g-docweb-display Portlet

Proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni di cui al Provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011 in materia di circolazione delle informazioni bancarie - 22 maggio 2014 [3192807]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3192807]

Proroga del termine per l´adempimento delle prescrizioni di cui al Provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011 in materia di circolazione delle informazioni bancarie - 22 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 257 del 22 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento n. 192 adottato dal Garante in data 12 maggio 2011, recante "Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011 e sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1813953; di seguito, provvedimento n. 192/2011);

VISTO il provvedimento n. 357 adottato dal Garante in data 18 luglio 2013, recante "Chiarimenti in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema di circolazione delle informazioni riferite a clienti all´interno dei gruppi bancari e ´tracciabilità´ delle operazioni bancarie; proroga del termine per completare l´attuazione delle misure originariamente prescritte" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell´8 agosto 2013, doc. web n. 2573636; di seguito, provvedimento n. 357/2013);

VISTE le prescrizioni impartite con il provvedimento n. 192/2011 in relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuato dalle banche "al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dai personali ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in ordine ai temi della «circolazione» delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario e della «tracciabilità» delle operazioni bancarie effettuate dai dipendenti di istituti di credito";

VISTA la proroga al 3 giugno 2014 del termine per adempiere alle prescrizioni impartite con il menzionato provvedimento n. 192/2011, disposta con il provvedimento n. 357/2013;

VISTA la nota dell´Associazione Bancaria Italiana (di seguito, ABI) del 28 aprile 2014 con la quale si chiede di prorogare "almeno al 30 settembre 2014" il termine sopra riportato per i motivi di seguito indicati:

a. "i sistemi informativi degli Associati sono già stati adeguati allo scopo di adempiere alle prescrizioni contenute nel Provvedimento [n. 192/2011]";

b. tali sistemi "non potrebbero essere resi operativi senza il preventivo rispetto del[l´] art. 4 della l. n. 300 del 1970 che, come ben noto, è norma penalmente sanzionata";

c. in data 15 aprile 2014 l´ABI  e le rappresentanze dei dipendenti del settore del credito hanno sottoscritto un "Accordo quadro nazionale sull´applicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011, n. 192", contenente "regole comuni da applicare presso tutte le aziende del settore, considerata la necessaria uniformità e il carattere eccezionale degli adempimenti connessi all´attuazione del Provvedimento in oggetto";

d. "sebbene l´ABI e i sindacati si siano impegnati a favorire l´attuazione del Provvedimento entro il 3 giugno 2014 […] si segnala che la realizzazione di tale obiettivo presenta indubbie complessità, considerato che sono 317.000 i lavoratori bancari al 31 dicembre 2013 dipendenti da 440 Associati ad ABI conferenti mandato di rappresentanza sindacale";

e. "per l´ipotesi in cui gli accordi siano raggiunti a livello di Gruppo [si rappresenta che] i Gruppi bancari sono 59; per l´eventualità invece che le intese vengano raggiunte aziendalmente con gli organi di coordinamento, è utile ricordare che il relativo numero è stimabile in diverse centinaia";

f. "nella denegata ipotesi in cui non si dovessero raggiungere degli accordi, la legge prevede che le aziende richiedano la specifica autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro";

g. la richiesta di proroga rivolta all´Autorità dipende, pertanto, dalla "molteplicità dei soggetti coinvolti nell´operazione ed il rilevante numero di accordi che dovranno essere realizzati in un breve periodo";

CONSIDERATO che il differimento viene richiesto essenzialmente per il perfezionamento delle misure prescritte anche in relazione alla disciplina di settore in materia di controllo a distanza dei dipendenti;

CONSIDERATA l´effettiva complessità dell´attività legata al completamento della procedura prevista dall´art. 4 della l. n. 300 del 1970 in ragione dell´elevato numero di soggetti coinvolti e della delicatezza dei temi posti;

RITENUTO congruo, in tale prospettiva, fissare il termine di proroga al 30 settembre 2014 per il completamento dell´attuazione delle prescrizioni indicate con provvedimento n. 192/2011;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, a parziale modifica del provvedimento n. 357/2013, dispone di prorogare al 30 settembre 2014 il termine precedentemente fissato al fine di consentire l´attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 192/2011.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia