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Provvedimento del 19 marzo 2015 [4016290]

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[doc. web n. 4016290]

Provvedimento del 19 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 171 del 19 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 11 dicembre 2014 da XY e YY, rappresentati e difesi dall´avv. Paola Gazzi, nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "La Tribuna di Treviso", con il quale i ricorrenti, in relazione all´avvenuta pubblicazione, sul profilo facebook ufficiale del citato quotidiano, di alcune immagini fotografiche riferite al proprio figlio minore deceduto in data ZZ a seguito delle lesioni riportate in un grave incidente stradale che ha coinvolto tutta la famiglia, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto la cancellazione di tutti i dati personali relativi al minore, opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento; ciò evidenziando come negli articoli in questione siano state pubblicate diverse immagini fotografiche del minore, senza alcun preventivo consenso e  in palese violazione di quanto previsto dalla "Carta di Treviso"; i ricorrenti hanno inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 5 febbraio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 22 dicembre 2014 con cui Finegil Editoriale S.p.A., nell´evidenziare che le immagini fotografiche di cui i ricorrenti hanno lamentato la pubblicazione sul quotidiano on-line "La Tribuna di Treviso" sono state cancellate nel corso di un precedente procedimento di ricorso, ha dichiarato che "per quanto riguarda i contenuti postati sulle pagine Facebook del predetto quotidiano, gli stessi sono stati rimossi a cura della redazione del giornale";

VISTA la nota del 10 febbraio 2015 con la quale i ricorrenti hanno affermato che "a tutt´oggi, contrariamente da quanto affermato da Finegil Editoriale S.p.a., le foto del piccolo sono ancora presenti sul profilo facebook del quotidiano (…)"; gli stessi hanno altresì sottolineato come la controparte non abbia ancora fornito riscontro a tutte le istanze formulate nell´interpello preventivo nel quale si chiedeva, unitamente alla cancellazione delle immagini, anche di conoscere l´origine dei dati e le modalità del loro trattamento nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile;

VISTA la nota del 13 marzo 2015 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito "l´avvenuta rimozione dalle pagine facebook del quotidiano La Tribuna di Treviso dei contenuti di interesse" dei ricorrenti;

RILEVATO che il presente ricorso può essere preso in considerazione con esclusivo riferimento alle richieste previamente avanzate con l´interpello preventivo e ribadite nell´atto di ricorso e quindi, esclusivamente in relazione alla richiesta di rimozione delle foto contenute nel profilo facebook del quotidiano;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, tenuto conto del riscontro fornito dalla resistente che, nel corso del procedimento, ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di avere rimosso dal profilo facebook ufficiale del quotidiano i contenuti di interesse dei ricorrenti;

RICORDATO che l´ordinamento, in relazione all´esercizio della libertà di informazione, prevede particolari tutele in favore dei soggetti minori di età; rilevato che tale tutela si evince da una pluralità di fonti normative e, con specifico riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati, dall´art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (provv. Garante del 29 luglio 1998, in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998), che richiama i principi contenuti nella Carta di Treviso del 10 ottobre 1990 e successivi aggiornamenti, ai sensi del quale, "al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Finegil Editoriale S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Finegil Editoriale S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA