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Vietato l'utilizzo di dati personali nelle chiamate telefoniche a fini promozionali prive dell'identificazione della linea chiamante - 29 marzo 20...

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[doc. web n. 1891984]

Vietato l´utilizzo di dati personali nelle chiamate telefoniche a fini promozionali prive dell´identificazione della linea chiamante - 29 marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 126 del 29 marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO, in particolare, l´art. 23 del Codice, che prevede che il trattamento dei dati personali da parte dei privati è ammesso solo previa acquisizione di un consenso dell´interessato libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati, e documentato per iscritto;

VISTO l´art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha modificato l´art. 130 del Codice, istituendo il Registro Pubblico delle Opposizioni;

VISTO l´art. 130, comma 5 del Codice che, in relazione alle finalità di comunicazione commerciale o promozionale, vieta ai soggetti che effettuano la comunicazione medesima di camuffare o celare la loro identità;

VISTA la segnalazione del signor Massimo Adami, con la quale è stata lamentata la ricezione di una chiamata promozionale da parte di operatori di Eismann s.r.l. in assenza della identificazione della linea chiamante e nonostante il segnalante avesse iscritto la propria numerazione nel Registro Pubblico delle Opposizioni;

RILEVATO che, in risposta alla richiesta di informazioni inviata dall´Autorità, Eismann s.r.l. ha ammesso di effettuare le chiamate promozionali senza i prescritti riscontri dei nominativi con il Registro, dichiarando che gli stessi costituirebbero un database realizzato "in proprio" e "non collegabile con i nominativi degli utenti dell´elenco telefonico";

RILEVATO inoltre che la medesima società ha dichiarato che i dati relativi ai destinatari delle chiamate promozionali vengono acquisiti dai propri agenti, che operano sul territorio con la modalità c.d. "porta a porta", in occasione delle visite presso i potenziali clienti, durante le quali viene rilasciato il catalogo dei prodotti offerti, contenente anche l´informativa sul trattamento dei dati personali;

RILEVATO altresì che, in relazione alla banca dati in tal modo costituita, la società ha dichiarato che "non viene richiesto consenso al trattamento in quanto i dati personali, come esemplificato sull´informativa stessa, sono utilizzati per adempimenti e finalità commerciali insiti nel rapporto cliente-fornitore, tra le quali i futuri contatti con il cliente per nuovi approvvigionamenti di prodotto surgelato";

CONSIDERATO invece che, per poter effettuare futuri contatti telefonici verso i propri clienti per fini commerciali, Eismann s.r.l. avrebbe dovuto acquisirne il preventivo consenso espresso, essendo tale finalità ulteriore ed eventuale rispetto all´esecuzione del rapporto cliente-fornitore e non essendo, quindi,  applicabile al caso specifico l´esenzione di cui all´art. 24, comma 1, lett. b) del Codice;

CONSIDERATO inoltre che al caso di specie non è applicabile neppure l´esenzione di cui all´art. 130, comma 4 del Codice, relativa esclusivamente alle comunicazioni promozionali effettuate tramite posta elettronica (e, a seguito del provvedimento del Garante del 19 giugno 2008, tramite posta cartacea);

CONSIDERATO quindi che il predetto trattamento effettuato da Eismann s.r.l.  risulta illecito e non corretto in quanto realizzato in assenza del necessario consenso espresso per la ricezione di chiamate promozionali con intervento dell´operatore, finalità alla quale non si fa alcun riferimento nell´informativa utilizzata dalla società;

CONSIDERATO inoltre che il trattamento effettuato da Eismann s.r.l., come emerso dagli atti dell´istruttoria, risulta altresì illecito e non corretto in quanto svolto in assenza dell´identificazione della linea chiamante, non consentendo così all´interessato di identificare l´autore della chiamata promozionale e di esercitare dunque agevolmente i diritti di cui all´art. 7 del Codice;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice, i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RITENUTA quindi la necessità di adottare nei confronti di Eismann s.r.l. un provvedimento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e c) e 154, comma 1, lett. c) e d) del Codice, volto a disporre il divieto dei trattamenti dei dati personali dei clienti svolti per finalità di chiamate promozionali in assenza del necessario consenso espresso degli interessati e a prescrivere alla società le misure necessarie ad adeguare i trattamenti alla normativa in materia di protezione dei dati;

FATTA SALVA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per l´eventuale contestazione nei confronti di Eismann s.r.l. della violazione delle disposizioni degli artt. 23 e 130, comma 5 del Codice, ai sensi dell´art. 162, comma 2-bis del Codice;

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a. dichiara illecito, ai sensi degli artt. 11, 23 e 130 del Codice, il trattamento svolto da Eismann s.r.l., con sede legale a Sona (VR), Via Molino, 18, per finalità di chiamate promozionali attraverso l´utilizzo dei dati personali:

1. dei propri clienti, in quanto svolto in assenza del necessario consenso espresso degli stessi;

2. del segnalante in particolare, in quanto svolto tramite chiamata priva dell´identificazione della linea chiamante;

b. dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e  154, comma 1 lett. d) del Codice, il divieto dei trattamenti di dati personali svolti da Eismann s.r.l. per finalità di chiamate promozionali, attraverso l´utilizzo dei dati dei propri clienti in assenza del necessario consenso espresso degli stessi;

c. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e  154, comma 1 lett. c) del Codice, a Eismann s.r.l. di adeguare alla normativa vigente in materia di protezione dei dati i modelli relativi al trattamento dei dati personali dei propri clienti, utilizzati nell´ambito dell´attività svolta dagli agenti con la modalità c.d. "porta a porta", con particolare riferimento alla necessità di acquisire un consenso espresso e specifico degli stessi al trattamento dei loro dati per finalità di chiamate promozionali;

d. dispone l´apertura di un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti di Eismann s.r.l. per la verifica dei presupposti per l´eventuale contestazione della violazione delle disposizioni degli artt. 23 e 130, comma 5 del Codice, ai sensi dell´art. 162, comma 2-bis del Codice;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli