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Provvedimento del 9 novembre 2017 [7465698]

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[doc. web n. 7465698]

Provvedimento del 9 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 470 del 9 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante  in data 19 giugno 2017 da XX nei confronti Google Inc., Google Italy s.r.l., Microsoft Corp., Microsoft S.r.l., Yahoo!Italia S.r.l. in liquidazione e Yahoo!Emea Limited – nelle rispettive qualità di gestori dei motori di ricerca "Google", "Bing", "Yahoo! Search"– con il quale il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Giovanni Bellia, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la deindicizzazione di un Url, così come specificamente individuato nell´atto introduttivo, in quanto rinvenibile sui citati motori di ricerca mediante l´inserimento di chiavi di ricerca composte a partire dal proprio nome e cognome e riconducibile ad un articolo che riguarda una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO che l´articolo, pubblicato il 3 luglio 2007, dà conto del procedimento penale a carico del ricorrente condannato per aver cagionato plurime interruzioni di gravidanza in violazione della normativa vigente, procedimento conclusosi nel 2007 con il l´applicazione della pena (della reclusione a un anno) su richiesta delle parti e il beneficio della sospensione condizionale della pena; 

CONSIDERATO che l´interessato, nell´invocare l´applicazione del diritto all´oblio, ha in particolare lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione dalla perdurante diffusione sul web di notizie ormai obsolete e prive di interesse per la collettività, tenuto conto che: a) il procedimento attivato nei suoi confronti si è concluso ormai nel 2007 con l´applicazione della pena su richiesta delle parti ; b) è pertanto decorso un considerevole lasso di tempo (circa dieci anni) dai fatti; c) egli non ha in seguito commesso ulteriori reati della stessa natura;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 28 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, b) il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante in data 18 luglio 2017, nonché c) la nota del 28 settembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 luglio 2017 e la successiva memoria del 17 luglio 2017 con le quali Google Inc. e Google Italy s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, hanno rappresentato che, nel caso di specie, non sarebbero sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, (c.d. "sentenza Costeja"), indicativi del diritto all´oblio, considerato in particolare che:

- la professione di medico ginecologo attualmente esercitata dal ricorrente assume rilievo ai fini dell´interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie in questione, stante il ruolo nella vita pubblica dallo stesso svolto, e ciò allo scopo di tutelare il pubblico da eventuali condotte professionali improprie (le Linee Guida sull´attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell´Unione europea nel caso C-131/12 "Google Spain e inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González", WP 225, adottate dal Gruppo art. 29 il 26 novembre 2014, tra i soggetti che ricoprono tale ruolo hanno indicato, a titolo esemplificativo, "politici, alti funzionari pubblici, uomini di affari e professionisti (eventualmente iscritti in albi);

- la notizia riportata nell´articolo riguarda una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il ricorrente nell´esercizio della sua professione di medico ginecologo che il medesimo continua a svolgere (cfr. punto n. 5 delle citate Linee Guida, pag. 16);

- nonostante il decorso di alcuni anni dall´accadimento dei fatti, sussiste il preponderante interesse pubblico al reperimento di notizie relative a fatti particolarmente gravi, purtroppo ancora molto diffusi nell´ambito locale in cui il ricorrente svolge la sua attività, rispetto ai quali il c.d. diritto all´oblio non può essere invocato (cfr. punto n. 13 delle citate Linee Guida);

VISTE le note del 13 luglio 2017 con le quali Yahoo!Italia S.r.l. e Yahoo!Emea Limited hanno rappresentato:

- che il titolare del trattamento, con riguardo ai dati personali del ricorrente reperibili attraverso il motore di ricerca "Yahoo!Search", è Yahoo!Emea Limited con sede in Irlanda che opera ai sensi ai sensi della normativa irlandese in materia di protezione dei dati personali;

- Yahoo!Italia S.r.l. "non può quindi essere considerata responsabile né da un punto di vista legislativo né regolamentare e, pertanto non può fornire ulteriore assistenza" in relazione a richieste basate sull´esercizio del "diritto all´oblio";

- di aver comunque accolto la richiesta di rimozione dell´Url indicato dal ricorrente nell´atto introduttivo, avendo ritenuto sussistenti i presupposti previsti dalla citata "Google Spain" del 13 maggio 2014;

VISTA la nota del 13 luglio 2017 e le successive memorie del 17 luglio 2017 e 14 settembre 2017 con le quali Microsoft Corp. e Microsoft s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Debiasi, Lorenzo Conti e Chiara De Luca, hanno sostenuto:

- l´inammissibilità del ricorso nei confronti di Microsoft s.r.l. per difetto di legittimazione passiva tenuto conto che la società che gestisce il motore di ricerca "Bing" è Microsoft Corp., soggetto giuridico del tutto distinto ed autonomo dalla società italiana con sede a Milano la cui attività consiste nella promozione di contratti relativi a software per computer;

- l´inammissibilità del ricorso per aver il ricorrente rivolto la propria richiesta di deindicizzazione direttamente nei confronti dei motori di ricerca resistenti, anziché attivarsi in via preliminare nei confronti del gestore del sito sorgente da cui origina la notizia ritenuta dallo stesso lesiva;

- l´infondatezza del ricorso per difetto dei presupposti per l´invocazione del diritto all´oblio indicati nelle Linee Guida del WP29, tenuto conto dell´esistenza di un persistente interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda nella quale è stato coinvolto l´interessato, nonostante il trascorrere del tempo, atteso il ruolo di rilievo pubblico svolto attualmente dal medesimo per effetto della professione svolta e alla luce della gravità dei reati contestati;

VISTA la nota del 17 luglio 2017 e la successiva nota del 1° agosto 2017 con la quale il ricorrente ha:

preso atto della comunicazione di Yahoo!, pur rilevando che tale società non avrebbe allo stato ancora intrapreso le misure volte a garantire la deindicizzazione preannunciata;

ribadito la fondatezza delle proprie richieste sulla base delle argomentazioni già svolte nell´atto introduttivo, considerata in particolare l´intervenuta estinzione del reato ai sensi dell´art. 445 c.p.p.;

VISTA la nota dell´11 agosto 2017 con la quale Yahoo! ha confermato l´avvenuta rimozione dell´Url oggetto di ricorso aggiungendo di aver provveduto a bloccare tra i risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome del ricorrente anche un ulteriore Url "che presentava una marginale variazione rispetto all´Url originariamente segnalato" pur rinviando al medesimo articolo oggetto di ricorso;

CONSIDERATO, in ordine alle eccezioni preliminari sollevate da Yahoo! e Microsoft, che:

- nel caso di specie risulta applicabile il diritto nazionale e competente  l´Autorità italiana di protezione dati personali, secondo un principio già affermato nei provvedimenti n. 83 del 25 febbraio 2016 (in www.gpdp.it, doc. web n. 4881581) e n. 30 del 26 gennaio 2017 (doc. web n. 6026501) ed altresì riconosciuto dal Tribunale di Milano con sentenza n. 12623 del 5 gennaio 2017 e viste altresì le disposizioni di cui agli artt. 3 e 77 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, in G.U.U.E. 2016 L 119, p. 1), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e che diverrà integralmente applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

- il ricorrente è legittimato ad avanzare le proprie richieste di rimozione direttamente nei confronti dei motori di ricerca, senza necessariamente azionarle in via preventiva nei confronti del gestore del sito sorgente, così come riconosciuto dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea "Google Spain" del 13 maggio 2014;

RILEVATO quindi che, nel caso di specie, che l´odierno ricorso può essere validamente preso in esame anche con riguardo alla posizione di Yahoo! e Microsoft;

RILEVATO, tutto ciò premesso e passando all´esame del merito delle richieste del ricorrente, che occorre procedere all´esame facendo riferimento ai criteri generali indicati per l´esercizio del diritto all´oblio contenuti nelle citate Linee Guida del Gruppo di lavoro "Articolo 29";

RILEVATO, in particolare, che elemento costitutivo del diritto all´oblio, così come delineato dalla citata sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea "Google Spain" del 13 maggio 2014, è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca, nonché la persistenza dell´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia;

CONSIDERATO che:

- l´Url tuttora indicizzato rimanda ad un articolo originariamente pubblicato su un´agenzia di stampa on-line e relativo ad una vicenda giudiziaria conclusasi per il ricorrente dieci anni orsono con l´applicazione della pena su richiesta delle parti e il beneficio della sospensione condizionale della pena;

- i fatti narrati in tale articolo riguardano reati  ormai estinti e che, fermo restando l´accessibilità alla notizia rinvenibile nel web, non appare preponderante l´interesse del pubblico ad avere indiscriminatamente accesso alla stessa in virtù della sua inclusione in un elenco di risultati predisposti da un motore di ricerca a seguito di una indagine effettuata a partire dal nominativo del ricorrente;

- anche se la prosecuzione della pubblicazione da parte dell´editore originale è lecita, l´universalità della diffusione e dell´accessibilità della specifica informazione a partire dal nominativo del ricorrente attraverso il motore di ricerca, nel caso di specie può risultare illecita, e comunque non giustificata, a causa dell´impatto sproporzionato che ciò comporta nella sfera di riservatezza dell´interessato (punto 8 delle Linee Guida citate);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Google e Microsoft, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell´URL, contenente l´articolo specificamente individuato nell´atto introduttivo quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell´interessato;

RILEVATO che Yahoo! invece ha dichiarato di aver provveduto alla rimozione dell´URL richiesto quale risultato di ricerca reperibile, in associazione al nominativo dell´interessato, tramite il motore di ricerca "Yahoo!Search" e ritenuto pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tale società;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google e Microsoft di rimuovere, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´URL specificamente individuato nell´atto introduttivo quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell´interessato

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Yahoo!;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Google e a Microsoft, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quaranta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia