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Provvedimento del 13 luglio 2017 [6947575]

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[doc. web n. 6947575]

Provvedimento del 13 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 314 del 13 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 maggio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Calò, nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore della testata  "Il Tirreno", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate, in data 3 agosto 2016, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione dall´archivio storico on-line di un articolo pubblicato nel 2010 sul quotidiano "Il Tirreno" relativo ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso è rimasto coinvolto in quell´anno;

- l´adozione di tutte le misure tecnologicamente necessarie per interdire l´indicizzazione dell´articolo in questione dai motori di ricerca esterni dal sito web del quotidiano;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

A sostegno della sua richiesta, il ricorrente ha rappresentato di non aver commesso altri reati dopo i fatti per i quali è stato arrestato  e di ritenere che la notizia, risalente a circa sette anni orsono, non risponda ad alcun interesse pubblico rilevante, non essendo egli un personaggio pubblico, né essendo il reato per il quale è stato sottoposto a procedimento giudiziario di particolare rilievo.

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 8 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 20 giugno 2017 con la quale la società resistente, nel rilevare la liceità del contenuto dell´articolo e del correlato trattamento dei dati personali, ha comunque rappresentato (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere provveduto a "disabilitare l´accesso al medesimo articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale file anche l´uso dei "Robots meta Tag", prevedendo una operatività combinata dei due strumenti, così da assicurare una maggiore probabilità che l´articolo venga rimosso da detti motori di ricerca";

VISTA la nota del 5 luglio 2017 con la quale il ricorrente ha confermato che l´articolo in questione "non compare più sul motore di ricerca";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Finegil Editoriale S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia