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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Alabarda Gestioni - 11 settembre 2014 [3716209]

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[doc. web n. 3716209]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Alabarda Gestioni - 11 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 407 dell´11 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), ha svolto l´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute del 13 giugno 2012 nei confronti di Alabarda Gestioni s.r.l. (all´insegna Hotel Plaza) P.Iva: 04367880285, con sede in Padova, Corso Milano n. 40. Tale attività di controllo ha consentito, successivamente, di accertare che Alabarda Gestioni s.r.l., a fronte della pubblicazione, in data 17 dicembre 2011 e 22 febbraio 2012, di due inserzioni afferenti offerte di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano, pubblicato sia in versione cartacea che on-line, "Italia Oggi", ha effettuato un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricola dei candidati senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 45 del 21 giugno 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, ha rilevato come "(…) in tutte le comunicazioni di curricula i mittenti hanno inserito l´autorizzazione al trattamento dei loro dati (…)", per cui "(…) si ritiene che si sia in presenza di un invio spontaneo del proprio curriculum, per cui il fatto rientri fra i casi di esclusione del consenso previsti dall´art. 24 D.leg.vo n. 196 del 30.6.2003 (…) con riferimento all´art. 13, comma 5-bis dello stesso Decreto";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 3 dicembre 2012 nel quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel riportarsi a quanto argomentato nella memoria difensiva, ha sostanzialmente ribadito le motivazioni proposte;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo quanto osservato relativamente agli artt. 13, comma 5-bis e 24, comma 1 lett. i-bis del Codice, si osserva come tali previsioni non siano applicabili al caso di specie, atteso che l´invio dei curricula non è avvenuto spontaneamente, bensì a fronte della pubblicazione di due inserzioni di offerta di lavoro sul quotidiano "Italia Oggi" e quindi è stato sollecitato dal titolare del trattamento. Sul punto specifico, peraltro, si richiama il provvedimento dell´Autorità (10 gennaio 2002, in www.garanteprivacy.it, doc.web n. 1064553) dal quale risulta, in maniera inequivoca, come la pubblicazione su quotidiani e periodici di annunci ed offerte di lavoro configuri una "sollecitazione" all´invio dei curricula che determina, quindi, l´obbligo di fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice, anche semplificata e mediante il ricorso a formule-tipo indicate nel medesimo provvedimento. In questi casi, quindi, l´invio non può essere considerato spontaneo;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del Codice, in relazione alla ricezione di curricola di candidati inviati a fronte della pubblicazione di due inserzioni afferenti offerte di lavoro nell´area denominata "Job in tourism" del quotidiano "Italia Oggi";

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Alabarda Gestioni s.r.l. P.Iva: 04367880285, con sede in Padova, Corso Milano n. 40, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia