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Accesso ai documenti amministrativi - Accesso agli atti delle amministrazioni locali - 10 giugno 1998 [39348]

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[doc. web. n. 39348]

Accesso ai documenti amministrativi - Accesso agli atti delle amministrazioni locali - 10 giugno 1998

Il Garante in questa pronuncia ricorda che la legge n. 675 non pone problemi all´accesso da parte dei consiglieri comunali per ottenere informazioni utili all´espletamento del proprio mandato (art. 31.5 l. 142/90), anche quando l´accesso sia esercitato nei confronti di un azienda speciale di servizi pubblici.

Roma, 10 giugno 1998
A.S.P.
Azienda Servizi Pubblici

OGGETTO: Comunicazione di dati personali ai consiglieri comunali

L´A.S.P., Azienda servizi pubblici avente sede in Brondolo di Chioggia (Ve), ha chiesto di conoscere se è possibile comunicare i nominativi dei dipendenti preposti alle proprie sedi territoriali ad un consigliere comunale che ne ha fatto richiesta.

Giova premettere che le aziende speciali, enti strumentali dell´ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale (art. 23 legge 8 giugno 1990, n. 142), hanno, secondo la giurisprudenza, natura di enti pubblici economici (Cass. Sez. Un. n. 5085 del 6 giugno 1997; Corte Conti - sez. giur. Reg. Sic., n. 30 del 20 febbraio 1996).

La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme in materia di protezione dei dati personali, prevede un regime particolare per i soggetti pubblici ma regola in maniera diversa il trattamento dei dati da parte degli enti pubblici economici, i quali sono assoggettati al regime "ordinario" previsto per i soggetti privati che trattano dati personali.

Di conseguenza, la natura di ente pubblico economico dell´A.S.P. non consente di applicare la diversa disciplina prevista dalla legge n. 675/1996 per il trattamento da parte dei soggetti pubblici.

Ciò premesso, si osserva che i privati e gli enti pubblici economici ai quali perviene una richiesta di dati devono osservare, al momento della comunicazione, le disposizioni dell´articolo 20 della legge n. 675/1996. Tale norma disciplina infatti la comunicazione dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e prevede che debba essere richiesto il consenso degli interessati a meno che si verta in una delle altre ipotesi equipollenti al consenso, indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

In particolare, va segnalato che l´articolo 20, comma 1, lettera c) esime i soggetti privati e gli enti pubblici economici dall´obbligo di richiedere il consenso dell´interessato nel caso in cui il trattamento (nel caso di specie, la comunicazione) sia effettuato per adempiere ad una disposizione contenuta in una legge, in una norma comunitaria o in un regolamento.

Nel caso fatto presente dalla A.S.P., occorre rilevare che la legge n. 142/1990, all´articolo 31, comma 5, dispone espressamente che "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all´espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nonostante la qualità di ente pubblico economico, l´A.S.P. va ritenuta comunque un ente strumentale del comune per la gestione di servizi pubblici (ai sensi dell´art. 23, comma 6, della legge n. 142/1990, infatti, "l´ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.").

Pertanto, la comunicazione dei dati richiesti dal consigliere comunale si configura, nel caso di specie, come un obbligo per l´A.S.P., e ciò alla luce della citata disposizione che conferisce al consigliere stesso un generale diritto di accesso ai dati contenuti negli archivi del comune, della provincia e delle loro aziende ed enti dipendenti. L´Azienda municipale non è pertanto tenuta ad acquisire il consenso degli interessati.

Resta peraltro ferma la necessità che i dati siano acquisiti ed utilizzati dal consigliere comunale sul presupposto della loro utilità ai fini dell´effettivo espletamento del mandato, rispettando, comunque, eventuali ipotesi di segreto d´ufficio nei casi espressamente indicati dalle leggi. E´ necessario, altresì, che i soggetti che permettono l´accesso ai dati (nel caso di specie, l´A.S.P.) o che li utilizzano (il consigliere comunale) rispettino il principio di pertinenza stabilito dall´articolo 9 della legge n. 675/1996 in relazione alle notizie ed alle informazioni acquisite.

In proposito, si allega copia del parere espresso di recente da questa Autorità sul diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE