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Schema tipo di regolamento per le comunità montane - 14 ottobre 2005 [1182195]

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[doc. web n. 1182195]

Parere
doc. web n. 1182188

Schede: 1-56-1011-1516-19

 

Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle comunità montane - 14 ottobre 2005

  

COMUNITÀ MONTANA

 

L´ORGANO RAPPRESENTATIVO

PREMESSO CHE:

  • gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione  dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi  di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
  • il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all´art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l´interessato;

c) verifichino periodicamente l´esattezza, l´aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l´ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l´utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

  • sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lettera g);
  • il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
  • l´art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l´identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l´interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l´interessato, quelle effettuate da questa comunità montana, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa comunità montana deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall´art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all´indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all´esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all´indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall´UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data …………………;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell´ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione ……………………………(all´albo pretorio  del comune ove ha sede la comunità montana e nel sito Internet della stessa; nel periodico edito della comunità montana; mediante affissione presso……);

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio della comunità montana e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per  la sua diffusione.


approva il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice

 

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della comunità montana nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.


ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le schede che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 19 , identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l´interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla comunità montana sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l´effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.


INDICE DEI TRATTAMENTI

 N° scheda 

Denominazione del trattamento 

 1

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la comunità montana

 2

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la comunità montana -  Attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all´invalidità civile e all´invalidità derivante da cause di servizio, nonché al riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa

3

Attività relativa all´assistenza domiciliare 

4

Attività relativa all´assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale

 5

Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale 

 6

Attività relativa all´integrazione sociale ed all´istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.) 

 7

Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto 

 8

Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione)

 9

Attività relativa alla gestione degli asili nido e dei servizi per l’infanzia e delle scuole materne

 10

Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione

 11

Attività relativa all´infortunistica stradale 

 12

Gestione delle procedure sanzionatorie 

 13

Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa 

 14

Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e di sanità, nonché di polizia mortuaria

 15

Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi

 16

Attività relativa alla consulenza giuridica, al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell´amministrazione, nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell´amministrazione

 17

Gestione delle attività relative all´incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale

 18

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell´ente

 19

Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell´attività istituzionale degli organi delle comunità montane