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Provvedimento del 31 ottobre 2006 [1366592]

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[doc. web n. 1366592]

Provvedimento del 31 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 giugno 2006 da Gianfranco Balzi, rappresentato e difeso dall´avv. Ugo Nasi, nei confronti di So.l.are S.p.A., con il quale il ricorrente, che ha prestato la propria attività lavorativa per quest´ultima quale addetto al recupero crediti, ha ribadito la propria istanza precedentemente formulata ai sensi della disciplina di protezione dei dati, volta ad ottenere la comunicazione dei dati relativi ai "conteggi mensili" effettuati dalla resistente con riferimento alle provvigioni maturate sugli importi incassati dal ricorrente medesimo nell´ultimo periodo del suo incarico; rilevato che con il ricorso è stato anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 settembre 2006 con la quale questa Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, per acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla vicenda;

VISTE le note del 6 e 12 luglio e 5 settembre 2006 con le quali la resistente ha comunicato di non detenere le informazioni personali richieste dal momento che il ricorrente avrebbe "omesso di consegnare due blocchetti di ricevute (…) impedendo in tal modo un´esatta verifica dell´attività da questi svolta ed un completo conteggio della mole dei crediti riscossi con le conseguenti provvigioni da corrispondere" e che, proprio il ricorrente, sarebbe quindi l´unico "in grado di effettuare i conteggi relativi alle proprie provvigioni sulla base delle somme effettivamente riscosse (…)"; rilevato che la resistente ha dichiarato di non aver fornito in precedenza riscontro dal momento che i problemi derivanti dalla mancata presentazione della documentazione erano stati rappresentati più volte al ricorrente mentre questi aveva insistito con la richiesta di comunicazione del conteggio delle provvigioni (che sarebbe, ad avviso della società, impossibile in assenza della documentazione richiesta);

VISTE le memorie del 12 luglio e 13 ottobre 2006 con le quali il ricorrente, nel dichiarare di aver spedito periodicamente alla resistente "tutte le pratiche definite con esito positivo, con la relativa ricevuta", ha fatto presente che la società, prima della presentazione del ricorso, non aveva comunque comunicato di non detenere i dati personali richiesti e ha pertanto ribadito la richiesta relativa alle spese sostenute per il ricorso;

RILEVATO che il titolare del trattamento che riceva un´istanza di accesso ex artt. 7 e 8 del Codice è tenuto a fornire riscontro all´interessato senza ritardo, anche quando non siano presenti negli archivi i dati personali richiesti; rilevato che il mancato riscontro a tale istanza entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa legittima, ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, la presentazione del ricorso al Garante;

RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali consente tuttavia di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento e non consente invece di richiedere la creazione di documenti inesistenti o l´innovativa aggregazione dei dati personali eventualmente detenuti secondo modalità ad hoc prospettate dall´interessato;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere, allo stato, i dati richiesti relativi ai "conteggi" circa le provvigioni spettanti al ricorrente per l´attività lavorativa svolta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di So.l.are S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato riscontro tempestivo all´istanza dell´interessato avvenuto solo nel caso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di So.l.are S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 31 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli