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Provvedimento del 27 novembre 2025 [10211757]

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[doc. web n. 10211757]

Provvedimento del 27 novembre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 711 del 27 novembre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, regolarizzato in data 4 giugno 2024 con cui i sigg.ri XX e XX hanno invocato il diritto all’oblio in relazione ad alcuni articoli del “Corriere della Calabria” restituiti dal motore di ricerca in associazione al loro nome e cognome.

VISTO in particolare che hanno chiesto al Garante di ingiungere a News&Com s.r.l., -editore della testata-titolare del trattamento- l’inserimento «del meta-tag noindex nel codice sorgente delle pagine web di “Corriere della Calabria”, così da impedire in modo assoluto la indicizzazione dei contenuti» reperibili alle seguenti pagine:

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VISTO che gli interessati hanno rappresentato che:

- con istanza del 01/12/2023 hanno richiesto a News&Com s.r.l. la deindicizzazione dei predetti URL;

- all’istanza ha fatto seguito un “rigetto implicito” da parte della Società, stante il mancato accordo transattivo tra i rispettivi legali «che avrebbe definito anche alcune parallele vertenze pendenti fra le parti»;

- gli articoli «attribuiscono a vario titolo ai reclamanti, nonché di riflesso alla società di cui sono figure apicali, gravissime responsabilità in termini di presunte e fantasiose sinergie con gli ambienti malavitosi calabresi» alludendo a connivenze destituite di fondamento e lesive della loro reputazione;

-    gli istanti non sono «mai stati oggetto di attività di indagine, né tanto meno hanno subito o sono al momento soggetti a procedimenti di rilevanza penale a proprio carico», ciò che è confortato dalle risultanze -nulle -dei carichi pendenti e dei casellari giudiziari e «dalla attribuzione del Rating di legalità rilasciato (dietro richiesta documentata di XX) dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 30 marzo 2022»; piuttosto gli stessi sono stati vittime delle cosche locali di cui sono stati indotti ad assecondare le richieste per timore della propria incolumità, «aspetto che purtroppo emerge a stento dai contenuti oggetto della richiesta di deindicizzazione».

- il diniego manifestato da News&Com s.r.l.– a differenza di altri editori - alla richiesta di deindicizzazione risulta ingiustificato in quanto i contenuti «risultano non aggiornati, non pertinenti ai reclamanti e conseguentemente privi di interesse pubblico stante la inesattezza della narrativa propugnata» e il titolare non ha comprovato l’esistenza di “motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento”, secondo quanto richiesto ai sensi degli artt. 17 e 21 del Regolamento;

VISTA la nota dell’11 settembre 2024 (prot.106999), con cui l’Ufficio ha chiesto a News&Com s.r.l. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nel reclamo;

VISTA la nota del 1° ottobre 2024 con cui la Società ha eccepito:

- l’inammissibilità del reclamo ex art.140 bis comma 2 in ragione della pendenza di un procedimento per il medesimo oggetto e tra le medesime parti in relazione agli URL 4 e 5 del reclamo; inammissibilità idonea a travolgere l’intero reclamo in ragione dell’identità di oggetto;

- l’infondatezza delle richieste dei reclamanti per la qualità e il ruolo pubblico che gli stessi rivestono, risultando «rilevante che il pubblico sappia se un’impresa, operante in un delicato settore qual è l’editoria e l’informazione, possa subire o aver subito il condizionamento delle organizzazioni criminali, se vi sono stati rapporti di ambiguità e se ha subito tentativi di infiltrazione da parte delle stesse» indipendentemente dal fatto che le condotte descritte abbiano rilevanza penale;

- la rilevanza della corrispondenza intercorsa tra le parti finalizzata a raggiungere l'accordo «e nella specie la mail del 22 gennaio 2024, ore 15.08» al fine di confutare l’asserito mancato riscontro alla richiesta del 1° dicembre 2024;

VISTA la nota del 14 ottobre 2024 con cui i reclamanti, nel ribadire la fondatezza della loro richiesta di oblio, quale realizzabile attraverso le tecniche volte a rendere non più indicizzabili gli articoli:

- hanno contestato l’inammissibilità del reclamo, ex art. 140 bis del Codice, eccepita dalla Società evidenziando la diversità di oggetto del procedimento pendente («chiedere l’accertamento della natura diffamatoria di 2 articoli pubblicati da Corriere della Calabria e conseguentemente condannare i convenuti alla cancellazione degli stessi e al risarcimento del danno patrimoniale e non») riguardante in ogni caso due soli URL;

- hanno rilevato l’assenza all’interno del website di “Corriere della Calabria” della apposita sezione dedicata alla Privacy Policy e la conseguente violazione degli artt. 12 e 13 del Regolamento «soprattutto in punto di limitazione all’esercizio dei diritti dell’interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR»;

- hanno espresso ferma opposizione alla richiesta avversaria di autorizzazione alla produzione della corrispondenza intercorsa tra le parti, comprendente la bozza di transazione; trattandosi di uno scambio tra i legali (“riservate personali”) la cui produzione a fini difensivi è vietata dall’art. 48 del Codice Deontologico Forense;

- hanno sottolineato l’assenza di motivi legittimi che giustifichino il diniego della Società all’accoglimento delle misure richieste; ciò, alla luce: a) delle diverse valutazioni effettuate da altri titolari (su «ben 30 URL corrispondenti a quasi altrettanti siti fonte, alcuni dei quali riconducibili a testate giornalistiche di rilevo sia locale (calabrese) che nazionale»), alcuni dei quali particolarmente attenti al tema della informazione per il contrasto alla criminalità organizzata; b) dell’accoglimento da parte di Google «notoriamente e statisticamente poco incline ad aderire alle istanze di esercizio del diritto all’Oblio, come facilmente riscontrabile dal Google Transparency Report» rispetto a «ben 19 URL afferenti ai reclamanti, aventi ad oggetto i medesimi fatti di cronaca riferiti da Corriere della Calabria»; c) della giurisprudenza del Garante in tema di oblio e di tutela delle vittime, (quali essi ritengono di essere stati nel contesto dei fatti giudiziari riportati negli URL oggetto di reclamo); d) infine, della portata della loro richiesta con la quale «non si censura la legittimità in allora della pubblicazione delle news presenti all’interno degli URL oggetto di reclamo, bensì si stigmatizza l’opportunità e liceità del loro mantenimento online»;

VISTA la nota del 19 novembre 2024 con cui la Società ha integrato le proprie osservazioni richiamando le ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero la permanente reperibilità degli articoli oggetto di reclamo, descrivendone il contenuto, ed eccependo l’infondatezza dell’affermazione circa la mancanza, sul sito della testata, di un’apposita sezione dedicata alla Privacy Policy, a tal fine allegando uno screen shot della relativa pagina;

VISTA la PEC del 21 novembre con cui il legale dei reclamanti ha rilevato la tardività degli interventi sulla predetta sezione rispetto alla data in cui è stata formulata la richiesta di oblio e ha ribadito che, in ogni caso, nel periodo tra novembre e dicembre 2023 nessun riscontro alla predetta istanza è stato fornito dalla Società e che la circostanza per cui «molto successivamente XX [ndr legali dei reclamanti] abbia preso contatti con il legale di controparte (diversamente la richiesta di oblio sarebbe rimasta invasa in assoluto) per addivenire a una soluzione bonaria, non salva il Titolare dal mancato riscontro»;

VISTA la successiva PEC del 13 dicembre 2024 con cui la Società ha respinto l’assunto dei reclamanti in ordine alla tardiva creazione della pagina dedicata alla Privacy Policy e ribadito l’idoneità della corrispondenza intercorsa per l’accordo transattivo a documentare l’avvenuto riscontro all’istanza dei reclamanti;

VISTA la replica del legale dei reclamanti del 13 gennaio 2025 con cui, nel richiamare tutte le argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze, ha affermato che se la corrispondenza comprovasse l’ottemperanza della Società al dovere di fornire riscontro ad un’istanza di oblio, nulla vieterebbe alla stessa di produrla «posto che il veto di esibizione riguarda le riservate personali scambiate all'interno di una fase di trattative successiva alla originaria richiesta di deindicizzazione, promossa da XX»..

VISTE infine le note dell’11 e 12 giugno 2025 con cui le parti hanno confermato la pendenza del procedimento menzionato in atti presso il Tribunale di Vibo Valentia;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che:

- gli articoli oggetto di reclamo trattano, in diverse epoche, gli sviluppi di alcune indagini giudiziarie della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei confronti dell’organizzazione criminale vibonese e i presunti legami di quest’ultima con politici, amministratori e imprenditori locali; indagini che sono approdate ad importanti processi ancora pendenti (noti come “Rinascita Scott” e “Rimpiazzo”);

- i reclamanti, quali figure di rilievo nell’ambito dell’editoria locale, vengono menzionati negli atti del procedimento in quanto chiamati in causa da alcune delle persone coinvolte dalle indagini nonché auditi come testimoni nel corso dei processi;

- gli articoli, nel riportare le risultanze degli atti di indagine nelle quali emergeva che il reclamante – XX – aveva avuto contatti con alcuni dei soggetti coinvolti, danno invero evidenza che egli non è indagato e che, secondo le autorità inquirenti, era stato vittima di condotte estorsive da parte di esponenti di un clan malavitoso locale;

RILEVATO che gli sviluppi processuali non hanno modificato la posizione dei reclamanti confermandone, allo stato degli atti disponibili, la loro estraneità a condotte aventi rilievo penale;

CONSIDERATO tuttavia che le istanze dei reclamanti sono volte ad ottenere «l’inserimento del meta-tag noindex nel codice sorgente delle pagine web di Corriere della Calabria così ad impedire che in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al website di “Corriere della Calabria”, i reclamanti restino associati ad libitum alle notizie di cui agli URL» indicati nell’atto e che la misura tecnica invocata – se rivolta agli editori, come nel caso di specie – implica, di fatto, la rimozione degli interi articoli dalla rete e non solo la loro irreperibilità in associazione al nome e cognome dei reclamanti, come invece avviene quando l’istanza è rivolta ai motori di ricerca;

CONSIDERATO che il diritto alla cancellazione dei dati deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e di informazione (art. 17, par. 3 del Regolamento) che trova esplicitazione nell’art. 85 del Regolamento, negli artt. 136 − 139 del Codice e nelle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo);

RILEVATO che gli articoli riguardano procedimenti di particolare interesse pubblico, (ipotizzate infiltrazioni malavitose negli ambienti, politici, amministrativi e imprenditoriali calabresi) e di perdurante attualità, stante alcuni  recenti sviluppi giudiziali (di cui è data nota notizia in diversi articoli reperibili in rete) e documentano ad ampio raggio risultanze di indagine e processuali che investono diversi fatti e persone appartenenti al contesto politico, amministrativo ed economico locale del quale fanno parte i reclamanti e la loro attività imprenditoriale;

RITENUTO, in ragione di tale rilievo, che la misura invocata da questi ultimi, per gli effetti che è idonea a determinare, si riveli sproporzionata rispetto alle finalità perseguite dai medesimi e che pertanto non possa essere accolta, salvo il diritto di ottenere dalla Società l’aggiornamento o l’integrazione di contenuti che risultino incompleti o inesatti anche alla luce degli sviluppi giudiziari determinatisi a far data dalla pubblicazione degli articoli oggetto di reclamo (art. 15 del Regolamento; art. 4 delle Regole deontologiche);

RILEVATO che, per quanto concerne altri profili oggetto di doglianza, gli elementi in atti non consentano di ritenere comprovate violazioni di legge in materia di trasparenza e di esercizio dei diritti e, più nello specifico, riguardo agli esiti dell’istanza formulata preventivamente al titolare del trattamento da parte dei reclamanti; ciò, anche tenuto conto dei contatti che le parti dichiarano di aver avuto in relazione alle azioni civili pendenti tra di loro e vertenti, sotto altri profili, alcuni dei contenuti oggetto di reclamo;

RITENUTO tuttavia, stante la rilevanza dell’adempimento, di dover rivolgere un avvertimento a News&Com s.r.l. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, in relazione alla circostanza che l’omesso o incompleto riscontro ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15-21 del Regolamento configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione (art. 83, par. 5. lett. b), invitando pro futuro la Società ad assicurare l’ottemperanza alle disposizioni in materia nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) ritiene infondato il reclamo per le ragioni di cui in premessa;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti di News&Com s.r.l. in relazione alla circostanza che l’omesso o incompleto riscontro ad una richiesta riconducibile all’esercizio di uno dei diritti previsti dagli articoli 15-21 del Regolamento configura una condotta contra legem, passibile anche di sanzione (art. 83, par. 5. lett. b), invitando pro futuro la Società ad assicurare l’ottemperanza alle disposizioni in materia nei termini e con le modalità previste dal citato art. 12 del Regolamento;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori