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Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 25 luglio 2002 [1065868]

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[doc. web. n. 1065868]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile - 25 luglio 2002

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 5 marzo 2002, presentato dal signor Andrea Bartolucci, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Tonti, nei confronti di Allianz Subalpina S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 2957 dell’11 marzo 2002 (anticipata via fax il 12 marzo) con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota;

RITENUTA la necessità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

VISTO l’art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

DICHIARA

l’inammissibilità del ricorso.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1065868
Data
25/07/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso