messaggi di tale natura, ad eccezione di quelli per i quali sussiste il previo consenso informato del ricorrente (relativo, nella specie, alla iscrizione ad alcune newsletter).

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 106 [doc. web n. 1066319]


Qualora l´interessato, lamentando la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di un messaggio indesiderato di natura promozionale, chieda al titolare alcune informazioni sul trattamento effettuato, opponendosi nel contempo all´ulteriore utilizzo dell´indirizzo, l´invio di una nuova e-mail contenente la risposta alle richieste non integra un comportamento illecito del titolare, bensì una scelta volta a semplificare le modalità per un riscontro immediato all´interessato, come specificamente imposto dalla normativa a tutela dei diritti degli interessati.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 150 [doc. web n. 1066401]


Va dichiarato infondato il ricorso con il quale l´interessato si sia opposto al trattamento dei propri dati personali allorché il titolare, assicurando l´avvenuta cancellazione dei medesimi (nel caso di specie costituiti da un indirizzo di posta elettronica), abbia fornito idoneo riscontro in data antecedente alla proposizione del ricorso stesso.

  • Garante 11 novembre 2002 [doc. web n. 1067301]
  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067427]


Va dichiarato infondato il ricorso con il quale l´interessato si sia opposto al trattamento dei propri dati personali allorché il titolare, assicurando di non aver memorizzato né l´indirizzo e-mail né altri dati, abbia fornito idoneo riscontro in data antecedente alla proposizione del ricorso stesso.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067344]


Va accolta l´opposizione al trattamento dei dati, formulata dal destinatario di e-mail aventi contenuto promozionale, nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia preventivamente acquisito il consenso informato dell´intestatario dell´indirizzo di posta elettronica a meno che non ricorra uno dei presupposti che esonerano dall´acquisizione del consenso, di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e art. 10 del d. lg. n. 171/1998 (nella specie il titolare del trattamento si era solo dichiarato disponibile a cancellare l´indirizzo e-mail, a suo avviso inserito per errore nella mailing list, senza tuttavia dare seguito a tale proposito).

  • Garante 24 giugno 2003 [doc. web n. 1140376]


Va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di opposizione, proposta dal titolare di un indirizzo di posta elettronica al quale siano stati inviati e-mail promozionali non richieste, ove il titolare del trattamento attesti di aver provveduto alla cancellazione dell´indirizzo dell´interessato dal proprio archivio.

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067809]


Nell´ipotesi in cui l´interessato proponga rituale opposizione al trattamento dei suoi dati personali, lamentando di aver ricevuto, in assenza di un suo consenso, un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale, il titolare non può limitarsi ad affermare che l´indirizzo e-mail – ricercato all´interno di forum, newsgroup, siti web o guestbook attinenti al tema del consumo e della tutela del consumatore – non sia stato raccolto o registrato in nessun tipo di banca dati o diversamente conservato, diffuso, trattato, utilizzato o trattenuto; pertanto, ai fini di un adeguato riscontro, il resistente è tenuto a predisporre ogni utile accorgimento per impedire in futuro l´ulteriore invio di messaggi promozionali all´indirizzo del ricorrente, dando conferma, al ricorrente ed al Garante, dell´avvenuta cancellazione dei dati personali ad esso riferiti.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1068155]
  • Garante 19 marzo 2003 [doc. web n. 1068196]


É infondata l´opposizione al trattamento allorché il titolare, prima della presentazione del ricorso, abbia già adeguatamente risposto all´istanza, asserendo di aver inviato, nell´ambito di un gruppo di discussione in rete, un´e-mail al ricorrente in risposta ad una richiesta di informazioni precedentemente avanzata da costui, utilizzando, peraltro, un indirizzo fornito dallo stesso interessato in riferimento ad attività sportive del tutto pertinenti e correlate con il tema cui fa riferimento il newsgroup.

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068237]


Dev´essere accolta l´opposizione al trattamento allorché il titolare del trattamento, richiesto di indicare l´origine delle informazioni trattate, si limiti soltanto ad ipotizzare la provenienza dell´indirizzo e-mail del ricorrente, senza provvedere, peraltro, all´effettiva cancellazione dei dati personali dell´interessato, operazione verso la quale durante il procedimento aveva manifestato soltanto una mera disponibilità.

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068255]


È infondata l´opposizione al trattamento allorché il titolare, prima della presentazione del ricorso, abbia già adeguatamente risposto all´interpello preventivo, asserendo di aver inviato, nell´ambito di un gruppo di discussione aperto su Internet sul tema relativo al sistema "multilevel marketing", un´e-mail al ricorrente in risposta ad una richiesta di informazioni precedentemente avanzata da costui, intrattenendo, peraltro, ulteriori contatti in via informatica con il medesimo.

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068259]


L´affermazione del titolare del trattamento secondo cui, a seguito dell´avvenuta ricezione di lamentele da parte del destinatario di una e-mail a contenuto promozionale, egli si sarebbe astenuto dall´inviare ulteriori messaggi di posta elettronica all´indirizzo di costui, non è in grado di soddisfare pienamente le ragioni cui è preordinata l´opposizione al trattamento proposta dal ricorrente. Pertanto, ai fini di un utile riscontro, il resistente è tenuto a confermare, all´interessato ed al Garante, di aver adottato ogni altro utile accorgimento per impedire in futuro l´ulteriore invio di messaggi promozionali all´indirizzo del ricorrente, e a cancellare i dati di questi, ove detenuti in violazione di legge.

  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068263]


Ove l´interessato, destinatario di un non richiesto messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si opponga all´utilizzo dei suoi dati - in particolare, del suo indirizzo e-mail - per tali finalità, il titolare del trattamento è tenuto ad interrompere l´invio dei messaggi ed a cancellare i dati.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080013]


L´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso del destinatario, o operante uno degli altri presupposti del trattamento, è illecito; è pertanto fondata la richiesta dell´interessato di vedere interrotta con effetto immediato l´utilizzazione illecita del proprio indirizzo e-mail, che il titolare del trattamento deve altresì provvedere a cancellare.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080596]
  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080589]


Ove l´interessato, destinatario di una e-mail pubblicitaria, manifesti con il ricorso al Garante opposizione al trattamento dei propri dati per tale finalità, costituisce adeguato riscontro la dichiarazione del resistente, della quale questi assume la responsabilità anche penale, di non detenere alcuna informazione sul ricorrente, fornendo anche gli estremi identificativi del soggetto effettivo titolare del trattamento.

  • Garante 1 ottobre 2003 [doc. web n. 1082721]


La richiesta con la quale l´interessato si oppone al trattamento dei suoi dati per finalità promozionali e/o commerciali, non richiede speciali formalità di presentazione, e deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui sia contenuta in una disdetta di un contratto di hosting non conforme alle modalità convenute e riportate nel sito dell´Internet Service Provider . Ne consegue che ove il responsabile del trattamento ometta di dare riscontro a tale domanda, ritualmente riproposta nel ricorso davanti al Garante, questo deve essere accolto sul punto.

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083419]


Va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di opposizione al trattamento di dati, effettuato mediante l´invio di corrispondenza promozionale ad indirizzi e-mail senza che risulti acquisito il preventivo consenso informato del destinatario ovvero operante uno dei presupposti che ne escludono la necessità (art. 12 legge n. 675/1996, art. 10 d.lg.n. 171/1998 ed art. 10 d.lg. n. 185/1999), ove il titolare del trattamento dichiari, assumendosi così la responsabilità anche penale della veridicità della sue affermazioni, di non detenere informazioni personali del ricorrente nelle proprie banche dati.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083489]


È destituita di fondamento la domanda di opposizione al trattamento di dati nel caso in cui risulti che la titolare abbia provveduto a cancellarli ancor prima della proposizione del ricorso (nella specie il ricorrente sosteneva di aver ricevuto un messaggio promozionale al suo indirizzo di posta elettronica dopo che la società aveva dichiarato, in risposta all´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, di aver già provveduto alla cancellazione. Dagli atti del procedimento, per contro, è emerso che il messaggio contestato era stato inviato prima dell´avvenuta cancellazione dei dati dagli archivi della resistente, adempimento a cui, tuttavia, la titolare aveva provveduto ben prima della formulazione del ricorso, dandone notizia all´interessato stesso).

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085731]

Scheda

Doc-Web
1147217
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

Documenti citati