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Provvedimento del 9 luglio 2020 [9446627]

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[doc. web n. 9446627]

Provvedimento del 9 luglio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 137 del 9 luglio 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno perso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la prof.ssa Licia Califano e la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, al Garante in data 13 settembre 2019 dal sig. XX nei confronti dell’XX, con cui l’interessato ha lamentato una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione sulla pagina Facebook della predetta Associazione di due fotografie che ritraggono il reclamante, comandante della polizia locale di Palazzolo ed Erbusco, durante l’evento “Iseo Di Pinta”;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare:

lamentato che, benché gli scatti fotografici siano stati effettuati durante una manifestazione in area pubblica e ritraggano una persona in divisa che riveste un ruolo pubblico, la loro diffusione su Facebook ha avuto una finalità denigratoria, finalizzata a strumentalizzazione politica;

evidenziato che la loro pubblicazione, che ha suscitato commenti ironici e allusivi, è avvenuta senza alcuna autorizzazione;

chiesto, con riferimento alle foto di cui sopra, di ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste di cui all’art. 17 del Regolamento;

VISTA la nota del 14 ottobre 2019 con la quale questa Autorità ha chiesto all’XX di fornire riscontro alle richieste del reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse, nota reiterata ai sensi dell’art. 157 del Codice in data 2 marzo 2020 a causa del mancato riscontro;

VISTA la nota del 15 aprile 2020 con cui l’XX, in persona del suo legale rappresentante, ha dichiarato che le foto pubblicate nel post si inseriscono nell’ambito di una serie di critiche rivolte all’amministrazione comunale di Palazzolo e alla sua gestione della polizia locale, ritraendo il comandante della polizia locale di Palazzolo sull’Oglio mentre prestava servizio in divisa durante un evento ludico di portata provinciale “Iseo Di Pinta”, svoltosi la sera del 1° giugno 2019, a Iseo, vicino alla sua abitazione, ma al di fuori del territorio di sua competenza, sottolineando come invece a Palazzolo, la mattina successiva, a un evento di portata regionale, “Targa di Palazzolo”, non vi fosse alcun agente di polizia locale in servizio;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTA la normativa applicabile al caso di specie e, in particolare:

- l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, che enuncia il principio generale di liceità e correttezza del trattamento dei dati;

- l’art. 137, comma 3, del Codice, in base al quale:

• il giornalista – al pari di questi chiunque proceda alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero – può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico»;

• «possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico»;

- l’art. 6. comma 2 delle Regole deontologiche, ai sensi del quale “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”;   

CONSIDERATO che l’art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sulla protezione del diritto d’autore) prevede che non occorra il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico;

CONSIDERATO che:

nel caso in esame risulta sussistente l’interesse pubblico, in quanto nelle foto viene ritratto il reclamante, in divisa e nel corso di una manifestazione pubblica, in ragione del ruolo pubblico ricoperto, al fine di comprovare una critica nei confronti dell’amministrazione comunale in merito alla gestione della polizia locale;

- le foto non risultano lesive della dignità o della riservatezza persona, limitandosi a ritrarre il reclamante, in divisa e a fianco di un collega, in orari diversi, mentre cammina nel corso della manifestazione;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione di cui all’art. 17 del Regolamento relativamente ai dati personali del reclamante dalla pagina Facebook in questione in questione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo infondato per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia