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Provvedimento del 28 maggio 2015 [4208095]

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[doc. web n. 4208095]

Provvedimento del 28 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 327 del 28 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 24 febbraio 2015 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Michele Di Somma, nei confronti di Finam Media S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on-line "Pagina 99", con il quale la ricorrente, nel ribadire le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on- line del predetto quotidiano  di un articolo, datato YY, dal titolo "ZZ", l´adozione di tutte le misure tecniche idonee ad inibire l´indicizzazione dello stesso attraverso i motori di ricerca esterni al sito dell´editore; la ricorrente ha, in particolare, eccepito di non essere "mai stata indagata,  né per i fatti citati nel brano di cui trattasi, né per fatti connessi, coevi o successivi" e "tantomeno è stata destinataria di provvedimenti di perquisizione e sequestro per la vicenda narrata nell´articolo o di provvedimenti sanzionatori di natura civile, amministrativa o contabile", chiedendo infine la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato l´editore resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 12 marzo e del 14 maggio 2015 con le quali la ricorrente, ha dichiarato che l´articolo oggetto del ricorso "non è più visibile sui comuni motori di ricerca" ed ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro entro i termini indicati (nonostante la formale richiesta di informazioni inviata tramite raccomandata a/r e per posta elettronica ) e che pertanto l´Autorità provvederà a contestare la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

RITENUTO pertanto, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la ricorrente affermato che l´articolo in questione non è più visibile sui comuni motori di ricerca;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Finam Media S.r.l. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Finam Media S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia