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Provvedimento dell'8 luglio 2015 [4346836]

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[doc. web n. 4346836]

Provvedimento dell´8 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 422 dell´8 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 marzo 2015 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Gonella, nei confronti di RCS Media Group S.p.A. e di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google, di alcuni articoli riguardanti le vicende personali legate alla separazione da una famosa ballerina di danza classica che lo hanno coinvolto nell´ormai lontano 1996, ha chiesto a RCS Media Group S.p.A. la rimozione dell´Url http://... e a Google la rimozione degli URL http://... e http://...; il ricorrente ha, in particolare, eccepito che tali articoli, che contengono peraltro riferimenti a fatti non veritieri, non rivestono attualmente alcuna rilevanza pubblica trattandosi di vicende accadute quasi venti anni fa ed ha anche rilevato che la perdurante diffusione di tali notizie è fonte di grave danno per la sua vita personale e professionale; rilevato che il ricorrente ha chiesto che le spese sostenute per il procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 15 aprile 2015 con la quale Google ha dichiarato di aver approntato la procedura per bloccare l´Url http://..., mentre in relazione all´Url http://.../, "non avendo identificato il nome del ricorrente nella pagina web, (…) ha adottato misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati del motore di ricerca relativi al nome del ricorrente", precisando che "per l´applicazione dell´azione potrebbero occorrere diverse ore" e che questa azione "non rimuoverà i contenuti in questione dal web";

VISTA la nota del 16 aprile 2015 con la quale RCS MediaGroup S.p.A., in relazione all´articolo http://..., ha manifestato la disponibilità a rimuovere il link in questione in relazione al ricorrente di talché, "ove si dovesse effettuare una ricerca su Google inserendo il nome "KW" l´articolo in parola non verrebbe più indicizzato";

VISTA la memoria di replica  del 5 giugno 2015 con la quale il ricorrente ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da Google, gli articoli http://... e http://... sarebbero tuttora rinvenibili sul web tramite il motore di ricerca di Google "inserendo i termini di ricerca "XY" oppure "XY" oppure "XY Ferri"; nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. invece il ricorrente, nel sottolineare che tale titolare lo avrebbe erroneamente nominato come "KW" e non "XY", ha contestato che l´articolo http://.... sarebbe tuttora facilmente rinvenibile sul web e anche che l´articolo http://..., dopo essere stato bonariamente rimosso, successivamente alla proposizione del ricorso, sarebbe "inspiegabilmente di nuovo consultabile" su Internet;

VISTA la nota del 30 giugno 2015 con la quale Google ha confermato di aver provveduto alla rimozione dei link http://... e http://...  inserendo come chiave di ricerca il nome del sig. XY;;

VISTA la nota del  1° luglio 2015 con la quale RCS MediaGroup S.p.A ha sostenuto di aver richiesto già dal febbraio 2014 al gestore del sito "cinquantamila.corriere.it" la deindicizzazione dell´articolo http://... in relazione al ricorrente, erroneamente indicato come "KW"; infatti, come rilevato da tale titolare, pur essendo il sito in questione sotto il dominio del Corriere della Sera, "i contenuti non sono gestiti direttamente da RCS" al quale quest´ultima ha richiesto la rimozione del link; per quanto riguarda, invece, l´ulteriore articolo http://... RCS MediaGroup S.p.A. ha dichiarato di non aver ricevuto la relativa richiesta di rimozione ma di aver comunque, a seguito della memoria di replica del ricorrente, provveduto ad inoltrare la relativa domanda di rimozione ai motori di ricerca per la cui esecuzione occorreranno alcuni giorni;

VISTA la nota del 6 luglio 2015 con la quale Google ha confermato di aver rimosso i link agli url http://... e http://... dai risultati di ricerca relativi al ricorrente;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione dei risultati che emergono inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che le Linee Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 hanno precisato che l´interessato che intenda esercitare il predetto diritto deve specificare i singoli url dei quali chiede la deindicizzazione;

RITENUTO che  deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Google ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo tale società provveduto nel corso del procedimento alla rimozione del link agli url http://... e http://... dai risultati di ricerca relativi al ricorrente;

RITENUTO che deve essere parimenti dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo tale società richiesto la rimozione del link agli url http://... dai risultati di ricerca relativi al ricorrente;

RILEVATO che la richiesta di rimozione del link all´url http://... non è stato indicato dal ricorrente nell´atto di ricorso né nell´interpello preventivo e che per questa parte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di RCS Media Group S.p.A. pur avendo tale società dichiarato di aver richiesto, ma solo nel corso del procedimento, la rimozione del link in questione dai risultati di ricerca relativi al ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di "Google" in relazione  alla rimozione del link agli url http://... e http://... dai risultati di ricerca relativi al ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. in relazione alla rimozione del link agli url http://... dai risultati di ricerca relativi al ricorrente;

c) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di RCS Media Group S.p.A. in ordine alla rimozione del link all´url   http://... dai risultati di ricerca relativi al ricorrente;

d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia