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Obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Obbligo di denunzia all’autorità giudiziaria

Tra i compiti del Garante rientra quello di denunziare all´autorità giudiziaria i fatti configurabili come reati perseguibili d´ufficio di cui venga a conoscenza nell´esercizio o a causa delle sue funzioni.

  • Garante 17 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 9 [doc. web n. 1065154]


Nell´ipotesi in cui, nel corso di un procedimento, risulti l´avvenuta violazione di un provvedimento di blocco del trattamento, il Garante deve disporre l´immediata trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza.

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1082002]


L´ufficio del Garante che, in esito ad un accertamento ispettivo, constati la mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza è tenuto a comunicare all´autorità giudiziaria competente per territorio il provvedimento che definisce il procedimento ed individua le prescrizioni necessarie a conformare il trattamento ai requisiti di legge. Ove, tuttavia, il titolare del trattamento si adegui alle indicazioni minime individuate dal Garante, nei modi e nei tempi dallo stesso prescritti, questi sarà ammesso dal Garante al pagamento dell´ammenda prevista per la relativa contravvenzione in misura ridotta, e all´adempimento degli obblighi ed al pagamento dell´ammenda conseguirà l´estinzione del reato (fattispecie relativa ad un trattamento di dati personali, effettuati con elaboratori elettronici su conti correnti c.d. on-line, accessibili tramite una rete di telecomunicazione disponibile per il pubblico, privo di quelle misure ritenute dall´Autorità indispensabili per garantire un livello di sicurezza minimo. Nel caso richiamato tali misure sono state individuate dal Garante nella predisposizione, per gli incaricati del trattamento, di una o più parole chiave per l´accesso ai dati, oltre che nell´attribuzione, sia agli incaricati che ai clienti abilitati all´utilizzazione del sistema, di codici identificativi personali).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1084238]