g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 giugno 2011 [1832515]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1832515]

Provvedimento del 30 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 261 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 22 marzo 2011 da XY, rappresentato e difeso dall´ avv. Maurizio Parlato, nei confronti di Unicredit S.p.A. e Unicredit Credit Management Bank S.p.A., con il quale il ricorrente, ribadendo le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto di conoscere l´origine, nonché di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione contabile relativa ad un rapporto di mutuo acceso per l´acquisto di un immobile in data 30.07.1997 con la Banca di Roma S.p.A., ora Unicredit S.p.A.; il ricorrente ha, inoltre, chiesto la cancellazione dei predetti dati il cui trattamento sarebbe illecito in quanto carente dell´autorizzazione dell´interessato "a trasferire i propri dati alla (…) Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (…)" e sarebbe stato accompagnato dalla divulgazione della "situazione debitoria" tramite comunicazioni inviate per corrispondenza e a mezzo telefono ai familiari; il ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 12 maggio 2011 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate rispettivamente 27 aprile 2011 e 17 maggio 2011 con le quali Unicredit Credit Management Bank S.p.A., nel comunicare una serie di informazioni del ricorrente dalla medesima posseduti, ha dichiarato: a) che trattandosi di fatti riferiti a periodo antecedente al conferimento in gestione della pratica alla predetta banca "provvederà direttamente Unicredit S.p.A. (…)" a riscontrare la richiesta di comunicazione in forma intellegibile dei dati relativi alla vicenda contrattuale in questione; b) di aver "con missiva datata 1° settembre 2010 (…) già ampiamente precisato a parte istante che la titolarità del credito in esame è passata dall´originaria Banca di Roma all´odierna Unicredit S.p.A., per via delle operazioni societarie succedutesi nel corso degli anni (…)" di cui ha fornito un dettagliato riepilogo; c) di aver anche precisato all´interessato "l´intervenuta acquisizione del mandato al recupero del credito vantato dalla Unicredit S.p.A."; d) di non poter aderire positivamente alla richiesta di cancellazione dei dati in quanto necessari per il recupero del credito vantato da Unicredit S.p.A., specificando altresì l´origine delle diverse informazioni; e) che il trattamento per le finalità di recupero del credito non necessita del consenso dell´interessato in coerenza con il disposto dell´art. 24, comma 1, lett. b), del Codice;

VISTA la nota datata 28 aprile 2011 con cui Unicredit S.p.A., nel fornire le richieste informazioni contabili sul finanziamento in questione, ha confermato che "a seguito di andamento irregolare, la posizione è stata passata ad incagli e la relativa gestione assegnata a Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (…), società di recupero crediti appartenente al Gruppo Unicredit (…)" ed ha precisato di aver reso "tempo per tempo (…) all´interessato l´informativa ai sensi dell´art. 13 del dlg. n. 196/2003 (….)" di cui ha fornito copia;

VISTA la nota inviata via fax il 2 maggio 2011 con la quale il ricorrente ha lamentato la parzialità dei riscontri ricevuti, non essendo stato tra l´altro "ancora messo in condizione di conoscere la tipologia e la quantità di documenti in possesso delle controparti";

VISTA la nota anticipata via email il 23 maggio 2011 (e la relativa documentazione allegata) con la quale Unicredit S.p.A. ha fornito, tra l´altro, al ricorrente "un prospetto riepilogativo contenente la specifica del mutuo n. (….) e ulteriori chiarimenti in merito al trattamento dei dati", oltre "all´elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati (…)";

VISTE la note inviate via fax rispettivamente il 24 maggio 2011 e il 15 giugno 2011 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie osservazioni anche in riferimento alle iniziative di recupero del credito intraprese da Unicredit Credit Management Bank S.p.A.;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati e alla richiesta di conoscerne l´origine, avendo le resistenti fornito un sufficiente riscontro all´interessato nel corso del procedimento;

RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei dati personali in questione dagli archivi delle società resistenti deve essere dichiarata infondata, essendo lecito il trattamento dei dati medesimi per le suddette finalità di recupero del credito;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della parziale infondatezza delle richieste del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso in relazione alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente relativi al citato finanziamento;

b) dichiara non luogo a provvedere in relazione alle restanti richieste;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli