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Provvedimento del 26 ottobre 2017 [7449759]

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[doc. web n. 7449759]

Provvedimento del 26 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 443 del 26 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 20 giugno 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Mario Rava, nei confronti di Google con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di:

- ordinare la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti digitando il proprio nome e cognome sul motore di ricerca gestito dalla resistente, di due URL, specificati nell´atto introduttivo, connessi ad articoli, pubblicati nel 2014, che riportano la notizia di una procedura concorsuale a carico della società che ha costituito;

- disporre il divieto dell´utilizzo e/o visione dei dati personali a lui relativi;
il ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, nell´invocare l´applicazione del diritto all´oblio, ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione e riservatezza dal persistere in rete della notizia ormai risalente a tre anni fa e priva di interesse pubblico;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 ottobre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 14 luglio 2017 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha, in particolare, sostenuto che:

- l´articolo, privo peraltro di contenuti diffamatori o lesivi della reputazione o dell´immagine dell´interessato, riporta informazioni, rilevanti soprattutto a livello locale, riguardanti non tanto la figura del ricorrente quanto il fallimento della società e l´impatto che tale evento ha avuto per l´occupazione nell´ambito territoriale nel quale la stessa aveva sede;

- secondo i criteri indicati dalle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo di Lavoro art. 29 in materia di protezione dei dati personali nel bilanciamento di interessi tra il diritto all´oblio e l´interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni in rete, assume particolare rilievo sia l´elemento relativo al trascorrere del tempo che il ruolo ricoperto dall´interessato nella vita pubblica "anche per effetto della professione svolta";

- nel caso in esame, non può ritenersi sussistente il requisito del decorso del tempo, considerato che l´articolo in questione è stato pubblicato nel 2014, e la stessa l´attività di imprenditore svolta dall´interessato fa collocar quest´ultimo tra le figure che, secondo quanto indicato nelle citate Linee guida, rivestono un ruolo nella vita pubblica per il quale deve prevalere l´interesse pubblico alla reperibilità della notizia;

- ove il ricorrente ritenga di essere stato danneggiato dal predetto articolo o dal suo mancato aggiornamento, potrà rivolgersi al gestore del quotidiano on-line che lo ha pubblicato, affinché provveda a rimuoverlo dal proprio sito, a cancellarlo o ad oscurarne gli elementi identificativi, ovvero ancora a deindicizzare le pagine web, applicando modalità tecniche volte ad impedire a Google e agli altri motori di ricerca di accedere a tali pagine;

VISTA la nota del 21 luglio 2017 con la quale il ricorrente, contestando quanto rappresentato da Google nella propria memoria, si è riportato integralmente alle considerazioni già svolte nell´atto introduttivo;

RILEVATO, rispetto al caso in esame, che:

- gli URL indicati dal ricorrente risultano collegati ad un articolo riferito al fallimento che ha coinvolto l´azienda nell´anno 2014, quindi in un periodo molto recente, così da  ritenere l´interesse alla notizia ancora attuale, anche in ragione del fatto che, allo stato, non sono stati forniti dal ricorrente elementi volti a provare che la vicenda sia conclusa;

- l´articolo, nel richiamare la crisi economica che ha colpito il territorio ove ha sede la società, riporta la notizia della presentazione dell´istanza di fallimento decisa dalla stessa azienda e riferisce solo informazioni relative a quest´ultima, citando il nome del ricorrente esclusivamente in ragione del suo ruolo di imprenditore e fondatore della società;

RITENUTO dunque, per i motivi sopra esposti, che non appaiano ricorrere gli estremi per l´applicazione del c.d. "diritto all´oblio" secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell´Unione Europea nella sentenza del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza "Costeja") e ulteriormente precisati nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014 e che, pertanto, la richiesta di deindicizzazione degli URL indicati nell´atto introduttivo, debba essere dichiarata infondata;

RITENUTO, altresì, che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di rimozione degli Url indicati nell´atto introduttivo;

b) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia