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Non luogo a provvedere e instaurazione di autonomo procedimento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Non luogo a provvedere > Non luogo a provvedere e instaurazione di autonomo procedimento

Anche nell´ipotesi in cui il procedimento instaurato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 si concluda con dichiarazione di non luogo a provvedere, per avere il titolare dato riscontro alle richieste dell´interessato, resta integra la facoltà del Garante di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 al fine della verifica di particolari aspetti concernenti il trattamento dei dati operato dal titolare.

  • Garante 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 39 [doc. web n. 39316]
  • Garante 10 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 27 [doc. web n. 38997]


Anche nell´ipotesi in cui il procedimento promosso con il ricorso dell´interessato si concluda con declaratoria di non luogo a provvedere, per avere il titolare del trattamento dato riscontro alle richieste rivoltegli, il Garante può instaurare un autonomo procedimento al fine di verificare particolari ed ulteriori aspetti del trattamento effettuato (nella specie, relativi alla chiarezza e completezza dell´informativa resa e al consenso richiesto).

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 55 [doc. web n. 1065659]


Anche nell´ipotesi in cui il procedimento instaurato con ricorso al Garante si concluda con una declaratoria di non luogo a provvedere, per avere il titolare del trattamento dato riscontro alle richieste dell´interessato, resta integra la facoltà del Garante di iniziare un autonomo procedimento al fine di verificare la liceità dei trattamenti dei dati effettuati dal titolare.

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 82 [doc. web n. 1065864]


Anche nell´ipotesi in cui il procedimento instaurato con ricorso al Garante si concluda con dichiarazione di non luogo a provvedere, per avere il titolare dato riscontro alle richieste dell´interessato, resta integra la facoltà del Garante di instaurare un autonomo procedimento al fine di verificare aspetti particolari concernenti il trattamento dei dati operato dal titolare.

  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 14 [doc. web n. 30004]


Nel caso in cui il procedimento instaurato a seguito della proposizione di un ricorso al Garante si concluda con una declaratoria di non luogo a provvedere – in conseguenza della dichiarazione del resistente, resa sotto la sua responsabilità anche penale, di non essere titolare del trattamento – resta integro il potere del Garante di avviare un autonomo procedimento al fine di controllare la liceità del trattamento di dati operato, previa verifica dell´identità del titolare del trattamento stesso.

  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 64 [doc. web n. 1066565]


La declaratoria di non luogo a provvedere su un ricorso avente ad oggetto una richiesta cautelare, pronunziata a seguito dell´adesione del titolare all´istanza dell´interessato, non preclude al Garante di avviare, sulla base delle circostanze emerse nella fase istruttoria, un autonomo procedimento al fine di verificare le modalità tecniche prescelte da una banca per la prestazione di servizi on-line e l´idoneità delle misure di protezione adottate per evitare l´indebito trattamento, da parte di terzi, dei dati personali relativi alla clientela.

  • Garante 11 novembre 2002 [doc. web n. 1067296]


Qualora dagli atti del procedimento, instaurato con ricorso al Garante e conclusosi con una declaratoria di non luogo a provvedere, emergano elementi idonei a far ritenere sussistente un illecito trattamento di dati è possibile instaurare un procedimento autonomo finalizzato al blocco del trattamento (nel caso di specie la società titolare del trattamento, convenuta davanti al Garante con ricorso, nel rispondere all´invito ad aderire formulatole aveva espressamente ammesso di aver posto in essere un´attività di invio massivo di e-mail di tipo pubblicitario reperendo gli indirizzi tramite un programma di ricerca, cd. "mail-extractor" che consente di selezionare gli indirizzi nella rete in relazione alla categoria di appartenenza).

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067239]


Anche nell´ipotesi in cui il procedimento instaurato con ricorso al Garante si concluda con una declaratoria di non luogo a provvedere, per avere il titolare dato riscontro a tutte le richieste formulate dall´interessato, resta integro il potere del Garante di instaurare un autonomo procedimento al fine di accertare la liceità e la correttezza dei trattamenti eseguiti con riguardo, in particolare, all´origine ed alle modalità di acquisizione dei dati.

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067280]


Anche nel caso in cui dichiari non luogo a provvedere sul ricorso - per avere il titolare adempiuto alle richieste avanzate dall´interessato -, il Garante alla luce della documentazione acquisita nel corso dell´istruttoria può disporre l´instaurazione di un autonomo procedimento volto a verificare ulteriori aspetti del contestato trattamento, quale il corretto adempimento, da parte del titolare, degli obblighi concernenti l´acquisizione del consenso informato dell´interessato.

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067974]


Anche nell´ipotesi in cui il procedimento innanzi al Garante si concluda con una dichiarazione di non luogo a provvedere, per avere una "centrale rischi" privata adempiuto alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dall´interessato, resta integra la facoltà del Garante di instaurare un autonomo procedimento al fine di verificare la liceità e la correttezza del trattamento operato dalle società finanziarie - che avevano comunicato le informazioni alla "centrale rischi" privata - con particolare riferimento ai profili dell´informativa e del consenso.

  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1068345]


La declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso non preclude al Garante la possibilità di instaurare un autonomo procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento dei dati con particolare riguardo agli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso e, ove ne ricorrano i presupposti, a quelli previsti dall´art. 2, comma 1 ter, della legge n. 675/1996, che impone la designazione di un rappresentante stabilito nel territorio dello stato nel caso in cui il titolare del trattamento sia stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all´unione europea (nel caso di specie il resistente ha fornito gli estremi identificativi della società statunitense effettiva titolare del trattamento).

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1079237]


La definizione del procedimento instaurato con ricorso al Garante con una pronuncia di non luogo a provvedere, per avere il titolare del trattamento riscontrato adeguatamente tutte le richieste formulate dall´interessato, non preclude all´Autorità garante di instaurare un autonomo procedimento per verificare l´avvenuto rispetto dell´obbligo di offrire un´idonea informativa agli interessati.

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1079217]


All´esito di un procedimento instaurato su ricorso dell´interessato, conclusosi con declaratoria di non luogo a provvedere, il Garante, rilevata la difformità tra la dichiarazione del resistente in ordine all´avvenuta disattivazione di un sito Internet - mittente di e-mail non richieste all´indirizzo di posta del ricorrente - e la sua accertata perdurante attività, può promuovere un separato procedimento volto ad effettuare autonomi accertamenti sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte del titolare del sito.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080306]


Anche ove il procedimento instaurato su ricorso dell´interessato si concluda con la declaratoria di non luogo a provvedere, per avere il titolare offerto compiuto riscontro alle richieste del ricorrente, il Garante mantiene integra la facoltà di compiere ogni eventuale accertamento al fine di verificare ulteriori aspetti dell´effettuato trattamento di dati (nella specie, l´interessato, sottoposto dal medico di una Casa di cura privata a visita in vista di un´assunzione, poi non avvenuta, ha chiesto di conoscere i dati acquisiti. L´Istituto ha risposto di aver trattato i dati al solo fine della selezione tra i candidati, e di avere poi distrutto le informazioni raccolte. Il Garante, preso atto della risposta, ha riservato ad altra sede ulteriori approfondimenti in relazione al rispetto dell´art. 5 della legge n. 300/1970, che pone il divieto, operante anche nella fase preassuntiva, di accertamenti diretti da parte del datore sull´idoneità fisica del lavoratore).

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080299]


Anche nell´ipotesi in cui il procedimento di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 si concluda con una dichiarazione di non luogo a provvedere, per avere il titolare dato riscontro alle richieste dell´interessato, resta integra la facoltà del Garante di instaurare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 675/1996, per verificare particolari aspetti concernenti il trattamento operato dal titolare (nel caso in questione, il Garante, sulla scorta delle circostanze emerse all´esito dell´istruttoria, si è riservato di instaurare un procedimento per verificare l´idoneità e la completezza dell´informativa rilasciata da una società in relazione all´installazione di un impianto di videosorveglianza, risultato comunque tecnicamente conforme ai principi fissati dalla stessa Autorità con il provvedimento generale del 29 novembre 2000).

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1081860]


Nel caso in cui sia stato attivato, senza esplicita richiesta, il servizio di preselezione automatica dell´operatore di telefonia fissa, e la società di telefonia resistente abbia risposto a tutte le richieste formulate dall´interessato con il ricorso avanti al Garante, quest´ultimo deve essere definito con una declaratoria di non luogo a provvedere. La decisione in rito, tuttavia, non preclude all´Autorità di garanzia di instaurare un autonomo procedimento per verificare la conformità alla legge sulla protezione dei dati personali dei trattamenti complessivamente effettuati dalla resistente, oltre che dell´attività svolta, per suo conto, da parte di terzi (nel caso di specie, la società di telecomunicazioni, nel rispondere alla richiesta volta a conoscere le modalità del trattamento, aveva imputato l´attivazione del servizio di preselezione automatica ad una incomprensione con il fornitore di teleselling, il quale aveva contattato telefonicamente il ricorrente per proporre l´attivazione del servizio)

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083605]


Nel caso in cui il procedimento instaurato con ricorso davanti al Garante, con il quale l´interessato si sia - tra l´altro - opposto all´invio sulla sua utenza telefonica di sms aventi contenuto promozionale, venga definito, sul punto, con una pronuncia di non luogo a provvedere (per avere la società resistente dichiarato, sotto la sua responsabilità, anche penale, di aver interrotto l´utilizzazione dell´utenza mobile per tali finalità), resta fermo il potere del Garante di avviare un autonomo procedimento al fine di verificare l´esistenza dei presupposti per l´irrogazione delle sanzioni amministrative, ovvero per l´adozione di altri provvedimenti, conseguenti al mancato rispetto dell´obbligo di rendere l´informativa ed acquisire il consenso. Come chiarito dal Garante nel provvedimento generale del 10 giugno 2003, infatti, l´invio di sms promozionali ad un´utenza telefonica da parte di una società di telefonia mobile deve essere preceduto dal consenso informato dell´interessato.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1054705]


Va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere il ricorso al Garante nel caso in cui il titolare del trattamento, gestore di un servizio di telefonia mobile, dia riscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente ed in particolare all´opposizione al trattamento dei dati per l´invio di s.m.s. aventi contenuto promozionale, attestando, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di aver inibito l´ulteriore invio di messaggi. Tale declaratoria non preclude al Garante la possibilità di instaurare un autonomo procedimento per verificare l´esistenza dei presupposti per l´eventuale applicazione di sanzioni amministrative e di altri provvedimenti autoritativi, che la legge collega all´assenza di un preventivo consenso informato del destinatario dei messaggi.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1054712]


Anche nel caso in cui l´opposizione al trattamento dei dati, proposta con ricorso al Garante e tesa ad ottenere l´interruzione dell´invio di sms promozionali e/o commerciali, venga definita con una declaratoria di non luogo a provvedere (per avere la resistente dichiarato sotto la sua responsabilità, anche penale, di aver inibito la ricezione dei messaggi sull´utenza telefonica mobile), resta integro il potere del Garante di avviare un autonomo procedimento per verificare l´esistenza dei presupposti per l´irrogazione delle sanzioni amministrative connesse alla eventuale violazione, da parte della società di telefonia mobile che fornisce il servizio, dell´obbligo di offrire preventivamente un´adeguata informativa ed acquisire il consenso del destinatario conformemente ai principi enunciati dal Garante nel provvedimento generale del 10 giugno 2003 in tema di sms promozionali.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1054718]


Anche nel caso in cui il titolare del trattamento, mittente di comunicazioni commerciali, abbia adempiuto alla richiesta dell´interessato, destinatario della corrispondenza, di cancellare i dati utilizzati per l´invio del materiale pubblicitario, il Garante, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso dell´interessato, può instaurare un distinto procedimento volto a verificare l´esistenza dei presupposti per l´eventuale applicazione di sanzioni amministrative in relazione al mancato rilascio di un´idonea informativa.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084823]


La declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso, per avere la resistente dato riscontro a tutte le richieste formulate dall´interessata, non preclude al Garante la possibilità di verificare, nell´ambito di un autonomo procedimento, la liceità delle modalità di acquisizione dei dati trattati e l´esistenza dei presupposti per l´irrogazione della sanzione amministrativa prevista per l´inosservanza dell´obbligo di informativa agli interessati (nel caso di specie, la casa editrice resistente, aveva precisato di aver inviato la lettera promozionale sulla base dei dati acquisiti direttamente dall´Università di Torino).

  • Garante 29 dicembre 2003 [doc. web n. 1085744]


Deciso con declaratoria di non luogo a provvedere il ricorso concernente l´utilizzo da parte di un´associazione dell´indirizzo di posta elettronica dell´interessato – per avere il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro alle domande concernenti, fra l´altro, l´origine del dato e la sua cancellazione –, il Garante può instaurare un autonomo procedimento al fine di verificare la presenza di un´idonea informativa rilasciata agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084477]

Scheda

Doc-Web
1050398
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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