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Diritti dell'interessato - Non adempie le richieste un elenco generico dei dati posseduti - 7 ottobre 2003 [1082486]

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[doc. web. n. 1082486]

Diritti dell´interessato - Diritti dell´interessato -Non adempie le richieste un elenco generico dei dati posseduti - 7 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Citibank International Plc;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto idoneo riscontro da parte di Citibank International Plc ad un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il 4 luglio 2003, con la quale, lamentando la mancata emissione di una carta di credito, aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano detenuti nelle banche dati di tale società, e di conoscere l´origine dei dati medesimi, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. L´interessato aveva, inoltre, chiesto di conoscere "quali fra i suddetti dati personali hanno generato" il rifiuto di emissione della carta di credito.

A seguito di tale istanza, in data 11 luglio 2003 il titolare del trattamento aveva risposto asserendo di non essere tenuto ad indicare i motivi del rifiuto delle richieste di emissione di carte di credito, sostenendo che tale decisione si fonderebbe su criteri discrezionali di valutazione interni che, "facendo parte del patrimonio conoscitivo dell´azienda, non possono essere rivelati senza violare i canoni di riservatezza cui si ispira la (…) attività " della società stessa.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 25 luglio 2003, Citibank International Plc, con fax inviato il 23 settembre 2003, ha dichiarato che:

  • i dati personali dell´interessato registrati nei propri archivi sono esclusivamente quelli anagrafici "(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita, codice fiscale, stato civile, estremi documento presentato, attività esercitata), reddito annuale netto, estremi del conto corrente, così come forniti dal ricorrente stesso in sede di apertura del conto ed utilizzati, esclusivamente, per la gestione del rapporto creditizio";
  • le finalità del trattamento sono indicate nell´informativa rilasciata al ricorrente ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 al momento della sottoscrizione del contratto;
  • il processo di valutazione effettuato dalla banca in merito alla richiesta di rilascio della carta di credito "si è svolto con modalità di analisi che hanno tenuto in considerazione la combinazione dei vari elementi conosciuti, tra i quali anche i dati informativi indicati nella scheda integrativa necessaria a completamento della richiesta"; 
  • "l´approvazione della richiesta di carta di credito è (…) subordinata alla valutazione dell´affidabilità del cliente effettuata dalla banca" discrezionalmente, sulla base di "criteri predefiniti";
  • non esisterebbe a suo avviso "per la Banca alcun obbligo al rilascio della carta di credito", né "alcun obbligo a contrarre", svolgendo la stessa, ha sostenuto, "un´ attività che, comporta, come noto, un rischio di impresa".

Con memoria inviata via fax il 29 settembre 2003 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto dal titolare del trattamento ed ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali effettuato da una banca al fine del rilascio di una carta di credito.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e le finalità del trattamento, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro, confermando in particolare che i dati relativi all´interessato corrispondono a quelli forniti dallo stesso ricorrente in sede di apertura del conto e di compilazione dell´apposito modulo di richiesta di emissione della carta, e fornendo spiegazioni in merito alle finalità del trattamento svolto dall´istituto di credito.

Il ricorso deve essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere in forma intelligibile i dati personali riferiti al ricorrente, non avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro. La banca, infatti, che ha confermato l´esistenza di tali dati, avrebbe dovuto riscontrare tale richiesta fornendo l´elenco dettagliato e completo dei dati stessi, senza limitarsi ad una generica elencazione delle sole categorie degli stessi. Ciò per permettere all´interessato di verificare i dati e chiederne, ove necessario, l´aggiornamento, la correzione e l´integrazione.

Il ricorso deve essere parimenti accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, non avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo alcun riscontro.

Citibank International Plc dovrà pertanto comunicare al ricorrente, entro il 15 novembre 2003, l´elenco completo dei dati allo stesso riferiti detenuti nei propri archivi, nonché gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento, eventualmente designato/i, dando comunicazione di tale adempimento, entro la stessa data, anche a questa Autorità.

Il ricorso è infine inammissibile per la parte relativa alla richiesta di conoscere quali tra i dati personali riferiti al ricorrente abbiano determinato la mancata emissione della carta di credito da parte della resistente, non configurandosi tale richiesta, nei termini specifici in cui essa è formulata, come esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, i soli per i quali possa essere proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della predetta legge.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Citibank International Plc, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato all´interessato, solo dopo la proposizione del ricorso e in modo non completo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e le finalità del trattamento;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere in forma intelligibile i dati personali dell´interessato e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, e ordina alla resistente di corrispondere a tali richieste, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara inammissibile il ricorso in ordine ai restanti profili, nei termini di cui in motivazione;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Citibank International Plc, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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