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Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa - 5 aprile 2012 [1885765]

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[doc. web n. 1885765]

Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall´informativa - 5 aprile 2012
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012)

Registro dei provvedimenti
n. 134 del 5 aprile 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il 6 e 7 maggio 2012 si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio che si terranno il 20 e il 21 maggio 2012;

CONSIDERATO che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l´impiego di dati personali per l´inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all´identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 2 del Codice;

VISTO l´art. 130, commi 3-bis e ss., del Codice – come modificato dall´art. 20-bis, comma 1, lett. a e b, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166) e dall´art. 6, comma 2, lett. a, n. 6, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106) – che consente il trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l´iscrizione nel "Registro pubblico delle opposizioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2010 con cui è stato emanato il "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all´utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali";

CONSIDERATO che, a seguito delle predette modifiche all´art. 130 del Codice e all´istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata introdotta una deroga al principio generale dell´obbligo di acquisizione preventiva del consenso libero, specifico e informato degli interessati, che opera solo per i trattamenti dei dati realizzati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

CONSIDERATO che tale deroga non vale per i trattamenti di dati personali effettuati per l´inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle menzionate consultazioni elettorali, per i quali resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;

CONSIDERATO altresì che il consenso dell´interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l´uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall´art. 130, commi 1 e 2, del Codice;

CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l´interessato, quest´ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

VISTO che, se i dati non sono invece raccolti presso l´interessato, la predetta informativa è resa all´interessato all´atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di dichiarare se l´adempimento all´obbligo di rendere l´informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c, del Codice);

VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;

RITENUTO, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. B) del punto 4, nella parte in cui si prevede l´utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dall´apposito simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell´allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381);

RITENUTO che, alla luce delle predette modifiche all´art. 130 del Codice e all´istituzione del registro pubblico delle opposizioni, sia superata la previsione relativa all´indicazione del predetto simbolo grafico, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011 (in www.garanteprivacy.it, rispettivamente, doc. web n. 1784528 e doc. web n. 1794638);

CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, con il provvedimento del 2005 su richiamato, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall´obbligo di fornire previamente l´informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

CONSIDERATA la necessità di esonerare in via temporanea dall´obbligo di informativa di cui all´art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;

RITENUTO che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell´obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall´obbligo di rendere l´informativa, sino alla data del 30 settembre 2012, solo nelle ipotesi in cui:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

II) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un´idonea informativa anche sintetica;

RITENUTO che, decorsa la data del 30 settembre 2012, partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall´art. 13 del Codice;

RITENUTO che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2012 nei modi previsti dall´art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

RILEVATO che l´interessato può esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c, del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4, nella parte in cui si prevede l´utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dal simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell´allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004, in quanto tale previsione risulta superata dalle citate modifiche all´art. 130 del Codice e dall´istituzione del registro pubblico delle opposizioni, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011;

2) ai sensi dell´art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:

a) possono prescindere dal rendere l´informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2012, solo se:

I) i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

II) il materiale propagandistico è di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rende possibile inserire un´idonea informativa anche sintetica;

b) possono continuare, decorsa la data del 30 settembre 2012, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall´art. 13 del Codice;

c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2012 nei modi previsti dall´art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati.

3) ai sensi dell´art. 143, comma 2, del Codice dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1885765
Data
05/04/12

Argomenti


Tipologie

Esonero informativa