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Videosorveglianza

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Videosorveglianza

La legge n. 675/1996 considera come "dato personale" qualunque informazione che consenta l´identificazione dei soggetti interessati anche attraverso suoni e immagini, ed anche se in via indiretta, mediante il collegamento con altre informazioni. La legge è applicabile anche ai trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che tali informazioni, dopo il loro monitoraggio in un circuito di controllo, siano eventualmente registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi.

  • Garante 17 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 57 [doc. web n. 39849]


Risulta legittima, in quanto rientrante nelle finalità istituzionali proprie degli organismi sanitari pubblici (v. legge n. 833/1978 e successive modifiche ed integrazioni), perché connessa all´attività di assistenza e cura dei pazienti, l´istallazione, presso i locali di un pronto soccorso e nel reparto di rianimazione di un´Azienda ospedaliera, di apparecchiature di videosorveglianza, al fine rispettivamente del controllo della sicurezza dei corridoi e delle sale di attesa e per consentire il continuo monitoraggio delle condizioni dei pazienti ricoverati. Anche in considerazione del fatto che, nella specie, si verte in tema di trattamento di dati sensibili (art. 22 della legge n. 675/1996), l´istallazione di tale sistema richiede, peraltro, l´osservanza di specifiche prescrizioni poste dalla legge n. 675/1996, quali la determinazione della localizzazione delle telecamere e delle modalità di ripresa (in ottemperanza ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite fissati dall´art. 9, comma 1, lett. d)), la definizione dei soggetti (responsabile, incaricati) legittimati a trattare i dati personali, la individuazione di idonee misure di sicurezza ai sensi dell´art. 15 (al fine di evitare che i dati possano entrare nella disponibilità di soggetti non autorizzati), la fissazione di precisi parametri concernenti la eventuale conservazione delle immagini registrate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati (art. 9, comma 1, lett. e), la previsione delle forme e delle modalità di informativa agli interessati (art. 10).

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 139 [doc. web n. 40361]


La Direttiva comunitaria n. 95/46/CE, la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa e la legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione ed ha in buona parte recepito la Direttiva, rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini - quali quelle registrate nei controlli video - che consentano di identificare un soggetto, anche in via indiretta, attraverso il collegamento con altre informazioni.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 139 [doc. web n. 40361]


Secondo i principi condivisi in sede europea - cui le normative nazionali debbono ispirarsi - in tema di installazione e di esercizio di video impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli all´interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, le singole amministrazioni possono introdurre detti sistemi purché il monitoraggio del traffico avvenga attraverso l´impiego di dati anonimi, con possibilità di acquisizione delle immagini soltanto nel caso di effettiva commissione di infrazioni; inoltre, l´utilizzazione dei dati in tal modo acquisiti può avvenire per la sola finalità dell´applicazione delle norme sugli accessi, salva la possibilità di un loro eventuale uso per fini di giustizia e di messa a disposizione in forma anonima per ragioni di studio o di ricerca statistica. Infine, la conservazione di tali immagini da parte delle amministrazioni dev´essere limitata al periodo strettamente necessario all´applicazione delle sanzioni ed alla definizione dell´eventuale contenzioso, con obbligo di tracciamento delle eventuali consultazioni effettuate presso la banca dati (costituita dalle immagini) e con esclusione della possibilità di realizzare interconnessioni con altri archivi o banche dati.

  • Garante 24 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 25 [doc. web n. 42086]


Ai fini del contenimento della criminalità in particolari ambiti cittadini, possono essere concluse, tra forze di polizia ed aziende comunali di trasporto pubblico, intese dirette all´introduzione di sistemi di videosorveglianza attraverso l´installazione, in via sperimentale, di telecamere su alcune linee di autobus e tram e presso le fermate. A tal fine, prima dell´attivazione dei sistemi, la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa andranno fissate in aderenza alle finalità che ne hanno suggerito l´installazione, tenendo conto dei principi fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996, con particolare riguardo a quelli di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti rispetto agli scopi perseguiti; inoltre, l´attività di videocontrollo, oggetto di preventiva informativa agli utenti ex art. 10 della legge n. 675/1996, dovrà permettere di cogliere in modo solo panoramico l´interno delle vetture o l´ambito delle singole fermate, in maniera da evitare non solo riprese talmente particolareggiate da risultare intrusive della riservatezza o da consentire la rilevazione di particolari non rilevanti, ma anche da impedire la violazione delle previsioni di cui all´art. 4 della legge n. 300/1970 (in riferimento alle postazioni di guida degli autisti). Infine, le immagini acquisite, accessibili in chiaro da una "stazione di lettura" sulla scorta di un sistema di "doppia chiave" congiunta (una in possesso del personale dell´azienda all´uopo preposto, l´altra in possesso dell´autorità di polizia), dovranno essere custodite - unitamente ai sistemi di lettura - con adeguati sistemi di sicurezza, e potranno essere visionate soltanto in occasione della commissione di atti criminosi ritualmente denunziati.

  • Garante 23 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 57 [doc. web n. 40899]


La Direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video), qualora permettano d´identificare un soggetto anche in via indiretta. La legge n. 675/1996, che ha attuato detta convenzione e, in buona parte, ha recepito la citata Direttiva, considera anch´essa come "dato personale" qualunque informazione - anche cifrata o codificata - che permetta l´identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini. Pertanto, allo stato, stante la carenza nel sistema italiano di una disciplina specifica in materia di videosorveglianza, ai trattamenti di immagini effettuati attraverso sistemi di controllo è senz´altro applicabile la legge n. 675/1996.

  • Garante 23 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 57 [doc. web n. 40899]


La Direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa rendono obbligatoria l´applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini - quali quelle registrate nei controlli video -, qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta, attraverso il collegamento con altre informazioni. La legge n. 675/1996, che ha attuato la convenzione e ha in buona parte recepito la Direttiva europea, considera anch´essa come "dato personale" qualunque informazione che permetta l´identificazione, anche in via indiretta, dei soggetti interessati, sebbene derivante da suoni o da immagini anziché da dati alfanumerici; tale legge è, quindi, senz´altro applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che le informazioni così ricavate siano eventualmente registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi, dopo il loro temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

  • Garante 21 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 80 [doc. web n. 42288]


L´istallazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un soggetto pubblico è subordinata all´esistenza di una fonte normativa che la legittimi e ne indichi le relative finalità, ovvero permetta di rilevare che tale iniziativa risponde alle funzioni istituzionali demandate all´ente (fattispecie relativa al progetto di realizzazione da parte di un comune di un sistema di videosorveglianza all´interno di una riserva marina, finalizzato al tempestivo intervento in caso di infrazioni o di situazioni di emergenza).

  • Garante 21 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 80 [doc. web n. 42288]


La legge n. 675/1996 definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persone identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Ne consegue che debbono essere considerati dati di carattere personale anche le registrazioni effettuate mediante l´uso di telecamere che, per l´ampiezza dell´angolo visuale, la qualità degli strumenti, o altre caratteristiche della ripresa, pur non rendendo direttamente identificabili in maniera chiara ed univoca le persone inquadrate, ne permettano l´identificazione attraverso il collegamento con altre fonti conoscitive, quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini.

  • Garante 21 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 80 [doc. web n. 42288]


Le registrazioni effettuate mediante l´uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l´ampiezza dell´angolo visuale e la qualità degli strumenti possono non rendere identificabili le persone inquadrate; comunque, ciò non esclude l´applicazione della normativa sulla tutela della riservatezza, in quanto l´art. 1 della legge n. 675/1996 definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persone identificate o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (ad esempio, attraverso il collegamento con altre fonti conoscitive quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini).

  • Garante 17 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 73 [doc. web n. 40041]
  • Garante 7 marzo 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 76 [doc. web n. 30987]


In caso di realizzazione, da parte di un comune, di impianti di telecontrollo e videosorveglianza del territorio a fini di monitoraggio del traffico cittadino, per assicurare l´effettivo rispetto dei principi posti dall´art. 9 della legge n. 675/1996 è necessario procedere ad una precisa localizzazione delle telecamere e ad una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell´immagine); inoltre, occorre un´attenta riflessione sul livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici e sulla necessità che siano evitate riprese di persone presso gli impianti volti unicamente a prevenire le violazioni del codice della strada.

  • Garante 17 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 73 [doc. web n. 40041]
  • Garante 7 marzo 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 76 [doc. web n. 30987]


La legge n. 675/1996 è applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che le informazioni siano registrate in un archivio elettronico o comunicate a terzi dopo il temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo.

  • Garante 17 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 73 [doc. web n. 40041]
  • Garante 7 marzo 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 76 [doc. web n. 30987]


Ai sensi dell´art. 27 della legge n. 675/1996, le finalità cui è preordinata l´installazione, da parte di un comune, di impianti di videosorveglianza debbono rispondere alle funzioni istituzionali demandate all´ente dalla legge n. 142/1990, dal d.P.R. n. 616/1977, dalla legge n. 65/1986 (sull´ordinamento della polizia municipale), nonché dagli statuti e dai regolamenti comunali.

  • Garante 17 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 73 [doc. web n. 40041]
  • Garante 7 marzo 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 76 [doc. web n. 30987]


Per i comuni interessati all´installazione ed all´esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, la disciplina regolamentare introdotta con d.P.R. n. 250/1999 prevede, tra l´altro, l´obbligo di munirsi di un´autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. In particolare, tale regolamento stabilisce che gli impianti debbono essere utilizzati per raccogliere dati riguardanti il luogo, il tempo e l´identificazione dei veicoli che accedono ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, rilevando immagini solamente in caso di infrazione; inoltre, la documentazione contenente tali immagini può essere utilizzata solo ai fini dell´applicazione del regolamento e dev´essere conservata solo per il periodo necessario alla contestazione dell´infrazione, all´applicazione della sanzione ed alla definizione dell´eventuale contenzioso, salvo l´eventuale ulteriore impiego dei dati per esclusive finalità di polizia giudiziaria o di indagine penale.

  • Garante 7 marzo 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 76 [doc. web n. 30987]


Le regole della disciplina sul trattamento dei dati personali poste dalla legge n. 675/1996 sono applicabili anche alle immagini ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati.

  • Garante 29 novembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 28 [doc. web n. 31019]


Gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell´accesso alla propria abitazione) non rientrano nell´ambito di applicazione della legge n. 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all´art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre, inoltre, che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse.

  • Garante 29 novembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 28 [doc. web n. 31019]


Deve essere disposto il divieto del trattamento dei dati raccolti con un rilevatore di impronte digitali (nella specie associato alle immagini riprese da un sistema video) posto all´ingresso di un istituto di credito, ove non giustificato da elementi che evidenzino una concreta situazione di rischio. Un´attività indifferenziata di raccolta di dati significativi, quali le impronte associate alle immagini, imposta a tutti coloro che entrano nella banca, non può ritenersi di per sé legittimata da un´esigenza generica di sicurezza, traducendosi in un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà di tutte le persone interessate che possono legittimamente lamentare anche una considerazione non adeguata e un rilevante pregiudizio della propria dignità personale.

  • Garante 11 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 30 [doc. web n. 30903]


Attraverso l´informativa prevista dall´art. 10 della legge n. 675/1996 tutte le persone interessate devono essere messe a conoscenza dell´uso di telecamere che riprendono il luogo dove le stesse si trovano o intendono recarsi (fattispecie relativa all´istallazione di un sistema di videosorveglianza all´ingresso dei locali di una banca).

  • Garante 11 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 30 [doc. web n. 30903]


Rientra tra i compiti del Garante l´instaurazione di un procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 al fine del controllo della liceità del trattamento dei dati personali (finalità e modalità del trattamento, consultazione dei dati, comunicazione a terzi, conservazione e distruzione) operato da un istituto bancario attraverso la raccolta delle impronte digitali e dell´immagine del volto dei clienti all´ingresso dei locali della banca.

  • Garante 28 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 35 [doc. web n. 40181]


Costituiscono dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996 le impronte digitali e l´immagine del volto dei clienti di un istituto di credito raccolti all´entrata della banca attraverso un apposito dispositivo elettronico (chiamato biodigit).

  • Garante 28 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 35 [doc. web n. 40181]


La rilevazione dei dati biometrici (nel caso di specie impronte digitali associate ad immagini del volto) di coloro che accedono ai locali di una banca, ove formalmente giustificata dalla mera affermazione di una generica ed indimostrata esigenza di sicurezza, non suffragata da specifici elementi di rischio, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all´art. 9 della legge n. 675/1996. Ne consegue che il trattamento dei dati raccolti con detto sistema di rilevamento è illecito, traducendosi in un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà dei singoli interessati.

  • Garante 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 42 [doc. web n. 30947]


Non violano le disposizioni sulla protezione dei dati personali (in particolare, le prescrizioni impartite dal Garante con il Provvedimento generale del 29 novembre 2000) sistemi ed apparecchiature di ripresa dislocate su spiagge - a fini promozionali, pubblicitari o di informazione agli utenti - che, in ragione della distanza dal luogo ripreso o di altre caratteristiche tecniche, non consentano di identificare, anche indirettamente, gli interessati.

  • Garante 14 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 43 [doc. web n. 41782]


L´accesso degli interessati, debitamente informati ex art. 10 della legge n. 675/1996, agli sportelli bancari tramite i sistemi di rilevazione biometrica deve avvenire su base volontaria e consensuale, previo abbinamento di detti sistemi ai comuni dispositivi d´ingresso già installati; la possibilità di tale rilevazione - che, con riferimento alle impronte digitali, non deve dar luogo ad alcuna "schedatura" da parte degli istituti di credito - non può autorizzare l´adozione di comportamenti vessatori nei confronti di coloro che non ritengano di acconsentire alla rilevazione dell´impronta, con la conseguenza che, in caso d´indisponibilità a sottostare alle rilevazioni dei dati biometrici, all´utente deve essere comunque garantita la facoltà di accesso alla banca, previa adozione di misure di cautela rimesse alla ragionevole valutazione del responsabile della filiale.

  • Garante 28 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 82 [doc. web n. 39704]


Le immagini di una persona acquisite con un impianto di videosorveglianza costituiscono dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996, con conseguente possibilità per l´interessato di proporre l´istanza di cui all´art. 13 della legge nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento.

  • Garante 19 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 40 [doc. web n. 40085]


L´installazione di un sistema di videosorveglianza presso un supermercato comporta un trattamento di dati personali in quanto consente l´identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati. Ne consegue l´obbligo, sanzionabile in via amministrativa, di notificare al Garante l´inizio del trattamento.

  • Garante 23 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 154 [doc. web n. 1066005]


L´installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che consente l´identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati determina un trattamento di dati personali, nonostante la mancata conservazione delle immagini. Ne consegue che tale attività di trattamento deve essere oggetto di notificazione al Garante.

  • Garante 1 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 126 [doc. web n. 1066683]


L´installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, che consente l´identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati, determina un trattamento di dati personali a prescindere dalla circostanza della mancata conservazione delle immagini. Ne consegue che dell´installazione deve essere fornita una adeguata informativa agli interessati.

  • Garante 5 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 124 [doc. web n. 1066679]


È lecito il trattamento dei dati effettuato dal Comune, in "contitolarità" con Questura e Comando dei Carabinieri, mediante l´installazione nel centro cittadino di un sistema di videosorveglianza ove non emergano profili di illiceità del trattamento e risultino rispettati i limiti fissati dal provvedimento di carattere generale emesso dal Garante in materia del 29/11/2000 (nel caso di specie il Garante ha rilevato che non erano state attivate alcune funzioni delle apparecchiature di ripresa particolarmente invasive quali i sistemi di registrazione delle conversazioni, di illuminazione ad infrarossi e di riconoscimento biometrico facciale).

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067284]


È lecito il trattamento dei dati effettuato dal Comune, in "contitolarità" con Questura e Comando dei Carabinieri, mediante l´installazione nel centro cittadino di un sistema di videosorveglianza, ove non emergano profili di illiceità del trattamento e risultino rispettati i limiti fissati dal provvedimento di carattere generale emesso dal Garante in materia del 29 novembre 2000 (nel caso di specie il Garante ha rilevato che non erano state attivate alcune funzioni delle apparecchiature di ripresa particolarmente invasive quali i sistemi di registrazione delle conversazioni, di illuminazione ad infrarossi e di riconoscimento biometrico facciale).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067775]
  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067813]


Non può essere accolto il ricorso con il quale l´interessato si oppone al trattamento delle immagini riprese dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza istallato nel centro cittadino, ove, anche alla luce dei limiti fissati dal provvedimento di carattere generale emesso dal Garante in materia di videosorveglianza il 29 novembre 2000, non emergano profili di illiceità del trattamento, effettuato dal Comune in "contitolarità" con Questura e Comando dei Carabinieri.

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067775]


Ove il titolare del trattamento attesti, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, che l´impianto di videosorveglianza posto all´esterno di un ipermercato non abbia registrato alcuna immagine del soggetto interessato che ha formulato una richiesta di accesso a quei dati, il ricorso al Garante va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1085592]


Il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza istallato a protezione della propria abitazione da una persona fisica utilizzatrice e depositaria dei dati contenuti nelle immagini, ove non vi sia comunicazione a terzi, esula dall´applicazione della legge n. 675/1996, trattandosi di un trattamento di dati effettuato per fini esclusivamente personali.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084589]


Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali, qualora non riguardi informazioni destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione. Tuttavia, l´impianto di videosorveglianza che riprenda continuativamente immagini relative non solo ad angoli visuali di esclusiva pertinenza dell´utilizzatore, quale la propria abitazione, ma anche a spazi condominiali nei quali transitano terzi condomini - ad esempio, quando parcheggiano veicoli -, evidenzia una lesione dei diritti di questi e giustificano, in sede diversa da quella del Garante, una legittima azione degli interessati a tutela della propria riservatezza. Ciò anche in sede penale, come confermato dalla giurisprudenza che, in riferimento all´art. 615-bis c.p., ha evidenziato l´illecita interferenza nella vita privata che può derivare da modalità di indebita istallazione di telecamere o di altri dispositivi di videosorveglianza all´interno e nelle pertinenze di edifici adibiti ad abitazione.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084589]


L´istallazione di una finta telecamera, non in grado di riprendere immagini o suoni, non comporta un trattamento di dati personali. Il ricorso presentato al Garante dalle persone che ritengono di essere state riprese, e relativo al trattamento delle informazioni eventualmente raccolte, è quindi inammissibile.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084610]

Scheda

Doc-Web
1048143
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

Documenti citati