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Provvedimento del 22 maggio 2018 [9004836]

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[doc. web n. 9004836]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 344 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 febbraio 2018 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Caristi, nei confronti di Tiscali Italia S.p.A., in qualità di editore della testata giornalistica on-line “notizie.tiscali.it”, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere:

l’adozione di misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione, tramite i motori di ricerca esterni al sito della resistente, di un articolo pubblicato da quest’ultima il XX e tuttora disponibile su detto sito;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare:

lamentato il pregiudizio causato alla sua reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni legate ad una delicata vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto, tenuto conto del fatto che l’articolo contestato riporterebbe i fatti “in termini non corretti ed assolutamente discordanti con le risultanze procedimentali”;

rappresentato che tale circostanza ha “indotto in errore lo stesso motore di ricerca Google che, a tutt’oggi, consente di accedere al predetto articolo con lo snippet “XX””, del tutto fuorviante rispetto a quanto effettivamente accaduto; 

precisato che “nonostante le gravi accuse (…) ricavabili dalle espressioni impiegate nei titoli, nel corpo dell’articolo non si fornisce alcuna descrizione della condotta in concreto posta in essere”, limitandosi ad operare “un mero rinvio alla “ricostruzione dei fatti basata sul resoconto”” di altro quotidiano;

rilevato che al fine di dare maggiore rilievo alla notizia – che non risulta neppure aggiornata sulla base degli esiti processuali della vicenda – la resistente avrebbe “artatamente ravvisato” una discendenza tra il ricorrente ed altri noti soggetti operanti nel medesimo settore; 

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare: a) la nota del 26 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, b) il verbale dell’audizione svoltasi in data 18 aprile 2018 presso la sede dell’Autorità, nonché c) la nota del 23 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 12 aprile 2018 con la quale Tiscali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Zappalà ed Ilaria Napolitano, ha rilevato che:

il trattamento di dati personali del ricorrente contenuto nell’articolo contestato “è stato eseguito in modo lecito e corretto, per finalità giornalistiche e (…) nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, tenuto conto del fatto che al suo interno è stato “sottolineato a più riprese che l’accusa mossa nei confronti [del ricorrente] doveva essere oggetto di accertamento nel successivo processo”, dando peraltro ampio spazio alla difesa del medesimo;

quanto riportato nel predetto articolo risulta “perfettamente in linea con le risultanze processuali” in quanto l’interessato “in data 15.08.2017 (…) è stato riconosciuto colpevole dal tribunale distrettuale di Zurigo di atti sessuali e molestie sessuali nei confronti di una quattordicenne”;

la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere la deindicizzazione dell’articolo non può trovare accoglimento ritenendosi tuttora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in considerazione del “mestiere [da lui] svolto – uno dei più noti XX al mondo – nonché della natura e dell’attualità delle informazioni”;

l’URL attraverso il quale il predetto articolo è reperibile in rete è stato modificato, richiedendo a Google la rimozione di quello precedente al fine di impedirne il rinvenimento in rete tramite uno snippet ritenuto dall’interessato eccessivamente pregiudizievole;

che i dati ivi contenuti risultano comunque aggiornati mediante l’inserimento di un’apposita postilla nella quale è stata riportata la notizia dell’intervenuta condanna, rettificando altresì la “notizia relativa alla sussistenza di un rapporto di parentela” tra il sig. XX ed altri soggetti operanti nello stesso settore;

VISTA la nota del 29 aprile 2018 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando che:

“la circostanza che Tiscali abbia chiesto a Google la rimozione dell’URL oggetto di ricorso (…), sol per poi ripubblicarlo, sostanzialmente invariato nei contenuti essenziali con un diverso URL (…), non può (…) ritenersi satisfattivo” del suo interesse;

il trattamento di dati personali che lo riguardano posto in essere all’interno dell’articolo è da ritenersi eccedente e non pertinente, tenuto conto del fatto che “rimane inalterato l’utilizzo (…) del termine “pedofilia””, come tale del tutto inesatto con riferimento alle reali contestazioni a lui mosse, oltreché estremamente lesivo in virtù della professione svolta;

tale espressione ha, infatti, un preciso significato nella lingua italiana riguardando “attività sessuali con bambini prepuberi”, mentre nel caso in esame la condanna è intervenuta per “atti sessuali (nella specie un bacio) con un’adolescente di anni 14”  e che “nel codice penale elvetico, ogni tipo di contatto con minore, sia esso infra o supra quattordicenne, è rubricato come ”atto sessuale con fanciullo””;

VISTA la nota del 18 maggio 2018 con la quale la resistente ha ribadito la legittimità del proprio operato e l’insussistenza dei presupposti per accogliere, nel caso in esame, l’istanza di deindicizzazione avanzata dall’interessato, precisando, con riguardo ad alcune delle contestazioni avanzate da quest’ultimo, che nel codice penale italiano il termine “pedofilia” è utilizzato nel solo “art. 414 bis c.p. rubricato “istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”, in riferimento all’istigazione a commettere “in danno di minorenni uno o più delitti previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter e 600 quater” senza con ciò fare alcuna distinzione tra “bambini prepuberi” e “fanciulli”;

CONSIDERATO che la circostanza dell’intervenuta rimozione dell’URL originariamente indicato nell’atto di ricorso, effettuata nel corso del procedimento mediante richiesta rivolta dalla resistente al gestore del motore di ricerca, non determina il venir meno dell’oggetto della domanda, ovvero la richiesta di deindicizzazione dell’articolo contestato, tenuto conto del fatto che il medesimo articolo risulta tuttora reperibile, sia pure con un URL diverso, al di fuori dell’archivio on-line della testata giornalistica;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali dell’interessato cui fa riferimento l’odierno ricorso effettuato da Tiscali Italia S.p.A., a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, rientra ora, attraverso la riproposizione degli articoli pubblicati sui rispettivi siti internet, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica, come tali compatibili con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati;

RILEVATO che:

nel caso in esame, non appaiono sussistenti le ragioni addotte dal ricorrente per disporre la deindicizzazione dell’articolo pubblicato all’interno dell’archivio on-line della testata giornalistica edita dalla resistente, trattandosi di vicenda giudiziaria molto recente e, per quanto desumibile dall’articolo stesso, non ancora conclusa che, in virtù del ruolo svolto dall’interessato e delle caratteristiche della stessa, appare tuttora di interesse pubblico;

occorre dare comunque atto degli interventi effettuati dalla società editrice nel corso del procedimento, ovvero aggiornamento e rettifica dei dati contenuti nell’articolo e rimozione dell’URL attraverso il quale l’articolo era originariamente reperibile in rete, al fine di tenere conto delle contestazioni effettuate dal ricorrente, benché le relative istanze non abbiano costituito oggetto del ricorso avanzato dal medesimo; 

RITENUTO di dovere pertanto dichiarare il ricorso infondato;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in particolare tenuto conto della infondatezza della stessa;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato; 

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia