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Partiti politici

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI > Dati sensibili > Dati idonei a rivelare opinioni politiche > Partiti politici

L´iscrizione ad un partito politico costituisce di per sé un dato sensibile, con conseguente necessità, per il titolare del trattamento, di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e, per l´interessato, di prestare espresso consenso scritto al trattamento dei dati personali.

  • Garante 8 gennaio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 22 [doc. web n. 39264]


Affinché il trattamento dei dati sensibili dei dipendenti e degli associati possa ritenersi lecito, è sufficiente che un partito politico osservi - anche a livello di articolazioni territoriali - le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale; resta ferma, in ogni caso, la necessità che gli iscritti al partito prestino, anche sulla base di una formula concisa e collegata alle finalità statutarie, un consenso scritto al trattamento, che, salva diversa scelta degli interessati, deve ritenersi esteso anche alla pubblicazione del nominativo negli elenchi dei sostenitori o dei dipendenti, divulgabili anche via Internet.

  • Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 12 [doc. web n. 39760]


I partiti politici possono trattare dati personali relativi agli iscritti (che hanno natura sensibile ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996) solo in presenza del consenso scritto degli interessati e dell´autorizzazione del Garante (rilasciata attraverso l´apposita autorizzazione generale). Il consenso deve essere manifestato anche dai sostenitori o dai simpatizzanti non iscritti al partito.

  • Garante 15 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 58 [doc. web n. 42324]