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Informazioni su un fallimento risalente di oltre vent'anni - 31 ottobre 2007 [1458863]

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[doc. web n. 1458863]

Informazioni su un fallimento risalente di oltre vent´anni - 31 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) inoltrata a Cerved Business Information S.p.A. il 12 marzo 2007 con la quale XY ha chiesto la cancellazione dal "Dossier persona Cerved" che lo riguarda dei dati relativi al fallimento della società WZ e c. s.n.c. della quale lo stesso è socio, rilevando che tale informazione non sarebbe pertinente e che, peraltro, il fallimento in questione, aperto il 19 ottobre 1984, è stato "chiuso, per mancanza di passivo il 19 gennaio 1985";

VISTO il ricorso al Garante presentato l´8 giugno 2007 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Ettore Sabetta) nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) con il quale il ricorrente, nel contestare il riscontro negativo fornitogli dalla resistente, ha riproposto la richiesta formulata ex artt. 7 e 8 del Codice, ribadendo che, trattandosi di un fallimento chiuso da "oltre 20 anni e per mancanza di passivo", il perdurante riferimento ad esso all´interno del "dossier persona" che lo riguarda sarebbe illecito e "fonte di notevole pregiudizio"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 settembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria anticipata via fax il 9 luglio 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha sostenuto che il trattamento dei dati del ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito, in quanto i dati verrebbero tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved per "agevolare la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici"; rilevato che la resistente ha dichiarato che i dati contestati, che ritiene esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto alla citata finalità, non possono, a suo avviso, essere considerati pregiudizievoli; gli stessi si limitano a riportare soltanto informazioni che continuano a essere contenute nei pubblici registri e l´informazione relativa al citato fallimento è fornita dalla società come fatto storico al quale non verrebbe a suo avviso attribuita alcuna valenza pregiudizievole (tanto che il dossier "espressamente indica la inesistenza di eventi pregiudizievoli a carico del signor XY"); rilevato che la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTO il verbale dell´audizione dell´11 luglio 2007 nel corso della quale la resistente si è richiamata alle considerazioni formulate nella propria memoria difensiva;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO, tuttavia, che i dati relativi al ricorrente risultano essere trattati dalla resistente in modo fuorviante per il modo in cui sono strettamente associati all´informazione concernente il fallimento avvenuto più di venti anni or sono di WZ e c. s.n.c. (informazione peraltro non completata dall´indicazione delle ragioni che hanno portato alla chiusura di tale fallimento –pure se presenti nei registri pubblici da cui sono stati attinti i dati in questione–), con conseguente violazione del generale principio di liceità e correttezza dei dati di cui all´art. 11 del Codice; ciò, in considerazione del fatto che tale trattamento, per le specifiche modalità con le quali è effettuato, può indurre i soggetti che accedono a tali dati (e ai quali viene fornita solo un´informazione dichiaratamente sintetica) ad associare attualmente il nominativo del ricorrente con un evento pregiudizievole, quale la dichiarazione di fallimento di una società della quale lo stesso è socio, nonostante il fatto che da tale evento sia trascorso un lasso di tempo così considerevole (ventidue anni) da rendere l´informazione medesima non più pertinente rispetto alla finalità perseguita;

RILEVATO che questa Autorità ha già avviato in separata sede un autonomo procedimento al fine di verificare la liceità e la correttezza del complessivo trattamento dei dati effettuato dalla società resistente;

RITENUTO pertanto fondato il ricorso e ritenuta quindi la necessità di disporre, quale misura a tutela dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, in luogo della richiesta cancellazione, la sospensione della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di WZ e c. s.n.c. laddove figuri direttamente associata al ricorrente (in ogni scheda, report o prodotto distribuito da Cerved B.I. S.p.A.); ciò, fino all´esito del citato autonomo procedimento, tenuto conto della necessità di acquisire i necessari elementi di valutazione in ordine al rispetto dei principi di liceità, correttezza, qualità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati in questione e ai tempi della loro conservazione;

RITENUTO di dover ordinare alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il 20 dicembre 2007;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto anche conto della novità e peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

  1. dichiara fondato il ricorso e per l´effetto dispone, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, la sospensione della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di WZ e c. s.n.c. laddove figuri direttamente associata al ricorrente (in ogni scheda, report o prodotto distribuito da Cerved B.I. S.p.A.);
  2. ordina alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento entro il 20 dicembre 2007 al ricorrente e a questa Autorità;
  3. dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma,  31 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli