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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Onbrand Call s.r.l - 10 luglio 2014 [3473991]

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[doc. web n. 3473991]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Onbrand Call s.r.l - 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 359 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 9350/79471 del 10 aprile 2012), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 7 giugno 2012 nei confronti della già Linetech s.r.l., P.Iva: 07059680962, con sede in Vimodrone (Mi), viale delle industrie n. 11, oggi Onbrand Call s.r.l., P.Iva P.Iva: 07059680962, con sede in Vercelli, via Antonio Borgogna n. 2, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società, tramite un form di raccolta denominato "Lavoro" del sito web www.linetechitalia.com, effettua un trattamento di dati personali sia in relazione alla raccolta di dati personali degli utenti (dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e numero di utenza telefonica) che richiedono informazioni, sia in relazione alla ricezione di curricola dei candidati, senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 41 del 14 giugno 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, rilevando come il verbale di contestazione indichi erroneamente il sito internet www.linetech.com invece di quello riportato nel verbale di operazioni compiute recante l´indirizzo www.linetechitalia.com e come l´ispezione della Guardia di finanza "(…) si è svolta nel periodo in cui la scrivente Linetech s.r.l. aveva in corso il proprio trasloco", evidenzia come "(…) il soggetto preposto alla registrazione del dominio, alla definizione dei contenuti e al controllo del sito oggetto della contestazione (…) risulta essere la (…) Linetech Bologna s.r.l. che è un soggetto giuridico diverso dalla scrivente Linetech, odierna Onbrand Call s.r.l.", ove, peraltro, "(…) il titolare del trattamento dei dati che attraverso il sito vengono gestiti, come correttamente riportato nell´informativa che oggi risulta presente nel sito (…), è una diversa società denominata Linetech Italia s.r.l., che pure appartiene al medesimo gruppo societario della scrivente, ma con ben diverse mansioni e competenze". Inoltre, ha osservato come "(…) se nel corso dell´ispezione si fossero acquisite le informazioni relative alla struttura e alle caratteristiche del sito presso il soggetto direttamente preposto alla sua gestione, questi avrebbe potuto evidenziare il fatto che l´assenza dell´informativa non aveva carattere strutturale ma occasionale ed era stato determinato da una mera svista". Ha rilevato, altresì, come "(…) il form presente nel sito alla pagina accessibile cliccando sul link denominato lavoro in realtà non ha generato raccolta di dati nel periodo in cui la pagina, per il sopra descritto errore materiale, non riportava l´abituale informativa";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Posto che l´erronea indicazione del sito web della società sostanzia un mero errore materiale che, alla luce delle puntuali indicazioni contenute nell´atto di accertamento dell´illecito (verbale di operazioni compiute), non determina alcun vizio del verbale di contestazione, si evidenzia come le attività inerenti il trasloco della società non qualificano alcun elemento giustificativo in relazione alla condotta omissiva contestata. Quanto osservato dalla società in ordine al "(…) soggetto preposto alla registrazione del dominio, alla definizione dei contenuti e al controllo del sito (…)", nonché riguardo al "(…) titolare del trattamento dei dati che attraverso il sito vengono gestiti (…)" risulta privo di pregio, atteso che, nonostante la registrazione del sito Internet www.linetchitalia.com sia stata effettuata da una persona giuridica distinta rispetto a quella del trasgressore, ciò non produce alcun effetto relativamente alla titolarità del trattamento dei dati degli interessati effettuato nel medesimo sito. Sul punto, risulta legittimamente accertato, ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come la titolarità del trattamento dei dati acquisiti mediante il form "Lavoro" fosse attribuibile a Linetech s.r.l., ove, peraltro, il soggetto appositamente delegato a fornire riscontro alla Guardia di finanza ai sensi dell´art. 157 del Codice, ricopre la qualifica di direttore del personale, a fronte della quale ha inequivocabilmente asserito che "La finalità del trattamento dei dati personali è quella della selezione del personale da impiegare nell´ambito della stessa (Linetech s.r.l.)". Risulta parimenti privo di pregio anche quanto osservato circa "(…) il fatto che l´assenza dell´informativa non aveva carattere strutturale ma occasionale (…)" sia riguardo la circostanza che il form di raccolta "(…) non ha generato raccolta di dati nel periodo in cui la pagina, (…), non riportava l´abituale informativa (…)". In effetti, così come verificato attraverso la consultazione del sito Internet Web.archive.org dal quale possono essere controllate le modifiche effettuate in uno specifico sito nonché la data in cui tale modifica è avvenuta (i cui esiti sono documentati in atti), la società non risulta aver provveduto all´inserimento dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice fino alla data del 9 gennaio 2013, ciò determinando la costante assenza della citata informativa, nonché l´avvenuta acquisizione dei curricola dei candidati (pari a 118, così come accertato nel verbale di operazioni compiute) senza che la società avesse mai ottemperato alla previsione del richiamato art. 13 del Codice;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, attraverso un form di raccolta dati denominato "Lavoro" presente sul sito web www.linetchitalia.com;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice, nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Onbrand Call s.r.l., P.Iva P.Iva: 07059680962, con sede in Vercelli, via Antonio Borgogna n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia