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Preventiva adizione dell'A.g.o.

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Preventiva adizione dell´A.g.o.

Ai sensi dell´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996, che fissa il principio dell´alternatività tra la giurisdizione dell´A.g.o. ed il procedimento dinanzi al Garante, il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l´autorità giudiziaria; in tal caso, il ricorso dev´essere dichiarato inammissibile.

  • Garante 28 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 42 [doc. web n. 1075936


Ai sensi dell´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996, è preclusa all´interessato, che abbia agito davanti all´autorità giudiziaria per la tutela del diritto alla riservatezza (nella specie asseritamente leso dal contenuto di una trasmissione televisiva), la possibilità di proporre successivamente, nei confronti del medesimo titolare del trattamento, un ricorso al Garante che abbia lo stesso oggetto. Tale ricorso va dichiarato inammissibile (il Garante ha accertato ricorrere nella fattispecie un´ipotesi di continenza tra il procedimento instaurato avanti all´Autorità e il giudizio, di oggetto più ampio, promosso dall´interessato, nei confronti di più parti, fra cui il titolare del trattamento, dinanzi al Tribunale di Roma).

  • Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 48 [doc. web n. 1063631]


La normativa in materia di trattamento dei dati personali stabilisce l´alternatività del ricorso al Garante rispetto all´esercizio dell´azione avanti all´autorità giudiziaria. È quindi inammissibile il ricorso con cui l´interessato lamenti l´illecito trattamento dei suoi dati personali realizzato mercé la pubblicazione su un quotidiano di informazioni che lo riguardano, allorché nei confronti delle stesse parti (editore, direttore responsabile e redattore), prima della proposizione del ricorso al Garante, sia stato notificato un atto di citazione avanti al Tribunale in cui, seppure nell´ambito di un contesto più ampio di asserita illiceità delle condotte dei convenuti, si contesti la medesima violazione del diritto alla riservatezza e dei limiti al diritto di cronaca, per la tutela delle medesime posizioni giuridiche soggettive asseritamente lese dalla diffusione delle notizie attraverso la stampa.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 98 [doc. web n. 1066307]


L´incompatibilità tra l´azione giudiziaria e il successivo ricorso al Garante, che determina l´inammissibilità di quest´ultimo, presuppone l´identità di soggetti e di oggetto fra i due procedimenti così instaurati. Non si verifica tale ipotesi nel caso di preventiva presentazione all´autorità giudiziaria da parte dell´interessato di una denuncia-querela avente ad oggetto l´ipotizzata esistenza dei reati di truffa e falso a carico del titolare del trattamento.

  • Garante 2 dicembre 2002 [doc. web n. 1067444]


I diritti riconosciuti dalla normativa posta a tutela dei dati personali possono essere fatti valere alternativamente con ricorso al Garante ovvero con ricorso da proporsi davanti al giudice ordinario. Nel caso in cui emerga, nel corso del procedimento, che per il medesimo oggetto e tra le stesse parti è stato già proposto un ricorso all´autorità giudiziaria, il ricorso al Garante deve essere dichiarato inammissibile (nella specie, il ricorrente aveva chiesto ad una società telefonica la rettifica e l´aggiornamento di alcuni dei suoi dati in un primo momento depositando un ricorso al giudice ordinario, con il quale chiedeva anche il risarcimento dei danni, e successivamente agendo con ricorso davanti al Garante).

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1075294]


Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l´Autorità giudiziaria. È quindi inammissibile il ricorso con cui l´interessata, vittima di un infortunio da circolazione stradale, chieda di conoscere i dati personali contenuti nella perizia medico legale redatta su incarico della società di assicurazioni, ove dagli atti del procedimento risulti che la ricorrente ha già avanzato domanda di condanna della società alla consegna di copia dell´elaborato con citazione depositata, anteriormente alla presentazione del ricorso, avanti all´Ufficio del Giudice di pace.

  • Garante 25 luglio 2003 [doc. web n. 1081473]