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Provvedimento del 9 gennaio 2014 [3001832]

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[doc. web n. 3001832]

Provvedimento del 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 9 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 1° ottobre 2013, proposto nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Isnardi e Marco Sgroi, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on line del quotidiano "Corriere della sera" (peraltro consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito), di una serie di articoli pubblicati fra il 1993 e il 2001 concernenti le diverse vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto, ha chiesto - non avendo ottenuto dall´editore un riscontro ritenuto idoneo – l´integrazione e l´aggiornamento delle notizie riferite per rendere immediatamente percepibili agli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi delle vicende narrate; rilevato che con riferimento ad alcuni articoli l´editore resistente aveva già provveduto, a seguito di richiesta dell´interessato, al predetto aggiornamento delle notizie con una modalità (apposizione, in calce agli articoli stessi, di una postilla richiamata da un asterisco posto accanto al titolo) che il ricorrente ha tuttavia ritenuto non adeguata per il fatto che "non consente la visualizzazione di un´informazione aggiornata fin dalla preview" né offre una "chiara ed immediata conoscenza dei successivi sviluppi della notizia al lettore che non scorra la pagina web sino alla fine"; visto che il ricorrente ha poi chiesto l´adozione delle misure tecnologicamente necessarie al fine di rendere effettivamente inaccessibili tutti gli articoli in questione dai motori di ricerca esterni dal momento che, nonostante le rassicurazioni, alcuni di essi al momento della proposizione del ricorso risultavano tuttora rintracciabili attraverso tale modalità di ricerca;

RILEVATO che il ricorrente ha fatto specifico riferimento agli articoli: a) "XX" e "YY" datati ZZ, già oggetto di aggiornamento da parte dell´editore resistente che, in calce all´articolo, ha inserito la postilla - richiamata da un asterisco posto alla fine del titolo – che rende conto dell´avvenuta assoluzione; b) "HH e "JJ", anch´essi aggiornati - con la medesima modalità, postilla richiamata da un asterisco posto alla fine del titolo - alla sentenza del WW con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di abuso d´ufficio (e non, come sembrerebbe dall´aggiornamento effettuato dalla resistente, in relazione al reato di istigazione ad un omicidio); con riferimento ai predetti articoli il ricorrente ha peraltro evidenziato come gli stessi "siano comunque liberamente disponibili sul web";  c) "QQ"  e QW"  rispetto ai quali non si è in alcun modo dato conto dello sviluppo della vicenda giudiziaria risoltasi positivamente dinanzi alla magistratura elvetica che ha peraltro riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno per ingiusta detenzione (con sentenza del QY); visto che il ricorrente ha infine chiesto di porre le spese del procedimento a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 28 novembre 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta via e-mail il 30 ottobre 2013 con la quale l´editore resistente, nel rappresentare di essersi già impegnato - con atto transattivo del 30 giugno 2009 - ad impedire l´indicizzazione degli articoli in questione tramite i comuni motori di ricerca, ha affermato di avere ulteriormente provveduto, a seguito delle nuove richieste dell´interessato di integrazione e aggiornamento dell´archivio storico, all´aggiornamento degli articoli medesimi "inserendo in calce a ciascuno le frasi concordate con l´interessato ovvero indicando le assoluzioni e i relativi motivi"; inoltre, con specifico riferimento agli articoli HH e JJ, la resistente ha dichiarato la propria disponibilità ad integrare le notizie riportate "a fronte della ricezione della sentenza del WW" citata dall´interessato, aggiungendo di essersi già attivata per la richiesta deindicizzazione; infine, per quanto riguarda il terzo gruppo di articoli l´editore resistente ha dichiarato che, "essendo già stata pubblicata la rettifica intitolata "QK" (…) con la quale si descrive esattamente l´esito della vicenda, si ritiene che l´aggiornamento sia già presente in rete"; nella medesima nota la resistente ha inoltre affermato di non poter prendere in considerazione le domande volte ad ottenere l´aggiornamento delle preview giacchè le stesse "non riguardano tecnicamente RCS ma dovrebbero essere indirizzate a chi ne ha la disponibilità";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 31 ottobre 2013 nel corso della quale il legale del ricorrente, nel ribadire le richieste formulate con il ricorso, ha evidenziato l´incongruenza dell´affermazione della controparte secondo cui "la gestione dell´aggiornamento delle preview dell´archivio storico del "Corriere della sera" non riguarderebbe "tecnicamente RCS"; sul punto infatti il ricorrente, oltre a contestare l´asserita incompetenza tecnica della controparte (trattandosi di informazioni rinvenibili all´interno dell´archivio storico del quotidiano "Corriere della sera") ha richiamato le considerazioni esposte nell´atto introduttivo del ricorso in ordine all´inadeguatezza delle misure adottate dall´editore al fine di rendere immediatamente percepibile all´utente della banca dati - "Archivio storico" -  quale sia stato lo sviluppo successivo della vicenda narrata; in particolare, "la modalità di inserimento delle postille adottata dall´editore, ovvero in calce agli articoli, oltre a non consentire la visualizzazione di un´informazione aggiornata fin dalla preview, nemmeno è idonea ad offrire al lettore degli articoli una chiara ed immediata conoscenza dei successivi sviluppi della notizia, in quanto le note dell´editore compaiono solo nel caso in cui il lettore scorra la pagina web sino alla fine. Ciò dipende dal formato rettangolare degli schermi del computer che non consente una lettura in verticale (…). L´effetto sarebbe diverso qualora fosse possibile visualizzare sul computer la pagina web in formato A4 perché in questo caso le note sarebbero immediatamente visibili"; il ricorrente ha quindi sottolineato la necessità che le modalità di integrazione e aggiornamento delle notizie incidano direttamente "a livello del titolo", mediante "una nota inserita all´inizio della pagina, piuttosto che alla fine", giacchè "solo l´inserimento di una modifica nel titolo garantisce la modifica della preview (che è costituita dal titolo dell´articolo e da un estratto di esso contenente le parole cercate) dei risultati di ricerca nell´archivio interno";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 30 dicembre 2013 con la quale l´editore resistente, nel ribadire che le richieste di deindicizzazione sono state presentate con riferimento a tutti gli articoli che formano oggetto del presente ricorso, ha rinnovato la propria disponibilità "a modificare l´aggiornamento relativo agli articoli intitolati "HH" nonché "JJ" ove venga fornita idonea documentazione a supporto di quanto affermato dai difensori del ricorrente"; nella medesima nota la resistente ha altresì dichiarato di voler aderire alla richiesta volta ad ottenere che "l´aggiornamento compaia fin dalle preview visualizzate a seguito di una ricerca nell´archivio storico, ove tecnicamente possibile" e si è impegnata ad "inserire gli aggiornamenti relativi ai vari articoli sotto i titoli, in modo che siano immediatamente visibili";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione –, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione degli articoli in questione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO che il titolare del trattamento, con riferimento ad alcuni degli articoli in questione (articoli sub a)), già prima della presentazione del ricorso, adeguandosi all´orientamento recentemente espresso dall´Autorità tenuto conto anche della posizione assunta in merito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012), aveva provveduto ad aggiornare ed integrare le notizie in essi contenute alla luce dei successivi sviluppi delle vicende giudiziarie ivi rappresentate, garantendo in tal modo la salvaguardia del diritto del ricorrente a veder rappresentata correttamente la propria (attuale) identità personale; rilevato altresì che con riferimento agli articoli sub b) (HH: eJJ), l´editore resistente ha dichiarato la propria disponibilità ad integrare le notizie in essi riportate non appena il ricorrente provvederà a trasmettere la sentenza del WW;

RILEVATO che il ricorrente ha tuttavia lamentato l´inadeguatezza del sistema di aggiornamento degli articoli in questione adottato dall´editore resistente nell´ambito dell´archivio storico on-line del quotidiano "Corriere della Sera", ritenendo che l´inserimento di una nota in calce agli articoli medesimi (segnalata da una postilla posta al fianco del titolo) non consentirebbe agli utenti della banca dati una chiara ed immediata conoscenza dei successivi sviluppi delle notizie e non sarebbe idoneo a segnalare l´esistenza degli sviluppi medesimi sin dalle preview risultanti a seguito di una ricerca effettuata all´interno dell´archivio;

RILEVATO che, alla luce delle risultanze istruttorie, al fine di garantire l´effettiva e piena rispondenza degli interventi di aggiornamento e integrazione delle notizie riportate negli articoli oggetto del presente ricorso rinvenibili nell´archivio storico del quotidiano in questione ai principi più volte affermati dall´Autorità e autorevolmente sostenuti dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012), l´editore resistente dovrà provvedere all´inserimento delle note di  aggiornamento/integrazione delle notizie in modo tale che le stesse risultino chiaramente e immediatamente visibili sia nel titolo sia nei contenuti delle preview (anche attraverso l´apposizione di un asterisco accompagnato da un´indicazione sintetica - quale ad esempio: "notizia aggiornata", "dati rettificati" - capace di dare pronta evidenza degli aggiornamenti, poi eventualmente sviluppati in altra sede); ritenuto quindi di dover, per questo aspetto, accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a RCS Mediagroup S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2, di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line del quotidiano "Corriere della Sera", anche in eventuale contraddittorio con questa Autorità ai sensi dell´art. 150, comma 5, del Codice, entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, un sistema di aggiornamento/integrazione degli articoli oggetto del presente ricorso idoneo a fornire ai lettori utenti della banca dati l´immediata visibilità degli sviluppi delle notizie in essi riportati (ad esempio mediante inserimento di una nota accanto o sotto al titolo) e in modo tale che gli sviluppi medesimi emergano già nell´anteprima dell´articolo (abstract) presente tra i risultati del motore di ricerca dell´archivio storico;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di RCS Mediagroup S.p.A., nella misura di 300 euro, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione della novità e della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano          

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a RCS Mediagroup S.p.A. di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line del quotidiano "Corriere della Sera", entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, un sistema di aggiornamento/integrazione degli articoli oggetto del presente ricorso idoneo a fornire ai lettori utenti della banca dati l´immediata visibilità degli sviluppi delle notizie in essi riportati (ad esempio mediante inserimento di una nota accanto o sotto al titolo) e in modo tale che gli sviluppi medesimi emergano già nell´anteprima dell´articolo (abstract) presente tra i risultati del motore di ricerca dell´archivio storico;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di interdizione degli articoli oggetto di ricorso dai motori di ricerca esterni al sito web dell´editore resistente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di RCS Mediagroup S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere a RCS Mediagroup S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia