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Provvedimento del 8 marzo 2007 [1396612]

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[doc. web n. 1396612]

[v. anche Provv.ti 8 marzo 2007 e 4 aprile 2007
nn. 13966301396650, 14016941401676]

Provvedimento del 8 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata il 16 novembre 2006 da XY e XZ (per mezzo dell´avv. Antonio Scuticchio) nei confronti di Elemedia S.p.A., in qualità di titolare della concessione per l´esercizio della radiodiffusione per l´emittente "Radio Capital", con la quale gli interessati, magistrati presso il tribunale di KW, hanno chiesto "la trasmissione (…) di tutte le registrazioni di Capital news relative ai giorni 10/11/2006 e 11/11/2006", specificando che le stesse avrebbero potuto essere "trasmesse su qualsivoglia supporto, magnetico o digitale" e che le relative spese sarebbero state a loro carico; 

VISTA la nota del 21 novembre 2006 con la quale Elemedia S.p.A. ha sostenuto di essere tenuta a comunicare le predette registrazioni solo a seguito di una richiesta formale da parte dell´autorità giudiziaria;

VISTO il ricorso presentato il 30 novembre 2006 nei confronti di Elemedia S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Nico Moravia, Agostino Migone De Amicis e Giorgia Masina) con il quale XY e XZ (rappresentati e difesi dagli avv.ti Bruno Tassone e Antonio Scuticchio), ritenendo che nei notiziari di Radio Capital andati in onda il 10 e 11 novembre 2006 siano stati trattati dati personali che li riguardano in relazione ad una vicenda giudiziaria che ha visto implicata anche una loro collega, hanno chiesto la conferma dell´esistenza di tali dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; rilevato che, a loro avviso, "anche a prescindere dal diniego opposto dalla resistente alla richiesta (…) di cui all´art. 8 del d. lg. n. 196/2003, sussisterebbe comunque il pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima ai sensi e per gli effetti dell´art. 147, comma 1, lett. b), del d. lg. n. 196/2003"; ciò, tenuto conto che le emittenti televisive e radiofoniche hanno l´obbligo di conservare i supporti contenenti le registrazioni dei programmi trasmessi solo per un periodo non superiore ai tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 16 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 dicembre e la memoria depositata il 20 dicembre 2006 con le quali la resistente –nel precisare di non ritenere idonea l´istanza avanzata dai ricorrenti prima del ricorso, dal momento che la stessa era volta genericamente a chiedere copia delle registrazioni dei programmi, anziché ad accedere ai dati personali dei ricorrenti– ha comunque fornito riscontro alle richieste formulate con il ricorso, inviando copia delle registrazioni dei radio-giornali trasmessi il 10 e 11 novembre 2006; rilevato che la resistente ha dichiarato di ritenere che le registrazioni in questione non contengano dati personali relativi ai ricorrenti i quali non vengono mai "menzionati nominativamente, facendosi" in esse "esclusivo accenno al possibile coinvolgimento di collaboratori di un altro magistrato di KW, destinatario di provvedimenti giudiziari restrittivi"; rilevato che la resistente ha anche chiesto di porre a carico dei ricorrenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la memoria inviata via fax il 31 gennaio 2007 con la quale i ricorrenti, preso atto della comunicazione delle registrazioni, hanno insistito sulla richiesta relativa alle spese, rilevando che il riscontro sarebbe avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso e non già a seguito dell´istanza previamente avanzata dai ricorrenti e sostenendo che tali registrazioni conterrebbero, a loro avviso, dati che li riguardano; ciò, tenuto conto che, in quegli stessi giorni, altre testate giornalistiche avevano "espressamente (…) associato" il nome dei ricorrenti a quello del magistrato arrestato nell´ambito dell´indagine giudiziaria oggetto delle cronache giornalistiche e che, "anche in assenza dell´espressa menzione dei nomi, i ricorrenti sarebbero comunque rimasti identificabili per le persone appartenenti alla comunità KW";

VISTA la memoria del 22 febbraio 2007 con la quale la resistente ha ribadito di non ritenere che l´istanza del 16 novembre 2006 dei due ricorrenti possa "configurare esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice", essendosi con essa avanzata esclusivamente "una generica richiesta di ricevere tutte le registrazioni di Capital News relative ai giorni 10.11.2006 e 11.11.2006, senza alcun riferimento alla normativa a tutela dei dati personali", e che "solo in sede di ricorso i ricorrenti hanno correttamente indicato di voler esercitare i diritti loro conferiti dai citati articoli";

RILEVATO che l´istanza proposta dai ricorrenti il 16 novembre 2006, per mezzo di un legale e senza che alla stessa fosse allegata copia della procura, contiene una generica richiesta di ottenere le registrazioni "di Capital news relative ai giorni 10/11/2006 e 11/11/2006" e non reca alcun riferimento né alla circostanza che tali registrazioni potessero contenere dati personali dei ricorrenti, né alla normativa in materia di protezione dei dati personali; rilevato che la stessa poteva, pertanto, non essere considerata alla stregua di un valido esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice, non recando alcuno dei riferimenti idonei ad ingenerare nel destinatario della richiesta la consapevolezza di dover fornire un riscontro nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dal Codice;

RITENUTO tuttavia che, come richiamato dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice possono comunque essere fatti valere con ricorso proposto in via d´urgenza ai sensi dell´art. 146, comma 1, del Codice quando sussiste il pericolo che il decorso del termine previsto per l´interpello preventivo di cui all´art. 8 del Codice possa esporre taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile; ritenuto sussistente, nel caso di specie, tale pericolo, posto che, come rilevato dai ricorrenti, la normativa in materia di conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi dai concessionari privati prevede che le stesse debbano essere conservate solo per i tre mesi successivi alla data di trasmissione (art. 20, l. 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato") e che l´ulteriore decorso del tempo necessario per il corretto esercizio dei diritti mediante l´invio di un interpello preventivo avrebbe potuto esporre i ricorrenti al pericolo che le informazioni che li riguardano (eventualmente contenute nelle registrazioni) potessero essere distrutte, impedendo così l´esercizio stesso del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice;

RITENUTO pertanto ammissibile ai sensi degli artt. 146, comma 1, e 147, comma 1, lett. b), del Codice il ricorso proposto da XY e XZ e ritenuto, quindi, di dover valutare nel merito le istanze con esso fatte valere;

RILEVATO che nel corso del procedimento la resistente ha fornito agli interessati copia delle registrazioni richieste in modo che gli stessi potessero verificare l´esistenza o meno di dati personali che li riguardano e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice alla luce di tale riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli