Proposizione immediata del ricorso
Proposizione immediata del ricorso
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TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Proposizione immediata del ricorso
La proposizione immediata al Garante del ricorso previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 è possibile soltanto nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile con l´istanza di cui all´art. 13 della legge, o per attendere il riscontro a tale richiesta, esporrebbe l´interessato ad un pregiudizio imminente ed irreparabile. A pena d´inammissibilità del ricorso, spetta al ricorrente fornire la prova dell´esistenza dei presupposti di tale pregiudizio.
- Garante 9 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 44 [doc. web n. 42296]
- Garante 13 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 46 [doc. web n. 30875]
- Garante 7 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 40 [doc. web n. 40397]
- Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 28 [doc. web n. 42216]
- Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 30 [doc. web n. 40145]
- Garante 8 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 38 [doc. web n. 41155]
- Garante 19 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 112 [doc. web n. 39396]
Il ricorso al Garante previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 deve essere sempre preceduto, a pena di inammissibilità, dalla presentazione dell´istanza al titolare o al responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 13, comma 2, della legge. La proposizione immediata del ricorso è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile" (comma 2 citato).
- Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 42 [doc. web n. 40995]
La presentazione immediata del ricorso al Garante - senza la preventiva proposizione al titolare o al responsabile del trattamento dell´istanza prevista dall´art. 13 della legge n. 675/1996 - è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile" (art. 29, comma 2); in difetto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- Garante 15 dicembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 41 [doc. web n. 30919]
- Garante 20 dicembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 43 [doc. web n. 30895]
La presentazione immediata del ricorso al Garante – senza la preventiva proposizione dell´istanza prevista dall´art. 13 della legge n. 675/1996 – è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile del trattamento esponga l´interessato a pregiudizio imminente e irreparabile; in difetto di tale presupposto il ricorso va dichiarato inammissibile.
- Garante 5 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 18 [doc. web n. 29968]
La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare del trattamento attraverso l´inoltro della preventiva istanza esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile. Spetta all´interessato dimostrare l´esistenza di tale condizione. In difetto, il ricorso è inammissibile (fattispecie nella quale il ricorrente, pur avendo omesso la presentazione della previa istanza, e chiedendo l´immediata sospensione del trattamento denunciato, non ha fornito alcuna informazione sulla vicenda giudiziaria nella quale i dati, che affermava illegittimamente acquisiti, sarebbero utilizzati, né sull´imminente ed irreparabile pregiudizio derivante da tale utilizzo).
- Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 43 [doc. web n. 1065626]
È inammissibile il ricorso al Garante nel caso in cui i diritti, riconosciuti agli interessati dalla legge in materia di protezione dei dati personali, non siano stati previamente esercitati nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento e non sia stata offerta alcuna prova che il decorso del tempo necessario per interpellarli avrebbe potuto esporre taluno ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.
- Garante 10 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 74 [doc. web n. 1066585]
Prima di presentare il ricorso al Garante l´interessato deve, pena l´inammissibilità dello stesso, far valere i suoi diritti, riconosciutigli dalla legge posta a tutela dei dati personali, con una istanza rivolta ai titolari o ai responsabili del trattamento lasciando decorrere cinque giorni dalla sua presentazione. La proposizione immediata del ricorso, infatti, è possibile solo nel caso in cui il decorso del tempo necessario per la proposizione dell´interpello esponga taluno ad un pregiudizio imminente ed irreparabile (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).
- Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 58 [doc. web n. 1066552]
Il ricorso al Garante deve essere sempre preceduto, a pena d´inammissibilità, dalla presentazione dell´istanza al titolare o al responsabile del trattamento. La proposizione immediata del ricorso è invece possibile solo nell´ipotesi in cui sia fornita la prova che il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".
- Garante 21 novembre 2002 [doc. web n. 1067511]
Costituisce ragione di urgenza, che legittima la presentazione immediata del ricorso al Garante – che è quindi ammissibile – senza il previo inoltro dell´istanza al titolare del trattamento, il riferimento al concreto rischio della reiterazione della pubblicazione su testate giornalistiche, anche radiotelevisive, di immagini di minori deceduti a causa di una calamità naturale, in ragione della particolare delicatezza e larga risonanza assunta dalla vicenda sui mezzi di comunicazione di massa.
- Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067167]
La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare attraverso l´inoltro dell´istanza preventiva esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile. La semplice ricezione di un non richiesto messaggio di posta elettronica di natura commerciale non integra il requisito del pregiudizio irreparabile. Il relativo ricorso, presentato senza il preventivo inoltro dell´istanza, è quindi inammissibile.
- Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080551]
La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile del trattamento "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile". In mancanza di prova dell´esistenza di detto pregiudizio, il ricorso non preceduto dall´istanza direttamente inoltrata al titolare o al responsabile è inammissibile (né l´irregolarità può essere sanata dalla presentazione di un nuovo ricorso).
- Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081467]
La proposizione immediata del ricorso al Garante, senza attendere il passaggio del prescritto termine dalla comunicazione dell´interpello preventivo al titolare, è possibile solo ove venga fornita dall´interessato prova dell´esistenza dell´indefettibile presupposto del pregiudizio imminente e irreparabile.
- Garante 22 ottobre 2003 [doc. web n. 1105465]