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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Crea Futuro s.r.l. - 20 luglio 2017

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[doc. web n. 7593295]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Crea Futuro s.r.l. - 20 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 327 del 20 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Garante, con provvedimento n. 120 del 5 marzo 2015, che qui deve intendersi integralmente richiamato, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione circa i trattamenti posti in essere dalla società Crea Futuro s.r.l., C.F. 02091540514, con sede legale in Loro Ciuffenna (AR), via Generale C.A. Dalla Chiesa n. 5/e, in persona del legale rappresentante pro-tempore, accertando l´illiceità del trattamento di dati personali acquisiti dalla società Cedap s.r.l. e utilizzati periodicamente da Crea Futuro per l´invio di comunicazioni finalizzate a promuovere la propria attività nell´ambito della formazione professionale, senza aver fornito un´idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003, di seguito denominato "Codice") e senza aver ottenuto un consenso libero e specifico ai sensi dell´art. 23 del medesimo Codice;

LETTO l´atto di contestazione n. 12329/88953 del 27 aprile 2015 (che qui si intende integralmente richiamato), notificato in pari data mediante posta elettronica certificata, con cui l´Ufficio del Garante ha contestato alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 23, ritenuta l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice, informandola della facoltà di effettuare, per entrambi i rilievi, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981, non avendo presentato all´Autorità scritti difensivi né richiesta di audizione;

RITENUTO che, allo stato degli atti, deve confermarsi la responsabilità della società Crea Futuro in ordine alle violazioni contestate poiché la stessa, nel corso del tempo e fino al 2001 risulta aver acquisito un database di complessivi 2 milioni di nominativi con correlati dati anagrafici e indirizzi postali che ha poi utilizzato per l´invio di comunicazioni promozionali cartacee, senza aver fornito agli interessati l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e senza aver acquisito dagli stessi il previsto consenso ai sensi del successivo art. 23;

RILEVATO, quindi, che Crea Futuro, in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, ha effettuato un trattamento di dati personali come sopra specificato, finalizzato all´invio di comunicazioni promozionali cartacee, senza rendere preventivamente agli interessati la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza aver acquisito dai medesimi il prescritto consenso di cui all´art. 23 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13, con una sanzione da seimila a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano, per entrambi i rilievi contestati, le condizioni per applicare l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice, la quale prevede che, quando la violazione coinvolge numerosi interessati (in questo caso 2 milioni di persone), i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui sopra sono applicati in misura pari al doppio;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni non risultano connotate da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato il fatto che la società non ha comunicato all´Autorità l´avvenuta cancellazione dei dati trattati illecitamente, come disposta nel provvedimento n. 120 del 5 marzo 2015;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, è stato preso in considerazione il bilancio per l´anno 2015;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di:

- euro 24.000,00 (ventiquattromila) per la violazione di cui all´art. 161, in relazione all´art. 13, ritenuta l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice;

- euro 40.000,00 (quarantamila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 23, ritenuta l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla società Crea Futuro s.r.l., C.F. 02091540514, con sede legale in Loro Ciuffenna (AR), via Generale C.A. Dalla Chiesa n. 5/e, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 64.000,00 (sessantaquattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 64.000,00 (sessantaquattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7593295
Data
20/07/17

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

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