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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Romana Supernegozi s.r.l. - 21 aprile 2016 [5460683]

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[doc. web n. 5460683]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Romana Supernegozi s.r.l. - 21 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 182 del 21 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 17086/84282 del 4 luglio 2013 formulata da questa Autorità, ha svolto un´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute datato 10 settembre 2013, in base alla quale, a scioglimento delle riserve formulate, è stato accertato che Romana Supernegozi s.r.l. P. iva: 07212161009, con sede in Roma, piazza Zama n. 32/33, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza, composto da 12 telecamere poste all´interno dell´attività, un personal computer e un monitor, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO l´atto di contestazione, che qui deve intendersi integralmente richiamato, n. 56/2013 del 1° ottobre 2013 nei confronti di Romana Supernegozi s.r.l., per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 161 del Codice;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 30 ottobre 2013 nella quale Romana Supernegozi s.r.l., ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha evidenziato come "(…) il legale rappresentante Romana Supernegozi s.r.l. si era rivolto per l´istallazione delle telecamere e per l´assolvimento di tutte le incombenze previste dalla legge alla società (…), la quale aveva assicurato l´espletamento di ogni adempimento di legge e di consegna della documentazione prevista. Pertanto, l´istante (Romana Supernegozi s.r.l.) era nella convinzione, incolpevole, di aver assolto a tutti gli oneri previsti dalla legge (…)". Inoltre, rilevando "(…) la necessità di monitorare una parte del locale aperta al pubblico con un sistema di videosorveglianza poiché i furti avvengono costantemente", ha osservato come "(…) non ha omesso l´informativa agli interessati in quanto i cartelli, relativi alla presenza di un´area videosorvegliata, erano ben visibili dagli utenti (…)";

LETTO il verbale di audizione, svoltasi il 6 ottobre 2014, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui Romana Supernegozi s.r.l. ha sostanzialmente ribadito quanto già esposto nella memoria difensiva;

RITENUTO che quanto argomentato nella memoria difensiva, non consente di superare i rilievi alla base della contestazione. Quanto dedotto relativamente al fatto che "(…) il legale rappresentante Romana Supernegozi s.r.l. si era rivolto (…) alla società (…), la quale aveva assicurato l´espletamento di ogni adempimento di legge (…), non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). Né possono essere apprezzate le osservazioni relative alla "(…) necessità di monitorare una parte del locale aperta al pubblico (…)" e al fatto che "(…) non ha omesso l´informativa agli interessati (…)", in quanto tali argomentazioni non sostanziano alcuna esimente dall´obbligo di rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, ove peraltro, sul punto, la medesima società, nella memoria difensiva, ammette come "(…) i cartelli di avviso di area videosorvegliata erano stati affissi, sia pur incompleti di tutte le informative al pubblico richieste, quindi non si tratta di un´omissione ma di una semplice incompletezza dei cartelli stessi (…)";

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13, con una sanzione da seimila a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Romana Supernegozi s.r.l. P. iva: 07212161009, con sede in Roma, piazza Zama n. 32/33, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla violazione, indicata in motivazione, prevista dall´art. 13 del Codice per inidoneità dell´informativa resa agli interessati e sanzionata dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia