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Diritto di cronaca e notizie sui minori - 07 aprile 1999

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Diritto di cronaca e notizie sui minori

Il Garante ha vietato ad un giornale locale di utilizzare e diffondere ulteriormente i dati relativi ad una giovane albanese e ai suoi familiari citati in un articolo pubblicato dal quotidiano.

In questo articolo, che faceva parte di una serie di servizi dedicati ad un´operazione di polizia che aveva condotto alla scoperta di un´organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione, ci si era riferiti ad una giovane albanese che aveva iniziato a collaborare con l´autorità giudiziaria.

Della ragazza, di circa 16 anni, venivano indicati espressamente il nome ed il cognome e venivano riportate anche notizie analitiche sulle sue delicate vicende personali e familiari, in particolare riferite all´esercizio della prostituzione e ad episodi di violenza carnale consumata o tentata nei suoi confronti dei suoi diretti congiunti, anche di minore età.

Esaminando il caso e constatata la sua gravità, l´Autorità ha messo in luce diverse violazioni della legge n.675. La divulgazione dei dati identificativi della minore e l´indicazione di dati idonei a rivelare la sua vita sessuale (informazioni quindi soggette a particolare tutela perché di natura "sensibile" ) non risultano essenziali rispetto all´esercizio del diritto di cronaca, diritto che poteva essere esercitato con uguale efficacia anche senza riferire nome e cognome. Questo trattamento dei dati si rivela, pertanto, eccedente rispetto ai limiti indicati dall´art.25 della legge 675.

Più specificatamente, va considerata la particolare tutela prevista dalle leggi vigenti per i minori e soprattutto quanto disposto dall´art.13 del codice di procedura penale minorile, il quale vieta "la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l´identificazione del minorenne comunque coinvolto" in un procedimento penale.

Il Garante ha ricordato che il principio della tutela dei minori era già stato recepito dalla "Carta di Treviso", sottoscritta il 4-5 ottobre 1990, nella quale si afferma, tra l´altro, che "il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell´anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione".

Il codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998), divenuto efficace dopo che si erano svolti i fatti in questione, ribadisce tali principi e, all´art.7, afferma esplicitamente che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che allo scopo "di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione".
Il quotidiano avrebbe inoltre dovuto valutare i rischi a cui la ragazza citata nell´articolo sarebbe stata esposta sul piano dell´incolumità personale, visto che diversi componenti dell´organizzazione criminale che erano stati denunciati dalla ragazza risultavano anche latitanti.

Infine, l´indicazione delle generalità della giovane ha prodotto l´effetto di rendere identificabile anche la madre e la sorella minore di 10 anni, nei confronti delle quali sarebbe stato commesso, rispettivamente, il reato di violenza carnale consumata o tentata. Per quanto non siano state pubblicate foto di queste persone (nel qual caso potevano ricorrere gli estremi del reato previsto dall´art.734 bis del codice penale, che sanziona la divulgazione di tali dati relativamente a persone offese da atti di violenza sessuale), sono state però diffuse notizie riguardanti persone identificabili estranee ai fatti, superando, anche in questo caso, i limiti del diritto di cronaca, come previsto dall´art.5 del codice deontologico.

Oltre a vietare il successivo trattamento dei dati, il Garante ha invitato la direzione del giornale a richiamare i propri collaboratori ad un puntuale rispetto delle norme e dei precetti deontologici che regolano la professione giornalistica con particolare riguardo alla protezione dei minori.

Roma, 7 aprile 1999