Cartelle cliniche
FAQ in materia di accesso ai dati della cartella clinica ai sensi del RGPD
1. Cosa si ottiene presentando istanza di accesso alla propria cartella clinica ai sensi dell’art. 15 del RGPD: copia dei dati personali o copia della documentazione?
L’interessato può accedere, ai sensi dell’art. 15 del RGPD, alla propria cartella clinica (o alla cartella clinica del defunto, ai sensi dell’art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) ottenendo copia dei dati personali oggetto di trattamento (art. 15, par. 3 del RGPD).
Nei casi in cui sia necessario garantire l’esattezza, la completezza e l’intelligibilità delle informazioni richieste il titolare fornisce all’interessato copia integrale dei documenti contenenti tali dati (sentenza CGUE 307-22 del 26 ottobre 2023).
2. Con la richiesta di accesso alla cartella clinica, presentata ai sensi dell’art. 15 del RGPD, l’interessato può pretendere di ottenere a titolo gratuito copia di tutta la documentazione contenuta in tale cartella?
No. Come evidenziato nella faq precedente, con la richiesta di accesso alla cartella clinica ai sensi del sopracitato art. 15 viene fornita a titolo gratuito copia dei dati personali e non necessariamente dei documenti contenuti in tale cartella.
La prima copia di tali dati viene fornita gratuitamente (art. 12, par. 5 e art. 15, par. 3, del RGPD).
3. Chi valuta la necessità di fornire copia integrale dei documenti contenuti nella cartella clinica a fronte di una richiesta di accesso ai dati di cui all’art. 15 del RGPD?
Il titolare del trattamento. Nel fornire copia dei dati personali in risposta a una domanda di accesso presentata ai sensi dell’art. 15 del RGPD, il titolare valuta se occorre fornire copia integrale o meno di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica per garantire all’interessato di verificare l’esattezza, la completezza, nonché l’intelligibilità dei dati richiesti (cfr. in tal senso il documento del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) “Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso” - versione 2.1 del 28 marzo 2023 - punto 152, rintracciabili all’indirizzo web: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-04/edpb_guidelines_202201_data_subject_rights_access_v2_it.pdf).
4. A fronte di una generica istanza di accesso alla cartella clinica, non presentata formalmente ai sensi dell’art. 15 del RGPD, come deve comportarsi il titolare del trattamento?
Le Linee guida, sopracitate, fanno presente che il Regolamento non prevede requisiti formali per la presentazione di richieste di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del RGPD e consigliano ai titolari una certa indulgenza nei confronti dei richiedenti, spesso non a conoscenza delle complesse disposizioni del RGPD.
In caso di dubbi, si raccomanda al titolare del trattamento di chiedere all’interessato che presenta la richiesta di accesso di specificare l’oggetto della richiesta stessa (cfr. Linee guida sopracitate, punto n. 50).
DOCUMENTI DI INTERESSE
- Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 ottobre 2023
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) - FT / DW (Causa C-307/22, FT (Copia della cartella medica))
[Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 12, 15 e 23 – Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Diritto di ottenere gratuitamente una prima copia di tali dati - Trattamento di dati di un paziente da parte del suo medico - Cartella medica - Motivi della richiesta di accesso – Utilizzo dei dati al fine di far valere la responsabilità del professionista sanitario – Nozione di «copia»] (C/2023/1109)
- Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso
versione 2.1 del 28 marzo 2023

