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Provvedimento del 2 ottobre 2014 [3604823]

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[doc. web n. 3604823]

Provvedimento del 2 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 435 del 2 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante  in data 14 maggio 2014 da XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Fernando Casertano, nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", con il quale i ricorrenti, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al predetto sito - di un articolo risalente al 31 marzo 1995 (dal titolo "YY") contenente dati personali relativi al Sig. XY riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo si era trovato coinvolto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto la cancellazione dell´articolo in questione ovvero, in subordine, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i comuni motori di ricerca; ciò in quanto le notizie riportate nello stesso sono ormai risalenti nel tempo (essendo trascorso "qualche decennio") ed essendo il ricorrente ormai "reinserito perfettamente nella società" nonché genitore  di un minore "del tutto all´oscuro della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il padre nel 1994"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 14 luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 4 giugno 2014 con cui la società editrice resistente, nel precisare di avere provveduto alla richiesta di deindicizzazione degli articoli pubblicati nell´archivio storico on line del quotidiano " Corriere della Sera.it", non appena ricevuto l´interpello preventivo dell´11 febbraio 2014   da parte degli interessati, ha affermato che l´articolo in questione (ed altri riferiti alla medesima vicenda) "non sono più presenti sui motori di ricerca";

VISTA la nota del 26 giugno 2014 con la quale i ricorrenti, nel rappresentare che gli articoli relativi alla vicenda in esame "in data 19 giugno 2014 apparivano ancora", hanno ribadito integralmente le proprie istanze;

VISTA la nota del 17 luglio 2014 con la quale la resistente ha precisato che "a seguito di richiesta del febbraio 2014 con la quale il sig. XY chiedeva genericamente la rimozione degli articoli pubblicati nell´archivio (….) senza indicare di quali articoli si trattasse, RCS provvedeva ad indicare a tutti i motori di ricerca la propria volontà che gli articoli presenti ai link (…), gli unici che comparivano in tale periodo sui motori di ricerca inserendo il nome del sig. XY" (ivi compreso l´articolo del 31 marzo 1995) venissero rimossi definitivamente"; non sorprende pertanto, secondo il titolare del trattamento, che  gli articoli ai quali lo stesso avvocato di parte ha fatto riferimento nell´ultima nota del 26 giugno "siano ancora presenti all´interno dei motori di ricerca" trattandosi di altri articoli da deindicizzare in quanto gli stessi "non erano stati indicati puntualmente dai ricorrenti"; la resistente ha tuttavia dichiarato la propria disponibilità "ad effettuare la rimozione richiesta anche con riferimento ai nuovi articoli indicati";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 22 luglio 2014 con la quale i ricorrenti si sono dichiarati soddisfatti del riscontro ottenuto ed hanno ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA l´ulteriore nota del 9 settembre 2014 con la quale i ricorrenti hanno rappresentato che, nonostante la controparte abbia dichiarato di avere provveduto alla cancellazione degli articoli in questione, gli stessi, in data 1° settembre, erano facilmente rinvenibili on-line tramite il motore di ricerca "Google";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 23 settembre 2014 con la quale l´editore resistente ha affermato di avere nuovamente provveduto a chiedere la deindicizzazione degli articoli in questione, nonché di un ulteriore articolo del 28 maggio 1996 "non ricompreso fra quelli indicati dal ricorrente";

RITENUTO che, alla luce degli elementi emersi nel corso dell´istruttoria e della documentazione acquisita, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dei ricorrenti, provvedendo alle operazioni di deindicizzazione dell´articolo in questione nonché di altri articoli attinenti alla medesima vicenda;

RITENUTO, in ragione della particolarità della vicenda, di dover compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia