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Provvedimento del 23 aprile 2015 [4132343]

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[doc. web n. 4132343]

Provvedimento del 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 15 gennaio 2015 nei confronti di Condominio Via Appia Nuova, nella persona dell´amministratore pro tempore Maria Gabriella Cancelliere, con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Flavio Del Soldato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, l´indicazione dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possano essere comunicati, chiedendo altresì l´interruzione dell´uso della modalità telematica per comunicare con l´interessato, nonché della trasmissione dei suoi  dati personali a soggetti terzi, circostanza che il ricorrente afferma essersi verificata in alcune occasioni; l´interessato ha infine chiesto, con riguardo ai danni che lo stesso afferma di aver subito per effetto di infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale sottoposto per tale ragione a lavori di riparazione, la comunicazione in forma intellegibile dei dati relativi al capitolato di appalto, del costo dei lavori eseguiti, degli estremi della polizza assicurativa del Condominio, nonché la trasmissione di "copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e documenti relativi al conto corrente bancario e/o postale del resistente", nonché la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 10 febbraio 2015, nonché la nota del 16 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 3 e del 6  febbraio 2015 con cui il Condominio resistente, nel comunicare all´interessato i dati che lo riguardano, ha altresì trasmesso la documentazione richiesta, pur contestando l´irritualità dell´istanza ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e precisando altresì "che nel caso di specie non è stato redatto un capitolato di appalto (…) e che la documentazione bancaria" reperita "è unicamente quella relativa al conto corrente aperto" dall´attuale amministratrice successivamente all´atto di nomina;

VISTA la nota del 9 febbraio 2015 con cui il ricorrente prendendo atto dell´avvenuto riscontro  ne ha eccepito la tardività e l´incompletezza, rilevando la parzialità della documentazione bancaria ottenuta in quanto limitata al periodo compreso tra il 05.05.2014 ed il 31.12.2014 e chiedendone pertanto l´integrazione con gli ulteriori dati riferiti al conto corrente bancario e/o postale intestato al Condominio "inclusa la rendicontazione periodica degli ultimi cinque anni";

VISTO il verbale dell´audizione del 10 febbraio 2015 in cui il Condominio resistente ha dato atto dell´avvenuta consegna al ricorrente della documentazione bancaria mancante;

VISTA la nota del 12 febbraio 2015 con cui l´interessato si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro nel corso del procedimento, sebbene alcune delle richieste non fossero riconducibili all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia