Provvedimento del 13 marzo 2025 [10132518]
Provvedimento del 13 marzo 2025 [10132518]
[doc. web n. 10132518]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 161 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo regolarizzato in data 28 marzo 2024 con il quale il signor XX ha chiesto di ordinare a Google LLC (di seguito anche “titolare” o “Google”) la deindicizzazione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo e al termine “poliziotto” di 13 URL collegati ad articoli giornalistici riguardanti una vicenda giudiziaria che lo ha visto imputato per i reati di atti persecutori (art. 612-bis, c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.) compiuti nel 2017 a danno di un privato cittadino; l’interessato ha ottenuto in appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di XX in data 13 luglio 2018, l’assoluzione per il primo capo di imputazione (atti persecutori) “perché il fatto non sussiste” e la rideterminazione della pena in relazione ai reati residui (danneggiamento e diffamazione) “in anni 1 mesi 5 di reclusione” con “sospensione condizionale della pena” (sentenza della Corte di Appello di XX del 10 gennaio 2020);
VISTA la nota del 6 febbraio 2024 con la quale Google ha opposto diniego alla richiesta di deindicizzazione dei sopra citati URL formulata dall’interessato in sede di interpello preventivo, ritenendo sussistente l’interesse pubblico alla notizia;
CONSIDERATO che il reclamante ha lamentato il pregiudizio causato dalla perdurante disponibilità in rete dei contenuti editoriali di cui ai menzionati URL, evidenziando la mancanza di un interesse attuale alla conoscibilità delle notizie indicizzate, non aggiornate e riportanti – a suo dire - informazioni parziali, limitate alle fasi iniziali del procedimento di primo grado “e addirittura […] alle indagini preliminari”;
CONSIDERATO, altresì, che il reclamante ha sottolineato il lungo decorso del tempo dall’accadimento dei fatti narrati, nonché di prestare servizio in una città diversa dal luogo in cui gli stessi fatti si sono verificati;
VISTA la nota del 17 aprile 2024 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la nota del 7 maggio 2024 con la quale Google ha comunicato di aver deindicizzato 11 URL oggetto di reclamo, rinvenibili in associazione al nominativo del reclamante, confermando, al contempo, di non voler prendere provvedimenti rispetto ai restanti 2 URL per i seguenti motivi:
- in primo luogo, tali URL rinviano al medesimo contenuto editoriale che risulta pubblicato sulla testata giornalistica “XX” (https://...) e ripreso su una pagina di un social network (https://...). Il contenuto in questione “[…] risulta aggiornato agli esiti delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il reclamante e, peraltro, di recente pubblicazione”;
- inoltre, si deve tener conto del ruolo pubblico rivestito dal reclamante, “il quale sembra svolgere ancora la professione di agente di polizia, come da lui stesso dichiarato nel reclamo”, e che giustificherebbe “la permanenza degli URLs in parola tra i risultati restituiti da Google Search a fronte di ricerche effettuate per il nome del Sig. XX”;
VISTA la nota del 15 gennaio 2025 con la quale il reclamante ha rappresentato di non aver ricevuto da Google la comunicazione del 7 maggio 2024, contrariamente a quanto invece assicurato da tale titolare;
VISTA la nota del 24 gennaio 2025 con la quale l’Autorità ha trasmesso il citato riscontro al reclamante che, in pari data, ha fatto pervenire proprie osservazioni in replica, ritenendosi soddisfatto della deindicizzazione degli 11 URL operata da Google e rinnovando la richiesta di rimozione in relazione al restante URL (di cui al link https://...), rispetto al quale non sono stati presi provvedimenti;
VISTA la comunicazione del 27 gennaio 2025 recante le ragioni espresse dal reclamante per ottenere la deindicizzazione del restante URL, riferite non soltanto al decorso del tempo dalla vicenda giudiziaria che lo ha riguardato (definita con sentenza di primo grado nel 2018, poi riformata in appello nel 2020) ma anche al pregiudizio all’immagine subìto dal medesimo per la diffusione in rete della relativa notizia, soprattutto alla luce dei nuovi incarichi professionali ricevuti dall’interessato stesso;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
- nei confronti di Google trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;
- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google, avente sede negli Stati Uniti;
- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tener conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 - Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” del 26 novembre 2014, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
CONSIDERATO in particolare che, in base alle richiamate Linee Guida del 2014, le richieste di deindicizzazione trovano un limite al relativo esercizio se “provenienti da interessati che svolgono un ruolo nella vita pubblica” (cfr. punto 2);
RITENUTO che:
- la condotta contestata all’interessato è stata oggetto di un procedimento penale definito in tempi relativamente recenti con sentenza di secondo grado nel 2020 che, in assenza di evidenze e da una preliminare verifica compiuta dall’Ufficio mediante il portale https://www.cortedicassazione.it, non parrebbe aver avuto ulteriori seguiti giudiziari in Cassazione;
- il restante URL lamentato rinvia ad un articolo che, nell’esposizione dei fatti, fornisce una rappresentazione aderente alla realtà processuale che ha interessato il reclamante, non rinvenendosi alcuna distorsione dell’immagine dello stesso; tant’è che il contenuto editoriale oggetto di doglianza risulta pubblicato nello stesso giorno della pronuncia della Corte d’appello, dandone immediata notizia (in data 10 gennaio 2020);
- la notizia riportata nell’articolo lamentato assume rilievo in ragione del ruolo professionale svolto dall’interessato. Al riguardo, le richiamate Linee Guida del 2014, ai punti 2 e 5, riconoscono la possibilità di cercare informazioni relative a soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica, potendosi annoverare tra questi anche gli appartenenti ad un Corpo di Polizia; nel caso di specie, infatti, il reclamante ricopre attualmente l’incarico di agente di polizia; ne consegue, dunque, che la notizia in parola riveste rilevanza pubblica, riferendosi a condotte professionali o pubbliche improprie, tali da giustificare la relativa permanenza in rete, come previsto dal punto 2 delle citate Linee Guida del 2014;
- la perdurante indicizzazione dell’articolo, riportante – come rappresentato - una narrazione adeguatamente aggiornata della vicenda, appare, pertanto, giustificata dall’attuale interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, stante, peraltro, il ruolo di Presidente dell’XX recentemente assunto dal reclamante (https://...);
PRESO ATTO della deindicizzazione operata da Google in relazione agli 11 URL indicati nel reclamo in parola, non sussistono gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover valutare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione del restante URL;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:
a) prende atto della deindicizzazione operata da Google in relazione agli 11 URL indicati nel reclamo in parola e ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’adozione di ulteriori provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;
b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione del restante URL per le ragioni di cui in motivazione.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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