g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 4 dicembre 2008 [1582824]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1582824]

Provvedimento del 4 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze del 6 febbraio e del 16 giugno 2008 inviate a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con le quali XY, dipendente di tale società, a seguito della sentenza che ha definito un procedimento giudiziario avviato nei confronti della Cassa medesima in relazione a una sanzione disciplinare (comminatagli a seguito di un´operazione di compravendita di titoli mobiliari commissionata telefonicamente a un collega il 1° marzo 2000), ha chiesto che gli fossero comunicate tutte le informazioni personali che lo riguardano contenute in alcuni documenti relativi al procedimento in questione, specificamente elencati; rilevato che l´interessato ha chiesto di accedere tra gli altri, in particolare, ai dati contenuti nelle "delibere" con le quali la Cassa ha conferito ai propri avvocati il mandato di rappresentarla e difenderla nel citato giudizio di lavoro e ha autorizzato il proprio presidente "a rilasciare procura" a favore di un dipendente ai fini della rappresentanza della banca nel giudizio medesimo, nonché alle informazioni personali contenute nella memoria di costituzione e difesa della società; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di conoscere i dati personali afferenti alle "attestazioni/registrazioni, ex art. 60, 61 e 63 regolamento Consob n. 11522/98", relative alle operazioni mobiliari eseguite il 1° marzo 2000 e i dati che lo riguardano contenuti negli atti di intimazione ai testi indicati dalla Cassa nel predetto giudizio di lavoro; 

VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 luglio 2008 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, insoddisfatto del riscontro, ha ribadito le proprie richieste rilevando che, essendo la sentenza relativa al citato procedimento giudiziario passata in giudicato, sarebbero venuti meno i presupposti per il differimento al diritto di accesso previsto dall´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice già applicati su richiesta della controparte nel corso di alcuni procedimenti a seguito di ricorsi proposti dinanzi a questa Autorità (cfr. Provv. del Garante del 14 febbraio 2005, doc. web n. 1148309, 16 marzo 2007, doc. web n. 1399489 e 14 dicembre 2007, doc. web n. 1481006); rilevato che il ricorrente ha chiesto anche che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 24 ottobre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie pervenute il 15 settembre, il 9 e il 15 ottobre 2007 con le quali la resistente, nell´inviare copia dei riscontri forniti all´interessato in merito agli interpelli preventivi proposti, ha fornito indicazioni in ordine alla diversa documentazione oggetto della richiesta di accesso, comunicando nuovamente alcuni dati personali in essa contenuti, confermando che altri non hanno subito variazioni rispetto a quelli che in passato gli sono stati comunicati e precisando infine di non poter fornire dati personali di terzi o dati che non sono in proprio possesso;

VISTE le note pervenute l´8 e il 20 settembre, il 14 e il 18 ottobre 2007, con le quali il ricorrente, nel prendere atto dei dati comunicatigli, ha rappresentato di essere insoddisfatto del riscontro ritenendo che alcuni dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione elencata nel proprio interpello preventivo non gli siano stati comunicati;

VISTA la memoria pervenuta l´8 novembre 2008 con la quale la resistente ha confermato il precedente riscontro;

VISTA la memoria del 15 novembre 2008 con la quale il ricorrente, nel riproporre le proprie richieste, ha precisato di voler accedere a tutti i dati personali che lo riguardano, ivi compresi quelli relativi a terzi, laddove gli stessi siano necessari per renderli intelligibili; ciò, con riferimento ad alcune delibere che, comunicategli con alcuni omissis, non renderebbero intelligibili i dati personali che lo riguardano in esse contenute;

VISTA la nota fatta pervenire il 29 novembre 2008 e la successiva del 1° dicembre 2008 con le quali la resistente ha completato il riscontro fornendo ulteriori indicazioni in ordine ai dati personali oggetto dell´istanza di accesso (anche precedentemente comunicati) e alla documentazione elencata dal ricorrente, e ha comunicato i dati personali che lo riguardano contenuti in alcune deliberazioni del Comitato esecutivo dell´istituto di credito riportanti alcuni omissis in relazione a dati personali di terzi e a dati concernenti l´indicazione di condotte da tenersi da parte del titolare del trattamento rispetto a situazioni contenziose che interessano il ricorrente;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice –come evidenziato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti– consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e, laddove il titolare del trattamento fornisca il riscontro fornendo copia di tali documenti, con l´oscuramento dei dati personali di terzi e delle informazioni relative all´"indicazione di condotte da tenersi e di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento" (cfr. artt. 10, comma 5, e 8, comma 4, del Codice);

RILEVATO che, tenuto anche conto della situazione contenziosa particolarmente complessa tra le parti di cui anche a precedenti procedimenti instaurati tra le stesse dinanzi a questa Autorità, la resistente ha fornito un riscontro idoneo avendo la stessa, con riferimento ai dati personali oggetto dell´interpello preventivo: 1) comunicato i dati relativi al ricorrente detenuti (molti dei quali peraltro già comunicati in occasione di precedenti istanze di accesso e ricorsi); 2) specificato di non detenerne altri (anche alla luce dell´inesistenza di alcuni documenti di cui all´interpello preventivo o della mancata conservazione degli stessi nei propri archivi); 3) omesso, in alcuni casi, correttamente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, dati personali di terzi e informazioni concernenti l´indicazione di condotte da tenersi relative a situazioni contenziose che interessano il ricorrente;

RITENUTO, alla luce di ciò, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce della peculiarità della vicenda e della parziale inesistenza di dati personali oggetto dell´istanza, nonché del fatto che a molti dati personali comunicati dalla resistente il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva già avuto accesso in occasione di precedenti ricorsi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 4 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli