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Provvedimento del 12 dicembre 2013 [2956950]

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[doc. web n. 2956950]

Provvedimento del 12 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 578 del 12 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 agosto 2013 nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.a. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giorgio Stella, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica" - consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito – di un articolo pubblicato il KW recante il titolo "KK" contenente dati personali anche di carattere sensibile riferiti ad un caso di malpractice medica di cui la stessa è rimasta vittima, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto la "rimozione" di tale articolo dall´archivio on line (o almeno la sua anonimizzazione) e l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; ciò in quanto il predetto articolo (peraltro già oggetto di un procedimento disciplinare conclusosi con l´adozione, da parte del Consiglio dell´Ordine dei giornalisti dell´Emilia Romagna, di una duplice sanzione a carico dei giornalisti responsabili) oltre a descrivere la vicenda di malasanità, contiene i dati identificativi dell´interessata rimasta invalida a seguito dell´intervento chirurgico effettuato ed una "dettagliata descrizione delle relative patologie invalidanti, del tutto irrilevante ai fini del diritto di cronaca" e gravemente lesiva della sua immagine; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 12 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 settembre 2013 con cui Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.a. ha dichiarato di avere nuovamente provveduto, come già fatto precedentemente, ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione dell´articolo in questione disabilitandone l´accesso mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"", precisando altresì di aver associato a tale strumento anche l´uso dei "Robots Meta Tag prevedendo una operatività combinata dei due strumenti";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 23 settembre 2013 con la quale la ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatta del riscontro ottenuto dalla controparte, ha ribadito la richiesta di cancellazione dell´articolo in questione, sottolineando come la sua pubblicazione sia "già stata sanzionata disciplinarmente dall´Ordine dei giornalisti" e la sua riproposizione on-line "danneggia in modo permanente l´interessata, che può essere facilmente identificata come disabile e come soggetto che ha ottenuto una ingente somma di denaro come risarcimento"; la ricorrente ha inoltre aggiunto che l´interesse pubblico a conoscere una notizia di cronaca risulta già soddisfatto dalla circostanza che "negli archivi informatici della resistente è presente un altro articolo analogo, decurtato però dei dati anagrafici associati ai dati sensibili e quindi già contenente la notizia del caso di malasanità";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 ottobre 2013 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito di avere provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione dell´articolo in questione, affermando altresì che "ad oggi, lo stesso non risulta rinvenibile tramite normale ricerca da effettuarsi mediante i comuni motori di ricerca";

VISTA la nota datata 29 ottobre 2013 con la quale la ricorrente, nel riportarsi a quanto affermato nelle memorie precedente, ha ribadito le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 25 novembre 2013 con la quale l´editore resistente ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di avere "proceduto all´eliminazione dell´articolo in questione, stante il venir meno dell´attualità della notizia";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 3 dicembre 2013 con la quale la ricorrente, nel sottolineare la tardività dell´adesione della controparte, ha chiesto la condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, provvedendo a cancellare, in particolare, quelle informazioni analitiche sull´identità dell´interessata e sulla natura delle patologie invalidanti riportate che si ponevano in evidente contrasto con le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e con quelle del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (cfr. artt. 6 e 10 Provv. del Garante del 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179).

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di 500 euro, in ragione del ritardo con il quale ha aderito alle richieste della ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone a carico del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di 500 euro, la quale dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia