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Provvedimento del 16 marzo 2017 [6435952]

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[doc. web n. 6435952]

Provvedimento del 16 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 145 del 16 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 29 dicembre 2016 da XX e XX, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Violante e Valerio Cutonilli, nei confronti di Google Inc. e Google Italy, con il quale gli interessati, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), hanno chiesto:

la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti digitando il proprio nome e cognome attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente, di un URL connesso ad un articolo pubblicato nell´archivio on-line di un quotidiano e relativo ad una vicenda giudiziaria risalente al 2009 nella quale gli stessi sono stati coinvolti;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti, nell´invocare l´applicazione del diritto all´oblio, hanno, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione, anche professionale, nonché al proprio diritto di riservatezza dalla perdurante diffusione di dati attinenti a fatti rispetto ai quali il decorso di un lasso di tempo da ritenersi sufficientemente ampio (circa sette anni) avrebbe ormai determinato il venir meno dell´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, tenuto peraltro conto del fatto che la vicenda dalla quale è originata "si era definitivamente conclusa già prima dell´invio a Google" della richiesta di rimozione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 5 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 6 febbraio 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 24 febbraio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note dell´11 e del 27 gennaio 2017 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha confermato di non poter riscontrare positivamente le richieste avanzate dagli interessati, rilevando, in particolare:

l´insussistenza, nel caso in esame, dell´elemento temporale, considerato che l´articolo in contestazione risale al 2009;

il ricorrere di un persistente interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda che ha  coinvolto i ricorrenti in virtù del ruolo pubblico ricoperto dai medesimi, nonché della gravità dei reati agli stessi contestati, tenuto conto del fatto che l´articolo attiene ad una vicenda di corruzione, che ha avuto ampia eco sia in ambito locale che nazionale, legata ad un "appalto per la costruzione del parcheggio XX del XX di XX" che, all´interno dello stesso articolo, risulta accostata ad un´ulteriore vicenda di corruzione, che pure ha riguardato gli interessati, inerente la costruzione di una diversa opera pubblica sempre in ambito regionale;

che sulle vicende oggetto dell´odierno ricorso sono intervenuti successivi articoli "fino all´estate del 2016, quando si è dato atto della conclusione dell´inchiesta (almeno di quella relativa al parcheggio) con l´archiviazione della stessa";

VISTA la nota del 17 gennaio 2017 con la quale i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste, nonché il verbale dell´audizione del 6 febbraio 2017 nel quale i medesimi hanno rilevato che:

l´articolo connesso all´URL oggetto di richiesta di rimozione riguarderebbe, in via principale, una vicenda giudiziaria – quella relativa ad episodi di corruzione collegati alla costruzione di parcheggi a XX – che, relativamente alla loro posizione, si sarebbe conclusa con l´archiviazione già dal 2011;

il medesimo articolo tratta di un´ulteriore vicenda, concernente la diga di XX, nella quale gli stessi sono stati coinvolti e conclusasi con la loro condanna confermata dalla Corte di Cassazione agli inizi del 2016 anche se per una fattispecie di reato diversa rispetto a quella originariamente contestata (corruzione semplice anziché aggravata);

gli articoli pubblicati successivamente al 2009, ed ai quali ha fatto riferimento la resistente al fine di giustificare la permanenza del collegamento contestato con il ricorso, non sarebbero idonei a determinare una riattualizzazione della notizia, con specifico riguardo a quella inerente la realizzazione dei parcheggi, tenuto conto del fatto che all´interno del predetto articolo le due vicende giudiziarie, pur avendo avuto esiti giudiziari completamente diversi, sono trattate in maniera congiunta ed indistinta;

CONSIDERATO preliminarmente che l´articolo citato, pur facendo richiamo ad una vicenda giudiziaria connessa alla costruzione di un parcheggio multilivello a XX nella quale sembrerebbero essere stati coinvolti anche i ricorrenti, collega tuttavia la notizia dell´arresto subito dagli stessi, ed eseguito in occasione dell´inaugurazione della citata opera, ad una distinta circostanza, ovvero a fatti di corruzione verificatisi in occasione della realizzazione di una diversa opera pubblica (diga di XX) in relazione alla quale risultano essere stati poi condannati in via definitiva nel 2016;

CONSIDERATO poi che il collegamento tra i due eventi effettuato all´interno dell´articolo risulta funzionale a rappresentare l´espansione del fenomeno della corruzione nell´ambito della gestione degli appalti di opere pubbliche nella regione e che, per tale ragione, la conoscibilità dello stesso, anche alla luce di quanto emergente dagli ulteriori articoli successivamente pubblicati sino al 2016, non possa dirsi privo di interesse pubblico tenuto conto della particolare gravità dei reati contestati agli interessati (cfr. punto 13 delle Linee guida adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 il 26 novembre 2014), nonché del ruolo imprenditoriale ricoperto dagli stessi;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che il ricorso debba essere dichiarato infondato e che, conseguentemente, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente procedimento;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto degli interessati di richiedere all´editore del quotidiano in questione un´integrazione che evidenzi, previa adeguata dimostrazione documentale di quanto sostenuto, l´affermata loro estraneità ai fatti relativi al parcheggio di XX;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 del, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al XX ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia