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Provvedimento del 6 marzo 2014 [3133918]

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[doc. web n. 3133918]

Provvedimento del 6 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 115 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 8 gennaio 2014 nei confronti di Alfa Parf Group S.p.A., con cui XY, lamentando l´avvenuta ricezione, sulla propria casella di posta elettronica, di un messaggio "che pubblicizzava un´offerta della società Alfa Parf Group" del quale ha indicato l´indirizzo di provenienza, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione di tali dati in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, nonché le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, di conoscere altresì gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, manifestando peraltro la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati per finalità di carattere commerciale e chiedendo, altresì, che tale volontà sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati stessi siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 10 febbraio 2014, con cui la società resistente, nel fornire riscontro a quanto dedotto dal ricorrente, ha comunicato che la e.mail contestata "non è stata inviata da Alfa Parf Group S.p.A., in quanto l´indirizzo di posta incriminato (…) non appartiene al suddetto Gruppo", ma ad altra società incaricata, per il tramite di soggetti aventi rapporti di carattere commerciale con l´odierna resistente, di curare la "spedizione agli utenti finali";   Alfa Parf Group S.p.A., nell´indicare i dati identificativi di quest´ultima, ha pertanto invitato il ricorrente a fare riferimento alla stessa al fine di ottenere riscontro alle richieste avanzate con il ricorso;

VISTA la nota, datata 12 febbraio 2014, con cui l´interessato, nel prendere atto di quanto comunicato dalla resistente, ha invocato la conclusione del procedimento avviato nei confronti di Alfa Parf Group S.p.A., ribadendo la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Alfa Parf Group S.p.A., nella misura di euro 150, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150 a carico di Alfa Parf Group S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia