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Provvedimento del 26 maggio 2011 [1821371]

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[doc. web n. 1821371]

Provvedimento del 26 maggio 2011

 Registro dei provvedimenti
n. 202 del 26 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 22 febbraio 2011 nei confronti di Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Fabio La Piano, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi ad un decreto di trasferimento di immobili del 2001 e ad una sentenza dichiarativa di fallimento, contenuti nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita dalla resistente, tenuto conto che il fallimento da cui tali iscrizioni traggono origine è stato chiuso, per estinzione della massa passiva, nel 2004; rilevato, in particolare, che il ricorrente ha rappresentato che l´inserimento della trascrizione del decreto di trasferimento immobiliare sarebbe, a proprio avviso, suscettibile di "vincolare in via permanente un soggetto ad una procedura esecutiva (…) attesa l´impossibilità di annotare la cancellazione di detta categoria di atti, costituenti (…) titolo di provenienza in favore degli acquirenti degli immobili subastati" e che il permanere dell´informazione relativa all´annotamento della trascrizione della sentenza di fallimento, nonostante l´aggiunta della nota di cancellazione, costituirebbe un grave pregiudizio; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del  25 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 aprile 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata in data 14 marzo 2011 con la quale la resistente ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente sarebbe effettuato in modo lecito dal momento che la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che i dati riferiti al ricorrente sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza, come risulta dalle ispezioni ipotecarie" che la stessa ha allegato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 18 marzo 2011 e il verbale dell´audizione del 24 marzo 2011 in cui il ricorrente ha ribadito le richieste avanzate, contestando nuovamente l´indicazione della trascrizione del decreto di trasferimento immobiliare tra le informazioni pregiudizievoli relative all´interessato, tenuto conto che tale trascrizione non potrà mai essere oggetto di cancellazione;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RITENUTA la necessità di disporre, alla luce di ciò, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice di deontologia, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Crif S.p.A. e di ordinare alla società resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Crif S.p.A. di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli