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Provvedimento del 21 dicembre 2006 [1378399]

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[doc. web n. 1378399]

[vedi anche: Provvedimento 22 febbraio 2007]

Provvedimento del 21 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto in via d´urgenza il 7 settembre 2006 da XY s.r.l, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Maria Grasselli, Giuliana Azzolini e Rita Baggiani, nei confronti di Bipop Carire S.p.A. e della Banca d´Italia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenza Profeta e Nicola De Giorgi, con il quale la ricorrente ha contestato l´iscrizione dei dati che la riguardano presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i., istituita presso la Banca d´Italia) e presso il registro informatico dei protesti in relazione a due assegni della società XW s.r.l. (la cui denominazione è variata in XY s.r.l. il 28.12.2004);

VISTO che la ricorrente ha sostenuto che l´iscrizione e la conseguente revoca di sistema sarebbero illegittime in quanto tali assegni, posti all´incasso da ignoti in data 20 luglio 2006 con "una sottoscrizione palesemente falsa", facevano parte di un carnet di assegni Bipop Carire S.p.A., sottratto in data 14 novembre 2003, di cui la ricorrente aveva denunciato il furto, facendo pervenire alla stessa banca atto di denuncia querela; rilevato che, ad avviso della ricorrente, tale illegittimità deriverebbe dalla circostanza che la banca, "invece di effettuare i controlli previsti dalla legge per accertare se i due assegni, peraltro tratti su conto corrente estinto" (dalla ricorrente nel 2004), "risultavano rubati e oggetto di reato e addirittura senza accertare se la sottoscrizione apposta sugli stessi fosse apocrifa", ha inviato i due assegni al protesto con causale "emessi dopo comunicaz. Recesso inviata dalla banca –ex conto estinto", segnalando al contempo la ricorrente al citato archivio C.a.i. (segmento "Capri") in quanto gli assegni erano stati emessi in difetto di autorizzazione (perché il conto era estinto);

RILEVATO che, quanto all´esistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile che avrebbe indotto la ricorrente a proporre il ricorso immediatamente senza procedere all´interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), la stessa società ha sostenuto che tale revoca di sistema fa sì che tutte le banche con le quali la ricorrente intrattiene rapporti o intende instaurarli hanno l´obbligo di revocare o di non stipulare convenzioni di assegno, comportando ciò "una serie di gravissimi pregiudizi derivanti dall´impossibilità di effettuare operazioni bancarie";

RILEVATO che la ricorrente ha chiesto alla Banca d´Italia e a Bipop Carire S.p.A. di cancellare i dati che la riguardano dall´archivio C.a.i., nonché da ogni altro archivio eventualmente connesso, chiedendo, nelle more del procedimento, il blocco e/o la sospensione del loro trattamento; rilevato che la ricorrente ha proposto le medesime richieste in ordine ai dati presenti a suo nome nel registro informatico dei protesti, in quanto l´iscrizione sarebbe illegittima o quantomeno erronea (osservando anche che "il ricorso alla competente Camera di Commercio non è al momento perseguibile non essendo in possesso degli originali dei due assegni protestati, requisito di ammissibilità di tale procedura", originali che Bipop Carire S.p.A. non ha fornito alla ricorrente); rilevato, infine, che la stessa ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 7 novembre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 18 settembre 2006 con la quale la Banca d´Italia ha dichiarato che, in relazione agli assegni in questione, risultano due revoche iscritte nel segmento "Capri" dell´archivio C.a.i. da Bipop Carire S.p.A. "con causale "mancanza di autorizzazione" e con date inizio validità e fine validità rispettivamente dal 4/8/2006 al 3/2/2007 e dal 14/8/2006 al 13/02/2007", e che gli stessi assegni erano stati segnalati in data 19.11.2003 dalla stessa Bipop Carire S.p.A. anche nel segmento "Pass" dello stesso archivio, "con causale "denunciato smarrito e rubato" e risultano tuttora bloccati"; rilevato che la Banca d´Italia ha sostenuto che, a proprio avviso, secondo la normativa che disciplina l´archivio C.a.i., solo gli enti segnalanti sarebbero gravati dalla "responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi" e avrebbero "l´onere di provvedere alla rettifica o alla cancellazione di quelli presenti in archivio, anche su ordine dell´Autorità Giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali", come ribadito dall´art. 5 del regolamento della Banca d´Italia del 29 gennaio 2002 (recentemente modificato il 16 marzo 2005);

RILEVATO inoltre che Banca d´Italia, nella memoria inviata il 6 ottobre 2006 e nell´audizione del 10 ottobre 2006, ha sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile nei suoi confronti "in considerazione di quanto previsto dall´art. 8, comma 2, lett. d), del d.lg. 196/2003", trattandosi, nel caso di specie, di un trattamento effettuato "da soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti (…) al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi, (…)"; rilevato che il ricorso sarebbe inammissibile nei confronti della Banca d´Italia anche con specifico riferimento "all´iscrizione del nominativo della ricorrente nel registro informatico dei protesti", non avendo la Banca d´Italia "competenze specifiche in relazione al funzionamento del suddetto registro informatico"; rilevato che la Banca d´Italia ha altresì eccepito circa l´ammissibilità del ricorso sotto un altro profilo, posto che nel caso di specie non sussisterebbe a suo avviso il pregiudizio imminente ed irreparabile invocato dal ricorrente per giustificare la presentazione in via d´urgenza del ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 18 settembre 2006 con la quale Bipop Carire S.p.A. ha sostenuto di non aver reperito, "al momento dell´invio degli assegni al protesto", copia della denuncia di furto cui la ricorrente fa riferimento e che, soltanto a seguito del colloquio intercorso il 3.8.2006 presso la filiale con il legale rappresentante della società, "quest´ultimo, proprio a seguito dell´esplicitazione di tale circostanza, produceva alla banca, in data 4.8.2006, copia conforme all´originale di tale denuncia"; rilevato che la banca ha sostenuto che la stessa denuncia sporta il 14 novembre 2003 riporta un generico riferimento a "un carnet di assegni rilasciato… dall´istituto di credito "Bipop-Carire", (…), tratti sul conto corrente intestato alla ditta "XW s.r.l. (…)"", senza l´indicazione dei numeri dei singoli assegni e del particolare che "gli assegni stessi fossero tutti provvisti del timbro della società"; rilevato che la banca ha inoltre sostenuto che lo stesso legale rappresentante della ricorrente, "nel novembre del 2004, al momento della chiusura del conto e della revoca della convenzione di assegno, nulla precisava in relazione al carnet di assegni che aveva denunciato un anno prima"; rilevato che la banca ha anche accertato che ben 4 assegni facenti parte del carnet trafugato hanno "potuto circolare durante la vita del conto corrente in questione, posteriormente (…) al momento della denuncia, e ciò senza che il ricorrente abbia al tempo ritenuto di eccepire alcunché in ordine agli stessi", assegni alcuni dei quali sono stati o richiamati o pagati dalla società traente a mani del notaio incaricato del protesto; rilevato, infine, che, ad avviso della banca, nessuna responsabilità può esserle ascritta in ordine al mancato accertamento della firma apocrifa apposta sugli assegni posti all´incasso da ignoti in quanto tale responsabilità potrebbe, se del caso, gravare sulle banche, diverse dalla resistente, che hanno negoziato gli assegni in questione; rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la banca non è in possesso degli originali dei titoli che "sono stati restituiti alle banche negoziatrici e dalle medesime, si presume, ai portatori dei titoli", (copia dei titoli e della documentazione relativa al protesto sono stati comunque forniti alla ricorrente);

VISTA la nota inviata via fax il 9 ottobre 2006 con la quale la ricorrente ha sostenuto che le affermazioni di Bipop Carire S.p.A. circa la consegna della denuncia di furto (che ad avviso di quest´ultima sarebbe avvenuta soltanto il 4 agosto 2006) e circa la generica indicazione degli assegni sarebbero contraddette dalle informazioni fornite dalla Banca d´Italia circa la segnalazione degli assegni in questione al segmento "Pass" dell´archivio C.a.i. quali assegni "smarriti o rubati" effettuata dalla stessa Bipop Carire S.p.A. già in data 19 novembre 2003; rilevato che la ricorrente ha nuovamente rilevato il comportamento negligente della predetta resistente che, omettendo i dovuti controlli, avrebbe effettuato una segnalazione erronea degli assegni al segmento "Capri" quali assegni emessi in difetto di autorizzazione; rilevato che, in relazione alle vicende inerenti gli altri assegni facenti parte del carnet trafugato elencate dalla resistente, la ricorrente ha precisato di aver provveduto al loro pagamento solo dopo aver verificato con la banca che non si trattasse degli assegni rubati e solo dopo attenta verifica della sottoscrizione apposta sugli stessi;

VISTA la nota inviata via fax il 27 ottobre 2006 con la quale la ricorrente ha contestato le considerazioni formulate dalla Banca d´Italia nella memoria inviata il 6 ottobre 2006 e nel corso dell´audizione del 10 ottobre 2006;

VISTA la nota fatta pervenire il 24 novembre 2006 con la quale Bipop Carire S.p.A. ha confermato "la segnalazione degli assegni (…) all´interno del segmento Pass dell´archivio C.a.i. avvenuta il 19 novembre 2003", rimettendosi alle determinazioni che il Garante intenda assumere in merito al ricorso;

RITENUTO che risultano sufficientemente motivate dalla ricorrente le ragioni di urgenza presupposte dall´art. 146 del Codice, le quali legittimavano, nel caso di specie, la presentazione di un ricorso al Garante senza che fosse formulato preventivamente l´interpello preventivo ai sensi dell´art. 8 del Codice nei confronti dei titolari del trattamento;

RITENUTO che il ricorso è ammissibile anche nei confronti della Banca d´Italia in quanto la stessa, ai sensi dell´art. 10-bis della legge n. 386/1990, riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati in questione; rilevato che l´interessato, nei confronti di tali informazioni, ha il diritto non solo di accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell´archivio, ma anche di esercitare gli altri diritti ora previsti dall´art. 7 del Codice, come ribadito nell´art. 11 del d.m. n. 458/2001 recante il regolamento sul funzionamento dell´archivio;

RITENUTO che, in ordine all´iscrizione del nominativo della società ricorrente nel segmento "Capri" dell´archivio C.a.i. e alla conseguente revoca di sistema, il ricorso è fondato e deve essere accolto; rilevato, infatti, che dalla documentazione in atti emerge che gli assegni in questione erano stati segnalati al segmento "Pass" dell´archivio C.a.i. in data 19 novembre 2003 dalla stessa Bipop Carire S.p.A. (segnalazione cui gli enti segnalanti devono procedere "nello stesso giorno in cui ricevono dalla clientela la comunicazione di furto o di smarrimento" ) (art. 9 del Reg. Banca d´Italia 29.1.2002)), come emerge dalle risultanze fornite dalla Banca d´Italia a seguito di interrogazione dell´archivio C.a.i., e come peraltro confermato dalla stessa Bipop Carire S.p.A. nel corso del procedimento; rilevato, pertanto, che la successiva iscrizione dei dati che riguardano la ricorrente nel segmento "Capri" dell´archivio (avvenuta in data 4 e 14 agosto 2006) in relazione agli stessi assegni (già oggetto di segnalazione) e la conseguente revoca di sistema non risultano giustificate, determinando di conseguenza un erroneo trattamento dei dati della società interessata; ritenuto pertanto di dover ordinare ad entrambe le resistenti di attivarsi con immediatezza, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, al fine di cancellare i dati personali che riguardano la ricorrente dal segmento "Capri" dell´archivio C.a.i., dando conferma alla ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il 25 gennaio 2007;

RITENUTO che, in ordine alle richieste formulate dalla ricorrente in ordine all´iscrizione presente nel registro informatico dei protesti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti della Banca d´Italia, non avendo la stessa competenza in ordine al funzionamento di tale archivio; rilevato, invece, in ordine alla posizione di Bipop Carire S.p.A., che alla luce degli elementi emersi nel corso dell´istruttoria, la causale dei protesti relativi ai due assegni in questione risulta inesatta, ferma restando la legittimità dei protesti medesimi; rilevato quindi che tale situazione soggettiva è meritevole di tutela e che pertanto il ricorso deve essere parzialmente accolto e, in luogo della richiesta cancellazione, va ordinato a Bipop Carire S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2 del Codice, quale misura a tutela dei diritti della società interessata, di rettificare, entro il 25 gennaio 2007, la causale dei protesti iscritti nel registro informatico dei protesti in relazione ai due assegni in questione, dando conferma alla ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico della sola Bipop Carire S.p.A., soggetto che era tenuto a verificare la liceità, l´esattezza e la completezza dell´iscrizione dei dati personali della ricorrente nell´archivio C.a.i. e nel registro informatico dei protesti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso relativamente ai dati personali della società ricorrente inseriti nell´archivio C.a.i. e ordina alle resistenti di attivarsi con immediatezza, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, al fine di cancellare i dati personali che riguardano la ricorrente conservati nel segmento "Capri" dell´archivio C.a.i., dando conferma alla ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il 25 gennaio 2007;

b) accoglie parzialmente il ricorso in ordine all´iscrizione dei protesti dei due assegni in questione al registro informatico dei protesti e ordina a Bipop Carire S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2 del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessata, di rettificare entro il 25 gennaio 2007 la causale dei medesimi protesti, dando conferma alla ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

c) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Banca d´Italia in relazione al trattamento dei dati che riguardano la ricorrente conservati nel registro informatico dei protesti;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti interamente a carico della sola Bipop Carire S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli