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Provvedimento del 30 aprile 2008 [1519608]

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[doc. web n. 1519608]

Provvedimento del 30 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da XY nei confronti di Amia S.p.A. con il quale il ricorrente, dipendente della società, ha ribadito le sole richieste, formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nelle "schede di valutazione trasmesse all´Inail- Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-di Palermo", a conoscere le finalità della trasmissione dei medesimi dati a tale istituto, nonché a ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 14 marzo 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 15 febbraio 2008 (e la successiva nota del 31 marzo 2008) con la quale la società resistente, nel precisare le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile designato, ha sostenuto che "l´accesso ai dati personali è da effettuarsi ai sensi dell´art. 59 del d.lg. 196/2003"e che, per quanto attiene alla trasmissione all´Inail dei dati personali contenuti nelle schede di valutazione, la stessa è "conseguente ad una richiesta in tal senso formulata dal suddetto ente (…) che, nell´ambito delle proprie prerogative istituzionali riguardanti la … denuncia di malattia professionale… ha richiesto, tra l´altro, una relazione dettagliata circa lo stato di servizio, le mansioni svolte, le note di qualifica, ecc.";

VISTE le note pervenute via fax il 19 febbraio 2008 e il 4 aprile 2008 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il ricorrente, nel chiedere l´accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nelle schede di valutazione ha esercitato legittimamente il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice, con un´istanza alla quale la società resistente era tenuta a fornire idoneo riscontro;

RILEVATO che il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 (cui ha fatto impropriamente riferimento la società resistente), in quanto è volto a consentire agli interessati di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice (ferma restando l´omissione di dati personali riferiti a terzi), nel caso in cui l´estrapolazione dei dati dell´interessato da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso in ordine a tale richiesta deve essere accolto e che Amia S.p.A. dovrà consentire all´interessato (nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10) l´accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nelle schede di valutazione trasmesse all´Inail, entro il 10 giugno 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO di dover invece dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e le finalità del trattamento, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere i diritti di cui all´art. 7 e ss. del Codice rispetto ai dati personali relativi alla sua attività lavorativa anche nei confronti di altri titolari del trattamento che eventualmente li detengano;

RILEVATO che, in ogni caso, l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo (quali i dati contenuti nelle schede di valutazione), può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l´integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo (art. 8, comma 4, del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e ordina a Amia S.p.A. di consentire all´interessato, nei limiti e secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, l´accesso alle informazioni che lo riguardano contenute nelle schede di valutazione personale trasmesse all´Inail, entro il 10 giugno 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste.

Roma, 30 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli