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Provvedimento 25 marzo 2008 [1514281]

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[doc. web n. 1514281]

Provvedimento 25 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 dicembre 2007 da Roberto Pappalardo nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente della medesima società con la qualifica di quadro, ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, con particolare riferimento a quelli relativi "ai rapporti informativi e alle schede di valutazione dall´anno 1993 al 2007"; rilevato che l´interessato ha chiesto altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 30 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 14 gennaio 2008 e 4 febbraio 2008 con le quali Poste Italiane S.p.A., nell´affermare di non aver fornito riscontro alle richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice "soltanto per un mero disguido", ha dichiarato di voler aderire alle istanze del ricorrente, invitandolo a contattare il "direttore della filiale di Pisa onde concordare il giorno in cui potrà prendere visione del fascicolo personale ... dove potrà trovare anche le note di qualifica contenute nelle schede di valutazione";

VISTA la lettera del 14 febbraio 2008 con la quale il titolare del trattamento ha fornito copia del verbale relativo all´incontro dell´11 febbraio 2008 in occasione del quale sono stati comunicati all´interessato i dati relativi ai rapporti informativi e alle schede di valutazione ed è stato, tra l´altro, precisato che "dal 1994 al 1998 non sono stati redatti rapporti informativi o altri documenti valutativi sul personale";

VISTA la nota datata 13 febbraio 2008 (nonché la successiva comunicazione del 13 marzo 2008) con la quale l´interessato, in relazione al riscontro ottenuto dalla società in data 11 febbraio 2008 mediante accesso al fascicolo personale e acquisizione di copia dei documenti in esso conservati, ha chiesto di "avere conferma circa la completezza e integrità della documentazione" evidenziando, in particolare, che: a) in relazione agli incarichi ricevuti, il fascicolo presenta un "difetto di aggiornamento, con conseguente esigenza di integrare la documentazione" ivi presente in ordine al periodo successivo al 1999; b) in relazione alle note di qualifica, "per l´anno 1993 non risulta compilata la parte terza con il giudizio complessivo, (…) per gli anni dal 1999 al 2006 sono presenti in fascicolo unicamente i fogli di lavoro, propedeutici alla stesura definitiva delle schede di valutazione";

VISTO che con nota anticipata via fax il 10 marzo 2008 il titolare del trattamento ha comunicato: "a completamento delle informazioni già fornite ... provvediamo ad inoltrare copia della documentazione relativa agli incarichi attribuiti successivamente al marzo 1999", e che "in merito alle schede di valutazione dal 1999 al 2006 ... la notifica è stata sostituita da un colloquio di feed-back a cura del ... responsabile diretto";

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro all´interessato comunicando –con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante")- di aver messo a disposizione del ricorrente tutte le informazioni relative alla carriera professionale, in particolare quelle riguardanti le schede e i documenti di tipo valutativo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli