Provvedimento del 10 luglio 2025 [10171751]
Provvedimento del 10 luglio 2025 [10171751]
[doc. web n. 10171751]
Provvedimento del 10 luglio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 393 del 10 luglio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante per la protezione dei dati personali in data 30 aprile 2024, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dai sigg. XX, XX, XX, XX, XX e XX, rappresentati e difesi dall’avv. XX, nei confronti di Google LLC e del blog "XX", con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione ai loro nomi e cognomi dei seguenti URL, i quali rimandano ad articoli che descrivono presunte attività illecite e relazioni influenti attribuite al sig. XX, imprenditore XX attivo soprattutto nel settore sanitario, e ad alcuni suoi familiari, dipingendo un quadro di presunte condotte penalmente rilevanti nel contesto professionale e personale degli interessati:
1) https://...
2) https://...
3) https://...
4) https://...
5) https://...
6) https://...
CONSIDERATO che nel reclamo è stato precisato che:
- gli articoli in questione diffondono informazioni riservate riguardanti la famiglia XX, quali dettagli su redditi, proprietà immobiliari e indirizzi di residenza, senza il consenso degli interessati;
- tali informazioni sono state pubblicate dal sig. XX attraverso il blog "XX";
- il sig. XX è stato radiato dall’Albo dei Giornalisti della Lombardia con provvedimento del 26 marzo 2024, emesso dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, a seguito di reiterate violazioni delle norme deontologiche, tra cui la diffusione di contenuti lesivi dei diritti altrui e la mancanza di rispetto dei principi di verità sostanziale dei fatti e di continenza espressiva;
- in quanto non più iscritto all'Albo dei Giornalisti, al sig. XX non si applicano le deroghe previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali per l’esercizio della professione giornalistica;
- i dati personali sono stati trattati e diffusi per finalità presumibilmente diffamatorie, senza il consenso degli interessati e in assenza di un comprovato interesse pubblico, violando così i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali;
- la pubblicazione di tali informazioni espone la famiglia XX a potenziali rischi per la sicurezza personale, soprattutto considerando il contesto territoriale della XX, caratterizzato dalla presenza di fenomeni di criminalità organizzata.
VISTA la nota del 19 giugno 2024, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google e al titolare del Blog XX, in qualità di titolari del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta dei reclamanti e di far conoscere se avessero intenzione di adeguarsi ad essa;
VISTA, la nota del 2 luglio 2024 con la quale Google ha rappresentato:
- relativamente all’Url n. 1, di stare procedendo a bloccare l’Url in esame dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per la query correlata ai nomi XX, XX, XX e XX; tuttavia, ha dichiarato di non poter accogliere la richiesta di rimozione dai risultati di ricerca associati ai nomi di XX e XX, ritenendo che l’articolo in questione contenga informazioni su presunte condotte penalmente rilevanti legate all'attività professionale dei suddetti. In particolare, XX è menzionato per un presunto coinvolgimento in un'inchiesta relativa a irregolarità nell'assegnazione e gestione di gare d'appalto per la copertura assicurativa delle strutture sanitarie pubbliche della XX, mentre XX è citata come socia unica e legale rappresentante di una società assicurativa con un patrimonio netto significativo e per presunte discrepanze nelle dichiarazioni fiscali. Google ha quindi ritenuto che, considerato il ruolo pubblico e professionale di entrambi, sussista un interesse pubblico prevalente alla reperibilità di tali informazioni;
- relativamente agli Url nn. 2 e 3, di stare procedendo a bloccare gli Url in esame dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per la query correlata ai nomi XX, XX, XX e XX; tuttavia, la società ha dichiarato di non poter accogliere la richiesta di rimozione dai risultati di ricerca associati al nome di XX, ritenendo che gli articoli in questione contengano informazioni su presunte attività illecite nel settore sanitario e su presunti legami con ambienti massonici e mafiosi, riferiti all'attività professionale del suddetto. Google ha quindi ritenuto che, considerato il ruolo pubblico e professionale di XX, sussista un interesse pubblico prevalente alla reperibilità di tali informazioni;
- relativamente agli Url nn. 4, 5 e 6, di stare procedendo a bloccare gli Url in esame dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per la query correlata ai nomi di tutti i reclamanti;
CONSIDERATO che non è stato possibile notificare formalmente la richiesta di informazioni al sig. XX, titolare del blog "XX", in quanto la raccomandata inviata all'indirizzo della redazione, sito in XX, è risultata non consegnabile ed è stata restituita al mittente con la dicitura "indirizzo sconosciuto". Sebbene sul sito ufficiale del blog "XX" siano indicati recapiti quali l'indirizzo email e il numero di telefono XX, ogni tentativo di contatto attraverso tali canali è risultato infruttuoso, essendo rimasto privo di alcun riscontro, e pertanto si avvierà un procedimento autonomo nei confronti del summenzionato titolare del trattamento;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO che:
- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;
- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;
PRESO ATTO, con riguardo all’URL n. 1 sopra riportato, che, conformemente a quanto affermato nella memoria di risposta di Google, la predetta società ha bloccato l’Url in esame dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate ai nomi di XX, XX, XX e XX e ritenuto pertanto che, relativamente ad essi, non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;
PRESO ATTO con riguardo agli URL nn. 2 e 3 sopra riportati che, conformemente a quanto affermato nella memoria di risposta di Google, la predetta società ha bloccato gli Url in esame dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate ai nomi di XX, XX, XX e XX e ritenuto pertanto che, relativamente ad essi, non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;
PRESO ATTO con riguardo agli URL nn. 4, 5 e 6 sopra riportati che, conformemente a quanto affermato nella memoria di risposta di Google, la predetta società ha bloccato gli Url in esame dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate ai nomi di tutti i reclamanti, e ritenuto pertanto che, relativamente ad essi, non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;
CONSIDERATO che in merito all’istanza di rimozione dell’URL n. 1, reperibile in associazione al nome XX e XX, e degli Url nn. 2 e 3, reperibili in associazione al nome XX, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida del WP29 adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, Causa C-131/12 (di seguito “Linee Guida 2014”, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019, adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
RILEVATO che:
- gli URL sopra indicati rimandano ad articoli che descrivono presunte attività illecite e relazioni influenti attribuite al sig. XX e alla sig.ra XX, dipingendo un quadro di presunte condotte penalmente rilevanti nel contesto professionale e personale degli interessati. In particolare, gli articoli contengono affermazioni riguardanti un presunto "impero intoccabile" costruito da XX nella regione XX, che consisterebbe in un sistema consolidato di corruzione nella sanità XX e in una rete di protezione istituzionale volta a favorire determinati gruppi di potere, senza peraltro fornire nessuna evidenza alla base di tali affermazioni;
- gli articoli in questione contengono altresì illazioni sulla vita privata di XX, inclusi dettagli non pertinenti alla sua attività professionale, come informazioni su proprietà immobiliari, relazioni familiari e presunte frequentazioni, che non risultano di pubblico interesse e ledono la sua sfera privata;
CONSIDERATO CHE:
- XX è stato oggetto di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere, emessa, in data 12 settembre 2024, dal Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 425 del Codice di procedura penale: la permanenza online di articoli che associano XX a presunte attività illecite risulta pertanto lesiva della sua reputazione e della sua privacy;
- le informazioni contestate sono reperibili esclusivamente all'interno del blog "XX" e non risultano pubblicate da altre fonti giornalistiche o media riconosciuti: questa circostanza conferma che le vicende riferite su tale blog non sono state oggetto di un ampio interesse pubblico o di una copertura mediatica significativa, essendo evidentemente state ritenute o prive di fondamento o comunque di interesse pubblico assai limitato.
RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in merito all’istanza di rimozione dell’URL n. 1 reperibile in associazione ai nomi di XX e XX e degli Url nn. 2 e 3 reperibili in associazione al nome di XX, e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:
a) prende atto di quanto dichiarato da Google relativamente all’Url n. 1 per la query correlata ai nomi XX, XX, XX e XX, e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;
b) prende atto di quanto dichiarato da Google relativamente agli Url n. 2 e 3 per le query correlate ai nomi XX, XX, XX e XX e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;
c) prende atto dichiarato da Google relativamente agli URL nn. 4, 5, e 6 per le query correlate ai nomi di tutti i reclamanti e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;
d) dichiara il reclamo fondato in merito all’istanza di rimozione degli URL n. 1 reperibile in associazione al nome XX e XX e n. 2 e 3 reperibili in associazione al nome XX e ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione ai nominativi di XX e XX nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 10 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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