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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professi...

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[doc. web n. 1371093]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) - 14 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dall´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in data 5 dicembre 2006 (prot. n. 0001537);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente.

L´Inail, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, l´Inail è tenuto a promuovere l´adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell´Inail, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata solo con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati. Alla luce dell´ampiezza dei trattamenti di dati previsti e della particolare delicatezza delle informazioni trattate resta poi fermo l´obbligo per l´Inail, nel porre in essere ciascun trattamento indicato nello schema di regolamento, di verificare rigorosamente l´indispensabilità delle tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie e delle operazioni su di queste eseguite rispetto alle attività istituzionali di volta in volta perseguite, avendo cura che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni per ciò strettamente indispensabili (art. 22, comma 3, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 14 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli